Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6866/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
DETTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-Intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 921/2020 depositata il 22/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4013/2010 con il quale le venne ingiunto il
pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per prestazioni diagnostiche espletate nell ‘ agosto 2008, della somma di euro 83.748,54, oltre interessi ‘come richiesti’, con compensazione delle spese di lite. In particolare, l ‘ opponente contestò la debenza degli interessi convenzionali deducendo che l ‘ accordo transattivo concluso tra essa RAGIONE_SOCIALE e l ‘ opposta RAGIONE_SOCIALE in data 4/03/2008 avesse ad oggetto solo debiti della RAGIONE_SOCIALE sorti in periodi antecedenti alla conclusione dell ‘ accordo, mentre la RAGIONE_SOCIALE opposta chiedeva il pagamento degli interessi convenzionali di cui all ‘ accordo transattivo anche per i debiti sorti successivamente e che, in virtù della natura giuridica del rapporto concessorio tra essa opponente ed il creditore cedente, potevano essere riconosciuti al creditore cedente solo gli interessi legali ex art. 1284 c.c.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE resistendo all ‘ opposizione, di cui chiese il rigetto.
Con sentenza n. 1153/2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò l ‘ opposizione e, per l ‘ effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice di prime cure ritenne che l ‘ accordo stipulato tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trovasse applicazione anche per i crediti ceduti futuri.
Avverso detta sentenza propose appello l ‘ RAGIONE_SOCIALE la quale, a sostegno del gravame, dedusse che il Tribunale aveva errato nell ‘ interpretazione dell ‘ accordo in data 4/03/2008, con il quale erano state previste le modalità di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE cedente. Più dettagliatamente, assunse che sulla somma dovuta non potevano essere computati gli interessi nella misura recepita dal primo giudice, la cui applicazione poteva avere ad oggetto solamente crediti sorti prima della sua sottoscrizione, e non crediti sorti successivamente, come nel caso di specie.
Con sentenza n. 921/2020, depositata in data 22/7/2020, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di RAGIONE_SOCIALE, ha preliminarmente dichiarato la contumacia di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, non costituitasi benché citata in giudizio. Inoltre, ha ritenuto di non poter tener conto della costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE appellata, avvenuta dopo l ‘ udienza in cui sono state precisate le conclusioni.
Per quanto concerne il merito, la Corte territoriale, precisato che non potessero essere più messe in discussione le questioni coperte da giudicato, ha individuato il thema decidendum della controversia esclusivamente nella debenza degli interessi convenzionali quali pattuiti con l ‘ accordo del 4/3/2008, che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ritenne spettanti a RAGIONE_SOCIALE, o di quelli legali, a decorrere dalla domanda, come sostenuto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha ritenuto che, anche nel caso in cui la cessione del credito da parte di RAGIONE_SOCIALE fosse affetta da nullità, per mancanza di causa o per oggetto impossibile, in quanto inerente ad un credito vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ma sostanzialmente inesistente, perché ancorato ad un rapporto viziato per difetto della necessaria forma scritta prevista dalla legge, tale nullità non inficiasse la validità ed efficacia della successiva transazione stipulata tra detto fatto e RAGIONE_SOCIALE (punto 5.3 della motivazione).
Ritenuta la natura transattiva del predetto accordo, la Corte territoriale ha rigettato l ‘ appello, reputando gli interessi già equamente dettagliati nella misura stabilita consensualmente tra le parti dell ‘ accordo.
Avverso la predetta sentenza l ‘ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo la ricorrente denuncia, relazione all ‘ art. 360; 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1972 cod. civ.; 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla scrittura privata del 4/3/2008 ‘, per avere la Corte territoriale errato nell ‘ interpretare ed applicare l ‘ art. 1972 c.c. La ricorrente deduce che la Corte, in violazione dell ‘ art. 1972 c.c., ha ritenuto che la nullità del rapporto contrattuale tra il creditore cedente e il debitore ceduto (cessione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE) non inficiasse la validità della successiva transazione stipulata tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto la transazione aveva ad oggetto ‘le modalità di pagamento delle somme dovute e la corresponsione degli interessi’ .
Si sarebbe trattato pertanto di transazione ‘non novativa’, atteso che essa si limita a regolare le modalità di pagamento delle somme dovute e la corresponsione degli interessi. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere nel senso che la nullità del titolo, ossia del contratto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, comportava automaticamente l ‘ inutilità e quindi la non operatività della transazione.
Il ricorso è inammissibile. Va osservato che, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall ‘ art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure, con particolare riferimento alla scrittura privata in data 4/3/2008 indicata p. 9 del ricorso, della quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirla (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso -del tutto
apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). Risponde d ‘ altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519).
Va inoltre osservato che la ricorrente si è sempre limitata a sostenere l ‘ inapplicabilità degli interessi previsti nel contratto del 4/3/2008, senza null ‘ altro aggiungere in merito alla validità ed efficacia di tale accordo. Soltanto in sede di ricorso è stata sollevata la questione della nullità derivata della transazione, quale conseguenza della nullità del contratto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.600,00, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre a rimborso spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/04/2023.