Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14997 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14997 COGNOME 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28814 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -pP_IVAvP_IVAa. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pescara, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1306 /2022 della Corte d’Appello di L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato il 12.6.2017 il Comune di Popoli adiva il Tribunale di Pescara.
Esponeva che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto a corrispondere ad esso istante gli indennizzi annuali, complessivamente ammontanti ad euro 413.165,52, per la captazione dell’acqua del fiume Giardino, relativi agli anni 2015 (secondo semestre) , 2016 e 2017 (cfr. ricorso, pag. 3) e stabiliti con l’atto di conciliazione d atato 30.10.2001 (cfr. controricorso, pag. 2) .
Chiedeva ingiungersi all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi e spese (cfr. controricorso, pag. 2) .
Con decreto n. 990/2017 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .
Con citazione notificata il 15.9.2017 l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione.
Eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza del Tribunale di Pescara, siccome competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma.
Instava, nel merito, per la revoca dell’ingiunzione.
3.1. Resisteva il Comune di Popoli.
Con sentenza n. 1912/2018 il tribunale rigettava l ‘ opposizione, confermava l’ ingiunzione e condanna va l’ opponente alle spese (cfr. controricorso, pag. 3) .
L’ ‘ARAGIONE_SOCIALEC.A.’ proponeva appello.
Resisteva il Comune di Popoli.
Con sentenza n. 1306/2022 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravame e condannava l’appellante al le spese del grado.
Evidenziava la Corte di L’Aquila – in ordine al primo motivo d’appello , con cui l’appellante aveva reiterato l’eccezione di incompetenza , siccome, assumeva, competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma -che doveva opinarsi per la competenza del tribunale ordinario.
Evidenziava segnatamente che questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 14477/2021, aveva respinto ‘il ricorso per regolamento facoltativo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 712/2020 del Tribunale di Pescara che -rigettando analoga opposizione di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune di Popoli per il pagamento di somme relative ad annualità coperte da quell’atto di conciliazione (e diverse da quelle oggetto del presente giudizio) -aveva ritenuto infondata l ‘eccezione di incompetenza ivi sollevata in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche’ (così sentenza d’ appello, pag. 6) .
Evidenziava ulteriormente che con la medesima ordinanza la Corte di legittimità aveva chiarito che la controversia aveva ad oggetto l’attuazione e l’esecuzione dell’accordo conciliativo intercorso tra le parti nel 2001 e non involgeva il regime delle acque e degli interessi pubblici ad esso connessi (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava la Corte di L’Aquila -in ordine agli ulteriori motivi d’appello che il primo dictum risultava ancorato a due distinte ‘ rationes decidendi ‘.
Evidenziava segnatamente che con la prima ‘ ratio ‘ il tribunale a veva, in sede di esegesi dell’atto di conciliazione, ‘attribuito natura di mero corrispettivo –
indennizzo e non di canone alle somme concordate e dovute da RAGIONE_SOCIALE per il prosieguo della captazione sul fiume Giardino ed escluso inadempimenti dell’Ente alla scrittura negoziale, oltreché profili di annullabilità e/o nullità dell’atto (…)’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava segnatamente che con la seconda ‘ ratio ‘ il tribunale aveva attribuito valenza agli atti ricognitivi di debito ed ai pagamenti effettuati dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in esecuzione dell’accordo conciliativo del 30.10.2001 , ‘quali atti confermativi del rapporto sottostante e, pertanto, della pretesa creditoria vantata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Popoli’ (così sentenza d’appello, pag. 7).
Evidenziava dunque che la seconda ‘ ratio ‘ non era stata con l’esperito gravame oggetto di censura, ossia l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nulla aveva addotto in ordine alla rilevanza confessoria delle ricognizioni di debito ‘e così, di fatto, non attingendo la motivazione re sa in tal senso dal primo giudice’ (così sentenza d’appello, pag. 8) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Comune di Popoli ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile, siccome depositato allorché era decorso il termine di venti giorni di cui all’art. 369, 1° co., cod. proc. civ. ; in subordine, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore, con distrazione, delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 16) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa statuizione su un punto essenziale dell’appello; la violazione degli artt. 20, 35 e 55 r.d. n. 1775/1933.
Deduce ch e la Corte di L’Aquila, allorché ha denegato la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, ha riprodotto ‘pedissequamente ciò che è stato deciso relativamente a contenziosi estranei al presente giudizio (…), omettendo, in tal modo, di pronunciarsi sui motivi di appello’ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce che la corte d’appello non ha spiegato ‘perché la somma indicata nell’atto di conciliazione espressamente a titolo di canone idrico non debba essere conside rata tale’ (così ricorso, pag. 15) , viepiù che dal disposto della lett. g) del medesimo atto si desume che i soggetti sono due pubbliche amministrazioni e che gli interessi coinvolti sono pubblici (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce che la corte distrettuale non ha motivato in ordine alla ragione di doglianza con cui si era addotto che la ‘rinuncia alla concessione (…) è parte del contenuto obbligatorio dell’atto transattivo’ (così ricorso, pag. 16) ed altresì che è stato lo stesso Comune di Popoli a richiedere ‘espressamente le somme a titolo di canoni idrici’ (così ricorso, pag. 17) .
Deduce che è da escludere che ‘il rimando generico all’esegesi del termine canone idrico da intendersi come indennizzo, riferita dalla Corte alla sentenza di primo grado, possa essere considerata motivazione per relationem ‘ (così ricorso, pag. 18) .
Deduce che la ricostruzione del tribunale, condivisa dalla corte territoriale, ‘viola la normativa in materia di concessioni di derivazione e di riscossione dei canoni idrici’ (così ricorso, pag. 19) e l’interpretazione del termine ‘canone idrico’ operata dalla Corte abruzzese costituisce violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 12, 1° co., delle preleggi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. ‘ violazione de ll’art. 329 c.p.c. (relativamente alla ritenuta inammissibilità del nostro appello per acquiescenza) e dell’art. 112 c.p.c. Violazione di legge per violazione degli artt. 20, 35 e 55 del r.d. 1775/193 3’ (così ricorso, pag. 22) .
Deduce che , contrariamente all’assunto della Corte di L’Aquila, ‘ha espressamente dedotto in appello che non poteva trattarsi di ricognizione di debito (quindi a valenza confessoria) in quanto attività in violazione di legge che non avrebbe liberato l’ACA’ (così ricorso, pag. 23) .
Deduce che la corte d ‘appello nulla ha motivato in ordine alla circostanza per cui la proposizione di reiterate opposizioni alle ingiunzioni chieste ed ottenute dal Comune di Popoli non integri contestazione delle somme ex adverso pretese (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce che non rileva la denominazione attribuita all’accordo di conciliazione come strumento privatistico, atteso che il relativo contenuto è volto alla regolazione di rapporti pubblicistici indisponibili (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Vanno appieno condivisi gli assunti alla stregua dei quali la Corte di L’Aquila, in aderenza ai rilievi di cui all’ordinanza n. 14477/2021 di questa Corte,
ha respinto l’eccezione di incompetenza e ha denegato la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Roma .
E ciò tanto più che -al di là del rilievo di cui a ll’ordinanza n. 14477/2021 , secondo cui ‘il giudicato sulla competenza può esservi solo in relazione allo specifico giudizio e non certo può estendersi ai giudizi aventi ad oggetto petitum diversi, anche se relativi al medesimo rapporto di durata’ (così ordinanza n. 14477/2021, pag. 4) – le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte, cui spetta, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) , producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti (cfr. Cass. (ord.) 15.12.2017, n. 30220; Cass. 27.6.2005, n. 13768) .
In questi termini è vano qualsivoglia ulteriore argomento addotto dalla ricorrente con gli esperiti mezzi di impugnazione a censura della statuizione della Corte abruzzese in punto di competenza ed a rigetto del primo motivo d’appello .
13. Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
A fronte del reciso rilievo della Corte di L’Aquila a tenor del quale la seconda ‘ ratio decidendi ‘ idonea a sorreggere il primo dictum non era stata con l’esperit o appello oggetto di censura, ben avrebbe dovuto la ricorrente attendere, in ossequio agli oneri di specificità e di autosufficienza di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. , alla testuale riproduzione, nel corpo del ricorso, del motivo d’appello .
Del resto, allorché venga denunciato un ‘ error in procedendo ‘ , questa Corte di legittimità diviene, sì, anche giudice del ‘ fatto processuale ‘ ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
E nondimeno pur in tale evenienza il ricorrente deve esplicitare, in ossequio agli oneri ex n. 4 e n. 6 del 1° co. cit. gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ (nella specie, contestazione della seconda ‘ratio decidendi’ del primo dictum) di cui invoca il riscontro (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ ‘ error in procedendo ‘ non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’erro r) .
Su tale scorta non è sufficiente che l’ ‘ARAGIONE_SOCIALEC.A.’ abbia in questa sede addotto di aver con l’atto di appello prospettato che non si era al cospetto di una ricognizione di debito; che con le opposizioni proposte avverso le ingiunzioni di pagamento chieste ed ottenute dal Comune di Popoli aveva contestato le avverse pretese; che l’atto di conciliazione ha natura transattiva e non implica l’ammissione totale o parziale dell’avversa pretesa (cfr. ricorso, pag. 25) .
Ovviamente, il difetto di specificità ed autosufficienza all’uopo riscontrato lascia impregiudicata la ‘ ratio decidendi ‘ alla cui stregua la Corte aquilana ha respinto i motivi d’appello ulteriori rispetto al primo.
Le riferite ragioni di inammissibilità rendono vana la disamina del profilo di improcedibilità del ricorso prospettato dal controricorrente.
E ciò quantunque si spieghi, in tema di ricorso per cassazione, che, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2021, n. 1389) .
Tanto, in verità, a prescindere dalla circostanza per cui risulta comunque che la ricorrente ha curato il deposito del ricorso in data 7.12.2022, quindi tempestivamente rispetto al dì -22.11.2022 -di notifica del ricorso.
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità al l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, difensore del controricorrente , che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
La liquidazione segue come da dispositivo.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
co ndanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte