Sospensione Efficacia Esecutiva: Non per Tutte le Sentenze!
Quando si impugna una sentenza di primo grado, una delle preoccupazioni principali è la sua immediata esecutività. L’istituto della sospensione efficacia esecutiva serve proprio a paralizzare temporaneamente gli effetti della pronuncia in attesa della decisione d’appello. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte d’Appello di Lecce ci ricorda un principio fondamentale: non tutte le sentenze sono uguali e, di conseguenza, non per tutte è ammissibile la richiesta di sospensiva.
I Fatti del Caso
Una parte, a seguito di una sentenza di primo grado emessa il 9 gennaio 2025, presentava appello depositando contestualmente un’istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La Corte d’Appello, chiamata a decidere su tale richiesta preliminare, ha analizzato la natura della sentenza stessa per valutarne l’ammissibilità.
La Distinzione Chiave: Sentenze di Condanna vs. Sentenze Dichiarative
La Corte ha rigettato l’istanza, dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel diritto processuale civile, ben delineata nell’ordinanza.
L’Art. 282 c.p.c. e la sua Portata
L’articolo 282 del codice di procedura civile stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Questo significa che, anche se viene proposto appello, la parte vincitrice può già avviare le procedure per ottenere quanto le è stato riconosciuto. Tuttavia, la Corte sottolinea che questa norma, interpretata letteralmente (plus dixit quam voluit – ha detto più di quanto volesse), non si applica a tutte le sentenze indistintamente.
La regola della provvisoria esecutività, infatti, è pensata specificamente per le sentenze di condanna, quelle cioè che impongono a una parte di pagare una somma, consegnare un bene o compiere una determinata azione. Sono queste le sentenze che necessitano di un’efficacia immediata per non vanificare il diritto della parte vittoriosa.
Il Limite della Sospensione Efficacia Esecutiva nelle Sentenze Dichiarative
Diversamente, le sentenze accertative-dichiarative o costitutive hanno una funzione differente. Le prime si limitano a “dichiarare” e fare certezza su una situazione giuridica (es. accertare la proprietà di un bene), mentre le seconde creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico (es. la sentenza di divorzio). Questi tipi di pronunce non contengono un ordine di esecuzione immediata. La loro piena efficacia, inclusa quella esecutiva, si produce solo con il loro passaggio in giudicato, cioè quando diventano definitive e non più appellabili. Questo principio è confermato da specifica normativa (art. 26, co. 5, L. n. 184/1983) e consolidata giurisprudenza (Cass. n. 12872/2021).
Le Motivazioni della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Lecce, esaminando la sentenza impugnata, ha riscontrato la sua natura puramente accertativa-dichiarativa. Di conseguenza, poiché tale sentenza non è dotata di provvisoria esecutività per legge, una richiesta di sospensione della sua efficacia è priva di oggetto e, pertanto, inammissibile. Non si può sospendere un’efficacia che ancora non esiste. La sentenza, fino al suo eventuale passaggio in giudicato, non può essere utilizzata per avviare procedure esecutive.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio processuale di grande importanza pratica. Chi intende appellare una sentenza deve prima di tutto analizzarne la natura. Se la pronuncia è di condanna, l’istanza di sospensione è uno strumento essenziale per evitare un’esecuzione potenzialmente dannosa. Se, invece, la sentenza è meramente dichiarativa o costitutiva, la richiesta di sospensiva risulterà inammissibile, in quanto la pronuncia non è ancora idonea a fondare un’azione esecutiva. Comprendere questa differenza è fondamentale per impostare correttamente la strategia difensiva in appello ed evitare iniziative processuali destinate al fallimento.
È possibile chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva di qualsiasi sentenza di primo grado?
No, non è possibile. La Corte ha chiarito che la regola della provvisoria esecutività, e quindi la necessità di una sua sospensione, si applica solo alle sentenze che hanno un contenuto condannatorio, ma non a quelle meramente dichiarative o costitutive.
Perché l’istanza di sospensione è stata dichiarata inammissibile in questo caso?
L’istanza è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata era di natura ‘accertativa-dichiarativa’. Questo tipo di sentenza non è provvisoriamente esecutivo e, di conseguenza, una richiesta di sospenderne l’efficacia è priva di fondamento e scopo.
Quando diventa esecutiva una sentenza di natura dichiarativa?
Secondo quanto affermato dalla Corte, basandosi sulla normativa vigente (art. 26 co. 5 L. n. 184/1983), una sentenza di natura dichiarativa acquisisce efficacia esecutiva solo al momento del suo passaggio in giudicato, ovvero quando diventa definitiva e non più soggetta a impugnazioni ordinarie.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LECCE – N. R.G. 00000132 2025 DEL 07 04 2025 PUBBLICATA IL 08 04 2025
CORTE D’APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
La Corte, riunita nella seguente composizione:
dr.ssa NOME COGNOME presidente
dr. NOME COGNOME consigliere
dr.ssa NOME COGNOME consigliere rel
decidendo sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da nel ‘ ricorso in appello con richiesta di sospensiva’ depositato il 7.02.2025;
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 3.04.2025;
esaminati gli atti e sentito il relatore;
OSSERVA
L’ istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa in data 9.01.2025 è inammissibile in quanto detta pronuncia ha natura di sentenza accertativa-dichiarativa, destinata ad acquisire efficacia esecutiva solo al momento del suo passaggio in giudicato (art. 26 co. 5 L. n. 184/1983).
L’ art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che ‘la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti’ , in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non si applica indistintamente a tutte le ‘sentenze di primo grado’, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non si applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive ( ex multis Cass. n. 12872/2021.
P.Q.M.
dichiara inammissi bile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da
visto l’art. 130 disp. att. c.p.c.
fissa, per la decisione, l’udienza del 12.06.2025 h. 9,30 da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed assegna alle parti termine fino al 23.05.2025 per il deposito telematico di memorie difensive e fino al 6.06.2025 per il deposito telematico di repliche nonché termine fino alle h. 9,30 del 12.06.2025 per il deposito telematico di note scritte sostitutive della comparizione in udienza.
Lecce, 7.04.2025
Il cons. rel.
Il presidente
dr.ssa NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME