Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18576 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25067-2021 r.g. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in LECCE INDIRIZZO PEC, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in LECCE CAVOUR INDIRIZZO C/0 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ALIMENTI GELATI DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso la SENTENZA emessa da CORTE D’APPELLO LECCE in data 15.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025
dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, decidendo sull’appello proposto da COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame nei confronti della sentenza emessa in data 24.10.2018, con la quale era stato approvato il rendiconto di gestione presentato dal curatore fallimentare.
La corte del merito ha ricordato e ritenuto che: (i) dopo la richiesta di differimento dell ‘ udienza – già fissata, ai sensi dell’art. 116 l. fall. – da parte dei creditori ammessi al passivo COGNOME, COGNOME e COGNOME (richiesta giustificata dalla necessità di acquisire documentazione) e il differimento della predetta udienza ad altra successiva, era comparso in quest’ultima solo il curatore, il quale aveva dichiarato che non erano state presentate osservazioni; (ii) il Tribunale allora approvava il conto di gestione posto che quest’ultimo aveva riportato in modo analitico le entrate e le uscite, le ragioni della protrazione nel tempo della procedura e l’adeguata illustrazione delle vicende procedurali; (iii) le contestazioni sollevate dagli appellanti erano infondate, in quanto , dopo l’acquisiz ione della documentazione richiesta dai creditori opponenti, non si erano registrate osservazioni da parte degli interessati, con la conseguenza che il Tribunale del tutto correttamente aveva rigettato l’ ulteriore istanza di differimento dell ‘ udienza ed aveva riservato la causa in decisione; (iv) l’appellante aveva infatti l’onere di presenziare alla udienza collegiale del 9 ottobre 2018 all’uopo fissata per le osservazioni , per presentare eventuali obiezioni all’approvazione del rendiconto; (v) la COGNOME invece non era comparsa alla predetta udienza collegiale, né aveva sollevato alcuna contestazione per iscritto, con ciò manifestando una indubbia volontà di aver rinunciato a sollevare a tal fine ogni contestazione; (vi) le censure presentate dall’appellante – già inammissibili in ragione della loro
tardività – erano comunque generiche e inidonee ad intaccare il contenuto del rendiconto, posto che già dalla documentazione allegata al rendiconto si evidenziavano sinteticamente i ricavi e le spese di ogni categoria di beni, con il riporto, in calce, della stampa integrale del libro giornale, delle movimentazioni bancarie e la copia del libretto bancario e del conto corrente.
La sentenza, pubblicata il 15.7.2021, è stata impugnata da COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui COGNOME ha resistito con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE intimato, non ha svolto difese.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis cod. proc. civ.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, ad eccezione del primo motivo di merito. Più in particolare, la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi, salvo un richiamo in poche righe, sul gravame consistente nella rilevata nullità della sentenza del Tribunale (per mancanza di rituale comunicazione dell’udienza di approvazione del rendiconto presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, tenutasi il 9.10.2018), motivo qualificato come pregiudiziale in quanto, se accolto, avrebbe dovuto comportare la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.1 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, si denuncia la ‘motivazione apparente’, avendo la Corte di merito utilizzato, per confermare la sentenza del tribunale di approvazione del rendiconto, ‘proposizioni apodittiche e tautologiche’.
Con il terzo motivo, infine, viene censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.1 n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al rigetto, da parte della Corte di Appello, dell’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. degli atti e documenti richiesti al curatore dalla ricorrente con note del 6.7.2018 nell’ambito della istanza di differimento dell’udienza dell’11.7.2018, e alla mancata illustrazione, nel provvedimento impugnato, delle deduzioni svolte dalla ricorrente (all ‘udienza di precisazione delle conclusioni, del 14.10.2018) per ottenere una modifica del provvedimento di rigetto del mezzo istruttorio.
I motivi sopra illustrati sono inammissibili ed infondati, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. 4.1 Il primo motivo non appare fondato.
Nella sentenza impugnata si afferma che ‘in ogni caso’ le censure articolate nell’appello (comunque esaminate nella prima parte della motivazione) sono “inammissibili e/o improcedibili, in quanto irrituali e tardive”, stante la mancata comparizione della ricorrente all’udienza collegiale di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. f. (nel testo anteriore alla riforma del 2006, applicabile ratione temporis ), tenutasi il 9.10.2018, a seguito del rinvio disposto, all’udienza dell’11.7.2018 inizialmente fissata, in accoglimento dell’istanza di differimento del 6.7.2018 presentata dalla ricorrente (non comparsa nemmeno a detta udienza) con richiesta di documentazione alla curatela al fine di poter presentare osservazioni e contestazioni al rendiconto stesso; e stante la mancata presentazione di alcuna contestazione per iscritto, secondo quanto rilevato dal curatore unico comparso all’udienza del 9.10.2018 dinanzi al Collegio -con conferma dell’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta senza che fossero pervenute osservazioni o contestazioni al riguardo, da parte degli interessati (oltre alla ricorrente, due creditori ammessi al passivo, che avevano anch’essi presentato istanza di differimento). Con conseguente rilievo, sempre ad opera della Corte di
Appello, della ‘manifestazione di indubbia volontà di rinuncia’ anche alle contestazioni svolte dalla ricorrente medesima con note del 6.7.2018, nell’ambito della suddetta istanza di differimento.
Le questioni di merito sono state esaminate inutilmente dalla Corte di Appello (la quale, anche dopo il suddetto rilievo di inammissibilità per tardività delle censure dell’appellante, ne ha comunque ritenuta la assoluta genericità, oltre che inidoneità ad intaccare il contenuto del rendiconto, stante perciò una motivazione comunque svolta); conseguentemente, il vizio di omessa pronuncia non ricorre, alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui la relativa deduzione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate (Sezione 2, Ordinanza n. 28072 del 14.10.2021, nella quale si rileva altresì la necessità di indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi). Ciò che, nella vicenda processuale in oggetto, non si verifica, considerazione del sopra riportato espresso rilievo, da parte del giudice di merito, di irritualità e tardività delle censure formulate, non essendo la ricorrente comparsa all e udienze dell’11.7.2018 e del 9.10.2018, per proporre osservazioni o contestazioni o per confermare quelle sollevate in precedenza, secondo quanto richiesto dall’art. 116 l. fall. (nel testo anteriore alla riforma del 2006, applicabile ratione temporis ; con riguardo alla fase contenziosa del giudizio di rendiconto cfr. Cass. 7320/2016, richiamata in Sezione 1, Ordinanza n. 9028 del 15.5.2020).
4.2 Si rivelano peraltro inammissibili, in ogni caso, anche gli altri due motivi di impugnazione. Ciò quanto al secondo motivo, sulla motivazione apparente, non essendo riscontrabili quelle ‘anomalie motivazionali’ (assenza fisica di motivazione o suo tenore tale da ridondare in motivazione solo graficamente esposta, per il modo in cui è enunciata, o talmente contraddittoria, nei suoi stessi elementi espositivi, da equivalere a motivazione inesistente) che si tramutano in violazione dell’art. 132, co.2, n. 4, cod. proc. civ. costituzionalmente rilevante (Sezione 1, Ordinanza n. 17330 del 31.5.2022).
4.3 Identica conclusione attiene all’ultimo motivo, in relazione all’orientamento più volte ribadito secondo cui non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Sezione 1 -Sentenza n. 24045 del 6.9.2021, e le pronunce ivi richiamate: Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015; con precisazione, altresì, secondo cui agli effetti della citata norma debba intendersi un ‘fatto’, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017).
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000 oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 7.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-