Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18914/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO MARCO INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 423/2023 depositata il 20/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Svolgimento del processo
VEACESLAV VERDES, con atto notificato 14 settembre 2023, impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza n. 423/2022 del 20/6/2023 emessa dal Tribunale di Imperia, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Giudice di pace di Sanremo. L’intimata NOME COGNOME resiste con controricorso depositato il 23/10/2023, illustrato da successiva memoria.
La vicenda riguarda la richiesta di risarcimento del danno formulata da NOME COGNOME nei confronti del ricorrente per inadempimento del mandato professionale di traduzione giurata della patente di guida da rinnovare: stipulato fra le parti un contratto d’opera professionale, volto alla traduzione della patente di guida estera (ucraina) della odierna resistente, il ricorrente risultava poi avere smarrito il documento. Egli si era adoperato per porre rimedio a detta trascuratezza, ma le parti non avevano raggiunto alcun accordo sulla misura risarcitoria e da ciò era nato l’odierno giudizio.
Adito il Giudice di pace di Sanremo, quest’ultimo condannava il COGNOME al risarcimento, liquidato in Euro 566,82, in misura pari alle spese vive -sopportate dall’attrice e documentate -per riottenere il duplicato della patente, con esclusione di ulteriori costi e danni ritenuti non provati. Veniva del pari respinta la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da entrambe le parti e di revoca del patrocinio a spese dello Stato riconosciuto al convenuto.
Proposto appello dall’odierno ricorrente, il Tribunale di Imperia confermava la sentenza, condannando il soccombente alle spese e rigettando la richiesta ex art. 96 c.p.c.
Motivi della decisione
I -PRIMO MOTIVO DEL RICORSO:
Con il primo motivo si sostiene che ‘ i giudici di primo e secondo grado avrebbero travisato i fatti e le prove prodotte dal ricorrente ‘ assumendo che il Tribunale, mentre avrebbe ampiamente illustrato gli obblighi legali e contrattuali del ricorrente, professionista traduttore ed interprete -in particolare, la custodia da parte del ricorrente della patente che doveva essere tradotta in italiano, ma sfortunatamente smarrita e l’obbligo al risarcimento dei danni alla resistente -, non avrebbe considerato le istanze istruttorie avanzate che erano state reiterate nell’atto di appello, ovvero la istanza di ordine di esibizione da parte attrice appellata dei documenti in tesi attestanti la non ricorrenza dei danni lamentati (art. 210 e seguenti c.p.c.), e la istanza di interrogatorio formale della controricorrente. Si adduce di avere reiterato tali richieste istruttorie in sede di appello e che nella sentenza impugnata non si riscontrerebbe alcun riferimento alle suddette istanze istruttorie.
II -SECONDO MOTIVO: il giudice di secondo grado (come il primo) avrebbe omesso l’accertamento dell’illecita condotta della resistente in corso del rapporto contrattuale con il ricorrente, tale da renderla responsabile esclusiva o in concorso con il ricorrente stesso dei fatti per cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 cod. civ. A tal fine si invocano azioni messe in atto da parte della resistente ai soli fini di trarre ingiusto profitto ai danni del ricorrente.
III -TERZO MOTIVO: il giudice di secondo grado (come il primo) avrebbe rigettato l’istanza ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge’, laddove sarebbe stata provata tale responsabilità a carico della odierna controricorrente, essendosi reso disponibile il ricorrente in fase stragiudiziale al risarcimento danni deliberato dal Giudice di pace. La controricorrente, invece,
avrebbe agito con l’intenzione di incassare un risarcimento dei danni almeno due volte più alto rispetto a quello deciso. Tale circostanza costituirebbe, in tesi, valido motivo per la riforma parziale della sentenza impugnata.
IV -QUARTO MOTIVO: tale mezzo attiene alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata sull’assunto della parziale nullità della sentenza impugnata nonché della legittimità di quanto richiesto dal ricorrente nel giudizio di primo grado e ‘ribadito’ ex art. 283 c.p.c. in questa sede.
I primi tre motivi incorrono palesemente nell’inammissibilità, essendo per lo più una mera reiterazione dei motivi fattuali del gravame appello, più che una critica della motivazione del loro rigetto.
In particolare, comunque, il primo motivo è inammissibile perché, limitandosi a replicare i motivi di appello disattesi, non si confronta con le plurime ragioni per cui vi è stato rigetto, quali: la ritenuta irrilevanza dell’assenza di reiterazione, nella sentenza di primo grado, delle ragioni di non ammissione delle prove, sussistendo già un’ ordinanza sul punto ampiamente motivata; – la irrilevanza peraltro dei fatti oggetto di prova, non avendo il giudice riconosciuto a favore dell’attrice danni differenti da quelli emergenti e documentati, non costituenti infatti oggetto delle suddette istanze; – la incomprensibilità del motivo di ‘travisamento del fatto’ prospettato.
Del pari, il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta affatto con la decisione resa dal Tribunale sul punto, dalla quale emerge che l ‘ attribuzione del contributo causale dell’attrice alla determinazione del danno patrimoniale è stata sì considerata, ma rigettata sulla base dell’accertamento e della conseguentemente valutazione fattuale del giudice di merito.
Il terzo motivo è altrettanto inammissibile, in quanto anch’esso non si confronta con le ragioni che hanno sorretto il mancato riconoscimento della prospettata lite temeraria, sul duplice rilievo che ‘ parte appellante non ha mai dato prova dell’entità del danno subito dall’azione contro di lei intrapresa, peraltro con esito vittorioso, dalla controparte, né può dirsi esistente la fattispecie del comma terzo dell’art. 96 comma 3 cpc che si riferisce alla sola parte vittoriosa quale creditrice ‘.
Il quarto motivo è inammissibile perché riferito a un’istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza che avrebbe dovuto essere indirizzata al giudice dell’appello e non al giudice di legittimità, ex art. 373 c.p.c.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali in ragione della spiccata particolarità della vicenda. Non sussistono pertanto i presupposti per la condanna per lite temeraria.
In ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025.