Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4459/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2537/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cinque mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., contro la sentenza del 22 ottobre 2019, con cui la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha nel complesso respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, che aveva disatteso la sua domanda svolta alla rideterminazione del saldo di tre conti correnti affidati intrattenuti con l’allora Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. tra il DATA_NASCITA ed il 1999.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Il primo mezzo denuncia: « Omessa pronuncia della motivazione sul primo motivo di appello ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ». Si sostiene che la Corte d’appello, a fronte della censura concernente la contraddittorietà della decisione di primo grado, che prima aveva disposto l’espletamento di consulenze tecniche d’ufficio e poi ne aveva disatteso le risultanze, avrebbe avuto non solo la possibilità di ritenere corretta e valida una delle consulenze espletate, ma il dovere di disporne la rinnovazione: sul che il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato.
Il secondo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 3 e 5, in relazione gli artt. 112, 113, 115, 116, 196 c.p.c. e 2697 c.c. ». Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe
errato nel ritenere che la parte attrice nelle conclusioni non avesse insistito nella richiesta di nuova consulenza tecnica d’ufficio, giacché tale richiesta non era necessaria, fermo restando che il giudice, a dire del ricorrente, non potrebbe stravolgere, come aveva fatto il Tribunale, l’esito della causa, prima disponendo consulenza tecnica d’ufficio e poi disattendendola senza disporne una nuova.
Il terzo mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 nn. 3, 4 e 5 in relazione agli art. 112, 115, 116 e 210 c.p.c. ». Si sostiene che il giudice di primo grado avrebbe affidato al consulente tecnico anche l’incarico di rideterminare il saldo dei conti correnti partendo da « saldo zero », avuto riguardo alla mancanza agli atti di una parte degli estratti conto, tenuto conto che la banca non avrebbe « ottemperato a quanto ordinatole », ossia il deposito di detta documentazione.
Il quarto motivo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ». Si sostiene che nel quarto motivo di appello sarebbe stato « specificamente affermato di impugnare la sentenza da pag. 15 a pag. 17 dove il Giudice di primo grado aveva argomentato sulla prescrizione, indicando quindi con precisione la parte della sentenza che veniva appellata », sicché la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 342 c.p.c., dal momento che l’appellante aveva « indicato la parte della sentenza che ha appellato, le modifiche richieste e le circostanze da cui derivava la violazione di legge », nulla rilevando che il motivo d’appello riproducesse pedissequamente brani della comparsa conclusionale.
Il quinto mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 342 e 196 c.p.c. ». Anche in questo caso si addebita al giudice di merito di aver falsamente applicato l’articolo 342 c.p.c. « in quanto, la RAGIONE_SOCIALE, nell’atto d’appello, al quinto motivo, ha specificamente affermato di
impugnare la sentenza nella parte da pag. 18 a pag. 20 là dove il Giudice di primo grado argomenta sulla rinnovabilità della CTU, rispettando quindi quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c. e cioè indicando con precisione la parte della sentenza appellata, specificando le modifiche richieste e, cioè, la rinnovazione della CTU, e le circostanze da cui deriva la violazione di legge ».
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità di ciascun motivo.
4.1. – È inammissibile il primo mezzo.
La formulazione di esso è concettualmente errata, dal momento che denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere il giudice di merito non già violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, peraltro attraverso la erronea menzione anche dei numeri 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., ma per non aver motivato sul primo motivo d’appello, motivo che la Corte d’appello ha espressamente respinto, il che, semmai, determinerebbe la violazione dell’articolo 132, n. 4, c.p.c.: ma al di là della considerazione che precede, il fatto è che l’affermazione contenuta nel motivo è totalmente destituita di fondamento giacché la Corte d’appello, a pagina 9 della sentenza impugnata, ha disatteso l’istanza di consulenza tecnica richiamando giurisprudenza di questa Corte secondo cui essa non è « un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti », inerzia ravvisata nell’avere la parte interessata omesso di produrre la documentazione necessaria all’indagine tecnica. Dopodiché bisogna considerare, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità della censura, l’ulteriore ratio decidendi neppure sfiorata dal motivo, secondo cui: « Vi è una relazione di CTU in primo grado le cui conclusioni sono state integralmente fatte proprie da RAGIONE_SOCIALE, la quale anche in appello
insiste nella loro correttezza in fatto, diritto e per calcoli effettuati, integralmente però smentita dalla sentenza impugnata il cui contenuto non è stato efficacemente contrastato »: e cioè il giudice d’appello ha ritenuto contraddittoria, ed in fin dei conti aspecifica, la linea difensiva dell’appellante, che, avendo invocato le risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio espletat e in primo grado, sollecitava nondimeno la reiterazione delle indagini peritali.
4.2. – È inammissibile il secondo mezzo.
Al di là della formulazione del motivo, nuovamente eccentrico rispetto alla previsione normativa, non solo perché richiama simultaneamente i numeri 3 e 5 dell’articolo 360, ma soprattutto perché indica detta norma come quella violata, il che costituisce evidente fraintendimento della medesima, dal momento che essa è volta a delimitare l’ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione, non a regolare l’attività della Corte d’appello, è sufficiente osservare che il diniego di consulenza tecnica è sostenuta da rationes decidendi non adeguatamente o nient’affatto censurate, quelle già rammentate, sicché la statuizione impugnata sul punto non può che rimanere ferma.
4.3. – È inammissibile il terzo mezzo.
Tralasciando la formulazione del motivo, già sufficiente a decretarne l’inammissibilità, con riguardo alla questione del « saldo zero » esso neppure coglie la ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata, giacché la Corte d’appello ha osservato che, a fronte della motivazione in proposito svolta dal Tribunale, il quale aveva osservato che l’errore del consulente tecnico d’ufficio « sul saldo zero non era intrinseco all’operato del ctu, ma si originava da un difetto probatorio insuperato dalla parte attrice » (pagina 5 della sentenza impugnata), l’appellante « si limita tuttavia a trascrivere fedelmente … le argomentazioni svolte … in comparsa conclusionale
di replica di primo grado … sul principio di vicinanza della prova e sulla natura di azione di accertamento negativo di quella proposta. Il Tribunale, come già visto, vi aveva risposto motivatamente in sentenza gravata » (pagina 9 della sentenza impugnata), osservando per un verso, del tutto correttamente, che, versandosi in ipotesi di domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista egli era gravato integralmente della prova del fatto costitutivo della domanda spiegata (tra le moltissime a mero titolo di esempio Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979), e che nella materia il principio di vicinanza della prova non trova per un’applicazione, dal momento che, in applicazione dell’articolo 119 del testo unico bancario, gli estratti conto sono nella disponibilità del correntista (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009).
4.4. – Il quarto e quinto mezzo possono essere simultaneamente esaminati e sono entrambi inammissibili per la medesima ragione, e cioè perché il ricorrente muove da una lettura errata dell’articolo 342 c.p.c., il quale, oltre a richiedere gli adempimenti espressamente contemplati dalla norma, nel testo applicabile ratione temporis , esige che l’atto d’appello si componga non solo di una parte volitiva, ma anche di una parte argomentativa (basterà richiamare la sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 delle Sezioni Unite) volta a dimostrare l’erroneità della statuizione adottata dalla decisione impugnata, parte argomentativa la cui esistenza la Corte d’appello ha motivatamente escluso, evidenziando che l’appellante non aveva contrastato la motivazione svolta dal Tribunale sia in tema di prescrizione (quarto motivo), sia in tema di mancata reiterazione della consulenza tecnica da parte del Tribunale (quinto motivo).
5. – Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.