Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16995/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso in proprio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di BARI n. 1203/2023 depositata il 21/07/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME, difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. , propone tre motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bari n. 1203 del 21/07/2023, di rigetto dell ‘ appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari che, nella causa incardinata dallo stesso COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE S.p.aRAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inammissibile il reclamo, in quanto il provvedimento di estinzione richiesto dal COGNOME non rientrava in alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 629 e segg. c.p.c.;
la RAGIONE_SOCIALE, procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata;
è stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell ‘ art. 380 bis c.p.c., ma NOME COGNOME ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie dinanzi al Collegio;
il ricorso è stato, quindi, fissato in trattazione camerale per l ‘ adunanza del 26/06/2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria e alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
i motivi di ricorso sono i seguenti:
primo motivo: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 140 c.p.c. e (o) dell ‘ art. 8 della legge n. 890 del 20/11/1982, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 630 c.p.c. e (o) degli artt. 474 – 479 – 492 – 497 – 555 – 557 – 562 – 567 c.p.c.;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 100 – 112 e 115 c.p.c. e (o) dell ‘ art. 58, commi 2 e 4, del testo unico bancario (t.u.b., d.lgs. n. 385 del 1/09/1993);
R.g. n. 16995 del 2023
Ad. 26/06/2025: estensore: NOME. Valle
la proposta di definizione accelerata è del seguente testuale tenore:
«Il ricorso presenta evidenti e plurimi profili di inammissibilità.
Per fermarsi ai più evidenti, esso, anzitutto, non reca una chiara esposizione dei fatti processuali, né una sintetica esposizione dei motivi su cui si fonda, come previsto dal vigente art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., a pena di inammissibilità.
Inoltre, esso è fondato sulla mera reiterazione di tesi già propalate nel giudizio di merito e disattese, da ultimo, dalla Corte d ‘ appello, con la cui decisione il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità. Ciò vale, in particolare, per la ritenuta (dal giudice del merito) inammissibilità delle domande avanzate col reclamo ex art. 630 c.p.c., riservato alle ipotesi di estinzione c.d. tipica, nella quale non possono rientrare i presunti vizi del pignoramento (peraltro esclusi, dalla Corte d ‘ appello, con motivazione ad abundantiam).
Infine, i vizi denunciati sono del tutto aspecifici, non essendosi rispettata la modalità di denuncia di presunte violazioni di norme di diritto (si rinvia, in proposito, all ‘ ampia motivazione di Cass. n. 15445/2023).»;
il Collegio al quale la causa è stata rimessa a seguito della proposizione dell ‘ istanza di decisione fa proprie tali valutazioni, atteso che tutti e tre i motivi di ricorso proposti dal Lojodice sono la pressoché testuale, reiterata anche in memoria, di tesi già disattese, sia in fatto che in diritto, con motivazione ampia logica e coerente e comunque ampiamente al di sopra del cd. minimo costituzionale, dalla Corte territoriale;
tutti e tre i motivi di ricorso sono di fattura assemblata, ossia composti nella massima parte dalla riproduzione degli atti processuali della fase d ‘ impugnazione di merito e si limitano a riportare le censure non accolte nella detta fase, e quindi nell ‘ ottica della mera contestazione delle ragioni esposte dalla Corte territoriale
R.g. n. 16995 del 2023
Ad. 26/06/2025: estensore: NOME. Valle
e senza alcuna adeguata critica argomentata alle stesse, cosicché la proposta di definizione accelerata era di per sé idonea alla definizione del giudizio;
ancora, ciascuno dei motivi rappresenta un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione delle sentenze di merito, non avvinti da una ragionata, chiara e sintetica linea espositiva;
inoltre, per giurisprudenza consolidata, nessuno dei vizi da cui fosse affetto il ricorso potrebbe giammai essere emendato con alcun atto successivo, tra cui, prima di ogni altro, l’istanza di decisione o la memoria in vista dell’adunanza (la quale, pur dovendo limitarsi a sinteticamente illustrare il ricorso, si dilunga in un rimarchevole numero – trentasei – di pagine, maggiore dello stesso ricorso);
il ricorso è, pertanto, radicalmente inammissibile, non contenendo un ‘ adeguata esposizione dei motivi di impugnazione per la Corte di legittimità (da ultimo si veda, Cass. n. 12111 del 7/05/2025, allo stato non massimata, ma ove numerosi richiami di pronunce di questa Corte, in relazione a un ricorso simile a quello in esame, ritenuto inammissibile in quanto: privo dell ‘ esposizione dei fatti salienti del giudizio – imposta a pena di inammissibilità dall ‘ art. 366 n. 3 c.p.c. -; di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; di qualsiasi ragionata censura avverso quest ‘ ultima);
nulla per le spese di lite, essendo la RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata; l ‘ inammissibilità del ricorso in un procedimento originariamente avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata, comporta che è applicabile, nei confronti del ricorrente, la sanzione di cui all ‘ art. 96, quarto comma, c.p.c., di condanna al versamento di una somma tra i cinquecento e i cinquemila euro in favore della Cassa delle ammende (che è stata ritenuta irrogabile, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche di livello nomofilattico, pure
R.g. n. 16995 del 2023
Ad. 26/06/2025: estensore: NOME. Valle
nei casi di mancata costituzione dell ‘ intimato: Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 Rv. 668850 – 01; Cass. n. 27947 del 04/10/2023 Rv. 669107 – 01) e che, anche in considerazione dell ‘ assoluta inidoneità del ricorso a individuare censure scrutinabili, si ritiene di irrogare nella misura massima;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 5.000,00;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di