Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1925 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1925 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20072/2024 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – per la cassazione della sentenza n. 3211/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 21.2.2024;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28.11.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma NOME COGNOME AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE (innanzi indicata come RAGIONE_SOCIALE) ed esponeva che: il 7.6.2013, alle 13.20 circa, in INDIRIZZO
Responsabilità da circolazione stradale
28.11.2025
dell’Umanesimo in Roma, si verificava un sinistro tra il veicolo BMW TARGA_VEICOLO di proprietà di COGNOME NOME e condotto da COGNOME NOME e il veicolo Fiat Punto tg. TARGA_VEICOLO di proprietà e condotto da COGNOME NOME; il conducente della Fiat Punto, svoltando a sinistra per immettersi in un parcheggio, non concedeva la dovuta precedenza e tamponava la BMW; dopo l’urto i conducenti dei veicoli redigevano il modello TARGA_VEICOLO; a seguito del sinistro la vettura BMW riportava danni come da fattura della carrozzeria RAGIONE_SOCIALE di Pinti G.; la sig.ra COGNOME NOME, erede di COGNOME NOME, aveva a lui ceduto il credito relativo al risarcimento del danno. L’attore, pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni materiali al mezzo quantificati in euro 6.500,00, oltre a euro 800,00 per l’attività stragiudiziale.
Rimasto contumace il COGNOME, nel giudizio si costituiva la compagnia, la quale contestava la domanda ed eccepiva la prescrizione del diritto. Il Giudice di Pace con sentenza pubblicata il 22.3.2021 accoglieva l’eccezione preliminare e rigettava la domanda.
Il Tribunale di Roma, nella contumacia del COGNOME, con sentenza pubblicata il 21.2.2024 rigettava l’appello proposto dal COGNOME e lo gravava delle spese del grado in favore della costituita compagnia.
Il Tribunale affermava che l’eccezione di prescrizione era stata ritualmente sollevata dalla compagnia al momento della costituzione. Quanto alla raccomandata prodotta sub 9 dall’attore il Tribunale ne confermava la non idoneità ai fini interruttivi, perché contenente circostanze non veritiere.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il COGNOME, sulla base di tre motivi. COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
In data 15.2.2025 è stata depositata proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., per la manifesta infondatezza del ricorso, comunicata in data 19.2.2025. Con istanza depositata il 7.3.2025 il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso previa discussione collegiale.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116 cod. proc. civ., 2700 cod. civ., 221 cod. proc. civ. e seguenti, 214 e 215 cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte dei due giudici di merito dell’allegato 9 attoreo de positato in primo grado, ossia della raccomandata del 30.1.2015, ricevuta il 5.2.2015, asseritamente inidonea all’interruzione della prescrizione, mentre entrambi i giudici avevano ritenuto esservi stata solo nel novembre 2016 la prima raccomandata interruttiva. RAGIONE_SOCIALE, invece, si era limitata a far constare che la raccomandata era datata 5.2.2015, lo stesso giorno della ricezione, ma non aveva svolto querela di falso, mentre gli avvisi di spedizione e di ricezione della raccomandata sono atti pubblici assistiti da fede privilegiata, facendo piena prova della loro provenienza e di quanto in essi attestato. Né tantomeno RAGIONE_SOCIALE aveva disconosciuto il timbro apposto dal proprio incaricato sulla cartolina di ritorno del 5.2.2015.
Con il secondo motivo viene denunciato , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.
Lamenta il ricorrente la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione per aver il Tribunale escluso il valore probatorio del documento sulla base di un ragionamento errato in diritto, omettendo di considerare la mancata presentazione della querela di falso e del disconoscimento come sopra indicato.
Con il terzo motivo viene denunciat o, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo . Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale nel fermare la valutazione sulla sola questione preliminare ha omesso di vagliare la fondatezza della domanda.
Osserva questa Corte che le censure sollevate dal ricorrente nel loro complesso sono del tutto non conformi agli invocati paradigmi.
Quanto al primo motivo si osserva quanto segue.
La violazione dell’articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739).
Per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). Ciò significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il
giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., rubricato per l’appunto “valutazione delle prove” (v. Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
Ancora, deve essere ricordato che una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass., 11892/2016, cit.; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867).
Ipotesi non ricorrenti nel caso in esame, poiché il Tribunale ha evidenziato come RAGIONE_SOCIALE avesse tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto , ricadendo sul creditore l’onere di allegazione e prova del compimento di idoneo atto interruttivo.
Del tutto eccentrica rispetto alla decisione impugnata è la censura per violazione dell’art. 2700 cod. civ. Il Tribunale non si è basato sulla falsità o non attendibilità dell’avviso di spedizione o di ricevimento della raccomandata che il ricorrente assumeva interruttiva della prescrizione, ma ha (implicitamente) ritenuto che quell’avviso non fosse pertinente rispetto all’allegato 9 all’atto di citazione , dubitando, con valutazione di fatto riservata al giudice del merito e non censurabile in questa sede, che l’avviso di ricevimento del 5.2.2015 potesse essere riferito alla lettera prodotta.
Peraltro, il ricorrente, come reso evidente da quanto detto a proposito della inconferenza del carattere veritiero (v. pag.15 del ricorso, secondo capoverso), o no, del contenuto della lettera, non ha aggredito l’intera ratio espressa dal Tribunale, il quale rispetto al
documento ha così scritto: ‘nel predetto documento vengono affermate delle circostanze non veritiere’ , fondando su tale profilo la non riferibilità della lettera all’avviso di ricevimento.
Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità del motivo dovendosi senz’altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali ‘ a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).
Il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo, la censura contenuta nel motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , poiché in caso di una doppia pronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la decisione del primo grado in ordine alla inidoneità ai fini interruttivi della prescrizione del doc. 9 attoreo, e il ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni esposte nelle due sentenze con riferimento ‘ai medesimi fatti’ (v. Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20 settembre 2023, n. 26934; 28 febbraio 2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo 2014, n. 5528).
5.1. In secondo luogo , la denuncia si colloca fuori dal paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il quale presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame.
Il ricorrente non indica nemmeno quale sarebbe il fatto omesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma si è limitato a ventilare la «questione» della mancata presentazione della querela di falso e del disconoscimento come sopra indicato.
Del tutto irrituale è l’evocazione d el vizio di motivazione contraddittoria o illogica secondo la previgente formula dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Il terzo motivo, al di là del fatto che il ricorrente abbia evocato nuovamente in modo incongruo l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è palesemente inammissibile ai sensi 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Il motivo, infatti, non contiene una censura percepibile. Si assume in modo del tutto apodittico che il Tribunale, per essersi fermato a valutare l’eccezione prelimina re, abbia omesso di esaminare il merito della domanda. Ma tale censura è del tutto priva della sostanza necessaria perché possa essere considerato come motivo esaminabile.
Deve essere ricordato il consolidato insegnamento in base al quale il motivo deve contenere l ‘ enunciazione della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea. Tali ragioni debbono concretamente considerare quelle alla base della decisione e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.’ (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre
2017, n. 22226; 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimate sul punto; v., da ultime, Cass., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass. 6 aprile 2025, n. 9059).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La definizione del giudizio in sostanziale conformità alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del solo quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (dato che le parti resistenti sono rimaste intimate), come previsto dal citato art. 380bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023, n. 36069, ‘richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 -bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)’ (v., altresì, Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195 ; Cass., sez. un., 23 aprile 2024, n. 10955).
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (v. Cass., sez. un., 36069/2023), nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva ‘tenuta’ dell’opinamento espresso dalla PDA , tanto più che l’abuso del processo è reso manifesto dalla inconferenza della memoria depositata per contrastare la proposta.
La condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (v. Cass., Sez. Un., 23 aprile 2024, n. 10955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 700,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 28 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME