Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23353 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 7774/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, con l ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale
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– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME quale successore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO Cambiano INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, con l ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale ;
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– controricorrente –
N. 7774/22 R.G.
avverso la sentenza n. 35/2022 della Corte d ‘ appello di Milano, depositata in data 11.1.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.5.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all ‘ esecuzione mobiliare (N. 16578/2012 R.G.E.) intrapresa in suo danno da RAGIONE_SOCIALE in forza di decreto ingiuntivo n. 38541/2011, emesso dal Tribunale di Milano, per l ‘importo di € 58.000,00 oltre accessori, in favore della estinta RAGIONE_SOCIALE , per canoni di locazione non pagati; il relativo credito era stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE dalle socie della società estinta – RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – in data 13.11.2012. L ‘ esecutata dedusse l ‘ inesistenza del titolo esecutivo, in quanto l ‘ originaria pretesa creditrice RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal R.I. prima della emissione del decreto ingiuntivo, la cui richiesta di notifica era stata quindi operata da procuratori privi di ogni potere al riguardo, stante la correlativa estinzione del mandato. Il Tribunale di Milano rigettò l ‘ opposizione con sentenza dell ‘ 8.5.2019, confermata dalla Corte d ‘ appello di Milano con sentenza del 22.1.2022. Nel rigettare il gravame della EOS, il giudice d ‘ appello rilevò che ogni questione sulla validità del titolo esecutivo era da considerarsi inammissibile nel giudizio di opposizione all ‘ esecuzione, giacché avrebbe dovuto proporsi in sede di cognizione (ove, peraltro, l ‘ opposizione tardiva proposta dalla stessa EOS era stata dichiarata inammissibile, con sentenza passata in giudicato, a seguito di Cass. n. 7917/2020), così come ogni contestazione circa la effettiva titolarità del credito in capo alla stessa Area Market all ‘ atto dell ‘ ingiunzione. Da tanto
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discendeva, dunque, che la titolarità del credito in capo alla RAGIONE_SOCIALE al momento dell ‘ avvio della procedura esecutiva, così come lo stesso suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essa opponente, erano ormai incontestabili.
Avverso detta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE in liq. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso NOME COGNOME, successore ed avente causa della estinta RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Il collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d ‘ appello pronunciato in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva di COGNOME ad agire in executivis nei confronti di essa ricorrente.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dell ‘ art. 112 c.p.c., nonché l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., laddove la Corte d ‘ appello non ha debitamente considerato che il dictum formale della definitiva declaratoria di inammissibilità dell ‘ opposizione tardiva avverso il d.i. n. 38541/2011 era stato travolto da due sentenze successive (Trib. penale di Bologna n. 3820/2021 e Corte d ‘ appello di Milano n. 3760/2021), passate in giudicato, che avevano statuito che RAGIONE_SOCIALE, al momento della richiesta del d.i. suddetto, non vantava alcun credito verso RAGIONE_SOCIALE. In proposito, deduce la ricorrente, il giudice d ‘ appello ha violato il principio del giudicato, non ha
pronunciato sulla relativa eccezione e ha completamente omesso l ‘ esame dell ‘ esistenza del giudicato stesso.
1.3 Infine, col terzo motivo, si lamenta la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. e dell ‘ art. 2489 c.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver la Corte d ‘ appello considerato la propria eccezione circa la carenza di legittimazione della liquidatrice COGNOME nel conferimento del mandato ad litem nell ‘ interesse di Cogeri, che alla data del bilancio finale di liquidazione, approvato il 12.2.2020, risultava aver perso l ‘ intero capitale sociale e completato le attività di liquidazione, null ‘ altro essendovi da compiere.
2.1 -Preliminarmente, va disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del controricorso di NOME COGNOME (cessionario del credito per cui è processo), sollevata dalla ricorrente in memoria, ove si invoca il principio affermato da Cass. n. 25423/2019, secondo cui ‘ Nel giudizio di cassazione, mancando un ‘ espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l ‘ intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa ‘ . Sostiene dunque la ricorrente che, poiché la cessione del credito è intervenuta il 30.11.2019 e la Cogeri s ‘ è costituita in appello il 13.2.2020, il cessionario avrebbe perduto la facoltà di difendersi con il controricorso, nel giudizio di legittimità avviato contro il suo dante causa.
L ‘ assunto è infondato. Il principio prima riportato non attiene alla pretesa consumazione in sé del potere del successore a titolo particolare nel diritto
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verso di difendersi nel giudizio tout court , in ragione del contegno processuale tenuto dalla parte originaria, ma proprio al giudizio di legittimità: in altre parole, si afferma – assai più semplicemente, rispetto a quanto opinato dalla EOS – che, ferma l ‘ irrilevanza, in sé, della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 1, c.p.c., il terzo estraneo alle precedenti fasi del giudizio e che sia subentrato nel diritto controverso può difendersi con controricorso, nel giudizio di legittimità avviato contro il proprio dante causa, solo se quest ‘ ultimo non l ‘ abbia fatto a sua volta. Il che, nella specie, è da escludere, posto che la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede: donde l ‘ infondatezza dell ‘ eccezione.
3.1 Ciò posto, il ricorso è gravemente deficitario sotto il profilo espositivo ed è dunque inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Infatti, dalla lettura del ricorso, può a stento desumersi che la EOS s ‘ è opposta all ‘ esecuzione (ai sensi dell ‘ art. 615, comma 2, c.p.c.); risultano però carenti elementi essenziali, quali le domande proposte con l ‘ originario ricorso dinanzi al g.e. e le modalità di presentazione, anche in relazione alla data e allo stesso oggetto dell ‘ opposizione.
Più in dettaglio, l ‘ esposizione del fatto è dapprima affidata – inammissibilmente – alla pressoché integrale riproduzione della sentenza impugnata (comprensiva delle ragioni della decisione) e, poi, ad una minuziosa ricostruzione di vicende fattuali inerenti anche alle vicende societarie della originaria creditrice RAGIONE_SOCIALE ed ai rapporti tra questa e i successivi aventi causa nella titolarità del credito azionato, nonché alle vicende dei giudizi (anche penali) collaterali a
quello che occupa, fino alla formazione dei pretesi giudicati formatisi in antitesi a quello circa la inammissibilità della propria opposizione tardiva a d.i., a seguito di Cass. n. 7917/2020. Tutto ciò è corredato da un laconico cenno (appena due righe) al pignoramento mobiliare avviato dalla Cogeri, in assenza del benché minimo riferimento alle vicende dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione che occupa: né al contenuto dell ‘ atto introduttivo della fase sommaria, né a quello della fase introduttiva del merito (il che rileva ai fini della verificabilità del rispetto del principio di immutabilità dei motivi di opposizione – v. Cass. n. 17441/2019), né alle difese ivi spiegate dalla pignorante, né alla decisione di primo grado, né tampoco a quella d ‘ appello, fatto salvo quanto desumibile dalla trascrizione di quest ‘ ultima.
3.2 -Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall ‘ art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l ‘ altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.
In proposito, nel richiamare al riguardo, per brevità, la motivazione di Cass. n. 15445/2023, che il Collegio condivide, può osservarsi che ancora assai di recente, con riguardo al testo previgente della citata disposizione processuale (che è qui applicabile), è stato anche affermato che ‘ Il disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere
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dall ‘ atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell ‘ origine e dell ‘ oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l ‘ indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata ‘ (Cass. n. 1352/2024).
3.3 Così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia ), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) – ritiene la Corte che la ricorrente sia evidentemente incorsa in una inadeguata esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra ) che rende di fatto impossibile la completa comprensione delle censure, anche in relazione all’esercizio dei poteri officiosi di questa stessa Corte . Da qui, dunque, l ‘ inammissibilità del ricorso stesso.
4.1 Davvero soltanto ad abundantiam , poi, rileva la Corte che il ricorso non avrebbe potuto trovare in ogni caso accoglimento, stando a quanto evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa stessa Corte.
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Le censure di cui al primo e al secondo motivo, infatti, sarebbero vieppiù inammissibili per difetto di specificità, in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (su cui si veda ancora in generale, anche per richiami, la citata Cass. n. 15445/2023).
Infatti, quanto al primo motivo, è del tutto evidente che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi dell ‘ impugnata sentenza, perché la questione della legittimazione (e della titolarità del credito) di COGNOME è stata evidentemente affrontata e decisa dalla Corte d ‘ appello, seppur rilevandosi che il suo esame era precluso dall ‘ intervenuto giudicato sull ‘ inammissibilità della opposizione ex art. 650 c.p.c. e, dunque, dalla dirimente considerazione che ogni contestazione, al riguardo, avrebbe dovuto sollevarsi nel giudizio di cognizione.
Il secondo motivo sarebbe poi inammissibile, anzitutto perché non risulta sufficientemente indicato il contenuto dei pretesi giudicati, successivi e in contrasto con la definitiva declaratoria di inammissibilità dell ‘ opposizione tardiva, ut supra ; in secondo luogo, perché le sentenze indicate non possono di per sé integrare res iudicatae in senso tecnico, trattandosi di statuizioni rese tra parti diverse rispetto a quelle qui contendenti, dunque al di fuori dello stesso perimetro soggettivo sancito dall ‘ art. 2909 c.c. (non senza dire che la sentenza del Tribunale penale di Bologna reca, addirittura, l ‘ assoluzione degli imputati). Il terzo motivo, infine, risulterebbe infondato, perché l ‘ finale di liquidazione non determina ex se l ‘
approvazione del bilancio estinzione della società, che avviene solo con la cancellazione dal R.I.
5.1 Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno