Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6644 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME NOME , domiciliata in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la SENTENZA n. 1932/2022 emessa da CORTE D’APPELLO FIRENZE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ La Corte di appello di Firenze, pronunciando sull’impugnazione avverso sentenza del Tribunale del capoluogo toscano pubblicata il 26 agosto 2019 (vertente su di un contratto di
conto corrente e su di un contratto di mutuo fondiario) ha ritenuto, in difformità dal Giudice di primo grado, che la domanda attrice fosse procedibile ; ne ha però dichiarato l’inamm issibilità, osservando che « nonostante la tempestività dell’iscrizione della causa a ruolo in primo grado, qui verificata in parziale accoglimento del gravame, l’originaria azione riproposta in appello resta inammissibile per l’evanescenza e l’incomprensibilità del suo oggetto e dell e ragioni giuridiche addotte»; in tal senso, secondo il Giudice distrettuale, «lla teorica procedibilità dell’azione non può dunque conseguire in pratica un esame di merito, preluso dall’indeterminatezza e dalla caotica articolazione della pretesa giudiziale, sostenuta da considerazioni inafferrabili persino estranee alla materia bancaria e, tanto meno, non rispettosa dei canoni imposti dall’art. 342 c.p.c .»
2 . ─ Ha proposto ricorso per cassazione l’originaria attrice, poi appellante, NOME COGNOME . L’in timata Intesa Sanpaolo non ha svolto difese.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha fatto pervenire memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La proposta ha il tenore che segue:
« il ricorso, fra le varie generiche e non pertinenti doglianze, può ritenersi dedurre che: a) la sentenza impugnata manca di sottoscrizione, essendovi solo quella del presidente ed estensore, laddove l’art. 132, comma 3, c.p.c. esige la sottoscrizione anch e del giudice; b) la sentenza ha dichiarato ingiustificatamente indeterminata la domanda; c) la sentenza ha omesso di pronunciarsi, con omesso esame di fatto decisivo, sulle proprie domande; d) l’appello non era aspecifico; e) la sentenza manca di motivazione;
«tutti tali profili sono manifestamente inammissibili, in quanto: a)
ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., è principio consolidato che «n tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all’istruzione ed abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui» (fra le tante, Cass. n. 2221/2023, Cass. n. 9296/2017, Cass. n. 17578/2016, Cass. n. 28985/2008, Cass. n. 6550/2008, Cass. n. 1163/2008, Cass. n. 20597/2004; ed ancora, Cass. nn. 2736/1982, SU 12392/1992, 9446/1993, 2406/1994, 7634/1994, 6456/1996, 12528/2000, 11831/2003): ed invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 132 c.p.c., stabilendo che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore, dispone implicitamente che la sentenza stessa deve essere sottoscritta dal solo presidente quando questi cumuli la qualità di estensore; b) il motivo non coglie nel segno, essendo aspecifico ex art. 366 c.p.c., né fondatamente contestando la ritenuta indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE pretese; c) non sussiste manifestamente un vizio di omessa pronuncia, né di omesso esame; d) il profilo formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c.; e) è manifestamente infondato, avendo la decisione impugnata esposto in maniera completa il proprio convincimento».
2. ─ La ricorrente, che è in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., ha dedotto di non essere iscritta all’RAGIONE_SOCIALE dei cass azionisti (cfr. memoria) e da nota fatta pervenire dal RAGIONE_SOCIALE, acquisita dalla cancelleria, risulta che effettivamente l’odierna istante risulta iscritta all’RAGIONE_SOCIALE di Terni dal 18 febbraio 2022, mentre non è iscritta presso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile in quanto l’impugnazione è stata proposta da professionista carente dell ‘abilitazione al patrocinio presso questa Corte.
Per completezza si osserva quanto segue.
Il ricorso è svolto senza rubricazione dei motivi di censura e il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai
motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012, n. 8585). In particolare, il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione RAGIONE_SOCIALE argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALE considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224). Il ricorso per cassazione deve essere insomma articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U. 8 novembre 2021, n. 32415). Mette conto del resto di avvertire che la stessa articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009): in particolare, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione,
dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). Ora, se si escludono le doglianze di cui dà conto la proposta ─ doglianz e per le quali vanno condivisi i rilievi formulati dal Consigl iere delegato allo spoglio ─ le ulteriori argomentazioni di parte ricorrente appaiono radicalmente inammissibili, risultando svolte con modalità non rispettose RAGIONE_SOCIALE richiamate regole, cui deve conformarsi la redazione del ricorso per cassazione.
– Il ricorso è dunque inammissibile.
4 . ─ Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese né deve decidersi sulla condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
In tal senso, la parte ricorrente va condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di € 2.500,00 ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione