Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3450 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3450 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20379 – 2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in proprio e quale titolare, unitamente al AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, dell’RAGIONE_SOCIALE tra AVV_NOTAIOessionisti RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da sé stessa, dal AVV_NOTAIO e
dall’AVV_NOTAIO domiciliatario , giusta procura speciale in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 200/2022 della CORTE D’APPELLO di Venezia, pubblicata il 31/01/22;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal consigliere COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 4/6/2019, NOME COGNOME propose opposizione, dinnanzi al Tribunale di Verona, avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di euro 16.914,73, ottenuto nei suoi confronti dall’AVV_NOTAIO a titolo di compensi AVV_NOTAIOessionali per l’attività prestata in suo favore; ella eccepì, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Verona per essere competente quale foro del consumatore il Tribunale di Cagliari, suo luogo di residenza;
l ‘opposta aderì alla eccezione di incompetenza territoriale, sicché, con ordinanza collegiale n. 5066/2019, il Tribunale di Verona dichiarò la propria incompetenza, revocò il decreto opposto e statuì sulle spese, compensandole, rigettando l’istanza ex art. 96 cod. proc. civ.;
-con l’ordinanza, il Tribunale, sebbene avesse revocato il decreto opposto, assegnò comunque un termine di tre mesi per la riassunzione;
avverso questa ordinanza, NOME COGNOME propose appello, sostenendo l’erroneità dell’ordinanza quanto all’assegnazione del termine per la riassunzione , l’illegittimità della compensazione delle spese per insussistenza di un’adeguata motivazione e censurando la mancata condanna della controparte ex art. 96 cod. proc. civ.;
con sentenza n. 200/2022, la Corte di appello di Venezia, ha rigettato l’appello, compensando integralmente le spese; ha ritenuto, infatti, insussistente l’interesse dell’appellante all’impugnazione, atteso che l’onere di riassunzione gravava sulla parte oppost a; ha confermato la correttezza della statuizione di compensazione delle spese di lite, per buona fede del RAGIONE_SOCIALE nella scelta del giudice competente e, in ogni caso, per il suo corretto comportamento processuale; ha escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.;
avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi; NOME COGNOME, in proprio e quale titolare, unitamente al AVV_NOTAIO, dell’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
non è necessario riportare in dettaglio i motivi di ricorso, perché deve rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità dell’appello ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011;
nel caso in esame, il Tribunale di Verona ha pronunciato l’ordinanza n. 5066/2019 , poi appellata, in composizione collegiale, esplicitamente richiamando, nella premessa, l’art. 14 del d.lgs. 250/2011 quale norma regolatrice del ricorso in opposizione; in conseguenza, poiché anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale dev’essere operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione
alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice, l’ordinanza avrebbe dovuto e potuto essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 35026 del 14/12/2023, in motivazione, con indicazione di numerosi precedenti); secondo il quinto comma dell’art. 14 del d.lgs. nella formulazione applicabile ratione temporis , anteriore alla modifica operata dall’articolo 15, comma 3, lettera e), punto 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 , l’ordinanza che decideva il giudizio secondo il rito sommario e in unico grado non era appellabile;
– la causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato è rilevabile d’ufficio da questa Corte, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. Sez. 2, n. 26525 del 19/10/2018); non era necessario, nella fattispecie, indicare previamente alle parti la questione, poichè il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo; tale esito processuale non implica, infatti, alcuna violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo perché, come ha precisato la stessa Corte Europea -non è necessario provocare il contraddittorio sulle questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, n. 15019 del 21/07/2016; Sez. 3, n. 11738 del 15/05/2018);
la sentenza deve perciò essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 u.co. cod. proc. civ., perché l’appello non avrebbe potuto essere proposto;
-il rilievo d’ufficio fonda la conferma della statuizione di compensazione delle spese di secondo grado;
le spese processuali del grado di legittimità, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico di NOME COGNOME in favore de ll’AVV_NOTAIO , come liquidate in dispositivo in relazione al valore.
P.Q.M.
La Corte decidendo il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello ; compensa integralmente tra le parti le spese di appello; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore de ll’AVV_NOTAIO , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 28 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME