Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32828 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31549/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1525/2019 depositata il 17/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di Palermo di essere dichiarato proprietario di un garage, occupato da NOME COGNOME, il quale, costituendosi, svolse domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la restituzione di somme versate a titolo di caparra. In esito all’istruttoria, per quel che interessa, il giudice adito accolse la domanda principale, condannando il convenuto al rilascio del locale ed al pagamento di un’indennità di occupazione.
Su gravame del soccombente, con sentenza n. 1525, depositata il 17 luglio 2019, la Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado ribadì la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’attore, a fronte della richiesta avversaria di esecuzione specifica del preliminare e, circa la nullità della clausola di trasferimento in violazione della c.d. Legge Tognoli, ne ravvisò la novità, in violazione dell’art. 345 c.p.c..
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. La controparte è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, il ricorrente assume la falsa applicazione e violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1353, 1356, 1358, 1359, 2932, 2935, 2944 e 2946 c.c., nonché errata, falsa applicazione e violazione di legge, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione su un fatto controverso ai fini della decisione.
Per un verso, la Corte d’appello avrebbe mancato di considerare che il preliminare inter partes era negativamente condizionato da
una clausola (art. 13), che avrebbe fatto decorrere il termine a quo solo una volta passati tre anni dalla stipulazione, sicché, al momento della citazione, non si sarebbe ancora consumato il termine per l’esecuzione del contratto.
Per altro verso, la sentenza impugnata non avrebbe considerato le risultanze della CTU, da cui sarebbero emerse condotte riferibili all’COGNOME, consistenti nel riconoscimento del diritto altrui.
Mediante la seconda censura, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 l. n. 122/1989 nonché 1362, 1418, 1419, 1421, 2932, 2935 e 2946 c.c.
La Corte palermitana avrebbe errato nel ritenere la novità della domanda riguardante la nullità d’ufficio, come conseguenza del mancato rispetto della c.d. Legge Tognoli, relativamente alla vendita di un box separato.
Il primo motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili sollevati.
3.a) Da un lato, la doglianza non riporta né indica quali parti dell’atto di appello abbiano specificamente posto la questione della condizione negativa. L’accenno al fatto che ‘ l’odierno ricorrente ebbe a evidenziare fin dal giudizio di primo grado la circostanza dell’omesso decorso del termine prescrizionale per effetto della condizione risolutiva prevista dall’art. 23 preliminare, sviluppando un ragionato percorso argomentativo sia in conclusionale del 13/7/2015, sia nelle note di replica del 4/9/2015 ‘ ed al fatto che ‘ La motivazione addotta dal giudice di secondo grado è smentita dal percorso argomentativo contenuto nell’atto di appello, fortemente incentrato nell’evidenziare al Giudice di secondo grado la violazione dell’art. 2935 c.c. ‘ non è corredato da nessun ulteriore elemento idoneo ad individuare la collocazione sistematica dell’affermazione della ricorrente ed è dunque irrilevante.
3.b) E’ pur vero che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ” ex actis ” (Sez. 1, n. 9810 del 13 aprile 2023).
Nella specie, peraltro, il ricorrente ha denunciato un error in iudicando e quindi alla Corte di legittimità è precluso l’esame degli atti (Sez. 1, n. 24856 del 22 novembre 2006).
3.c) Invero, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020).
3.d) Dall’altro, occorre, in primo luogo, rammentare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018).
3.e) In particolare, il motivo di ricorso deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).
Orbene, nella nozione di fatto storico non sono inquadrabili le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio, risolvendosi la critica nell’esposizione di mere argomentazioni difensive riguardanti
un elemento istruttorio (Sez. 3, n. 6322 del 2 marzo 2023; Sez. 1, n. 16 marzo 2022 n. 8584).
3.f) In secondo luogo, ricorre nella specie l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020).
Il secondo motivo è inammissibile.
4.a) La lettura della sentenza impugnata da conto che la Corte d’appello ha utilizzato una doppia ratio decidendi per respingere la domanda del COGNOME, volta ad ottenere il trasferimento dell’immobile: ha trattato dapprima la questione del riconoscimento del diritto reale d’uso, affermando che ‘ non ha mai costituito oggetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, nel corso del quale le allegazioni difensive dell’appellante sono state dirette a conseguire la pronunzia ex art. 2932 c.c., che suppone la validità del contratto e non la sua nullità ‘. Ha poi aggiunto: ‘ A tacer d’altro, nella fattispecie, la esatta comprensione della vicenda risente della mancata produzione dell’atto di acquisto dei due appartamenti da parte del COGNOME da potere del COGNOME e della circostanza di cui da atto la Corte di Appello, con sentenza del 23 settembre 2011, coperta dal giudicato, secondo la quale gli appartamenti ceduti dal COGNOME al COGNOME manchino del vincolo a parcheggio. Nelle
conclusioni dell’atto di appello, il COGNOME chiede ‘nel caso si riferisse alla RAGIONE_SOCIALE e non all’COGNOME il contratto di compravendita immobiliare dedotto in causa, ritenere quest’ultimo, quale falsus procurator, responsabile dei danni subiti dal concludente e condannarlo al risarcimento in forma specifica ordinando, per l’effetto, il trasferimento in favore del concludente dell’immobile specificato al precedente punto 2′. Si osserva al riguardo che il Tribunale, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha specificato, con dovizia di particolari, le ragioni per le quali ha ritenuto che COGNOME NOME avesse stipulato il contratto in nome proprio e non quale falsus procurator della RAGIONE_SOCIALE. E tali argomentazioni non sono state oggetto di qualsivoglia censura, rendendo del tutto inammissibile la proposizione della domanda ‘.
4.b) Il ricorrente ha impugnato la prima ratio , cui è legato il problema del diritto d’uso e sulla quale i giudici territoriali hanno comunque correttamente ribadito la posizione di questa Corte, secondo cui l’entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122 che ha vietato l’alienazione delle aree destinate a parcheggio ai sensi dell’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 separatamente dall’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza non ha inciso sulla previgente disciplina, dato che l’obbligo di riservare appositi spazi di parcheggi nelle aree di pertinenza era già previsto dalla citata disposizione della legge n. 765/67 nonché dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Sez. 2, n. 26086 del 12 maggio 2000; Sez. 2, n. 22364 del 26 settembre 2017).
4.c) Il ricorrente non ha invece impugnato la seconda ratio , la quale sarebbe in grado di sostenere da sola la reiezione del ricorso, essendo idonea a porre in dubbio lo stesso diritto del COGNOME ad ottenere il garage.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020).
Non vengono liquidate le spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023, nella camera di consiglio