Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 113 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26630-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
Pec:
– ricorrente –
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 1507/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
contro
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento al figlio (suo ex dipendente) NOME COGNOME di un importo a titolo di TFR di € 21.737,86;
l’opponente eccepì in compensazione il maggior credito vantato dall’Azienda per anticipazioni prestate al dipendente e chiese la condanna del medesimo a restituire la differenza tra quanto dovuto a titolo di TFR e quanto avuto a titolo di anticipazioni;
a seguito di stralcio della controversia sulle anticipazioni da quella relativa al TFR, il Tribu nale adito rigettò l’opposizione rilevando che, dagli atti del fascicolo ricostruito, non vi era prova dell’esistenza del contratto che regolasse la presunta dazione delle somme di cui era stata chiesta la restituzione né del loro importo; e che neppure potesse escludersi che le erogazioni fatte a NOME COGNOME fossero state fatte per spirito di liberalità senza alcuna pretesa restitutoria;
la Corte d’Appello di Catania, adita da NOME COGNOME, ha ritenuto l’appello inammissibile condannando l’appe llante alle spese del grado;
avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
nessuno ha resistito al ricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380bis cod. proc. civ.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
NOME COGNOME ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Nullità Motivazione apparente. Applicazione astratta ed avulsa dalla fattispecie delle regole fissate nella sentenza SSUU n. 27199 del 2017 -il ricorrente contesta la statuizione di inammissibilità dell’appello, rilevando di aver formulato i motivi in modo specifico contrapponendo, a quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, proprie diverse argomentazioni. In particolare deduce di aver eccepito l’ errata ricostruzione del fatto e confutato specificamente quanto affermato dalla impugnata sentenza in ordine all’avvenuta dazione di somme per spirito di liberalità, e di aver pertanto soddisfatto quanto statuito da questa Corte in ordine ai requisiti del l’atto di appello.
il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto il ricorrente non ha specificato quale fosse il contenuto dell’atto di appello essendosi limitato al richiamo generico di quanto contenuto a pag. 3 dell’atto di appello -senza indicare specificatamente il contenuto dell’atto di appello asseritamente conforme al paradigma di legge – e di quanto esposto nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, atti ininfluenti ai fini dell’integrazione del requisi to richiesto dall’art. 342 c.p.c.;
con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 3 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -il ricorrente deduce che la corte di merito avrebbe omesso di scrutinare il secondo motivo di appello con il quale l’appellante aveva denunciato l’errata qualificazione in diritto della fattispecie, chiedendo di ritenere operante la compensazione tra
quanto dovuto a titolo di TFR e quanto avuto a titolo di anticipazioni. Ad avviso del ricorrente la sentenza non avrebbe fatto alcun cenno alla questione così incorrendo in vizio di omessa pronuncia;
il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi in quanto anche il secondo motivo di appello è stato incluso nella valutazione di inammissibilità ex 342 c.p.c. come si evince dall’ultimo capoverso di pag. 5 della impugnata sentenza ove è richiamata la censura relativa alla mancanza di un titolo per le erogazioni che fosse riconducibile ad un contratto di mutuo;
n e consegue che non vi è alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. Anche a voler riqualificare la censura come violazione dell’art. 342 c.p.c., la censura deve ritenersi generica e non idonea a soddisfare il requisito di autosufficienza del motivo ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c . stante il generico richiamo alla pag. 2 dell’atto ;
conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo per provvedere sulle spese;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla spese;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-