Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 11707/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e domiciliata elettivamente in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 185/2024 pubblicata il 26 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE contro il licenziamento a lui intimato dall’RAGIONE_SOCIALE, con condanna alla reintegra e al versamento di quanto dovutogli.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 187/2022, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 185/2024, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe motivato la sua adesione alla tesi del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, si sarebbe limitata a dare una sommaria motivazione circa il perfezionamento della comunicazione del licenziamento, senza chiarire perché avesse ritenuto tempestive la segnalazione del responsabile della struttura presso cui prestava servizio e la contestazione concernente la commissione del fatto.
La censura è inammissibile, atteso che la Corte d’appello di Firenze ha fondato la sua decisione sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, come pure il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto tale circostanza decisiva ai fini del rigetto del gravame, motivando con chiarezza il suo convincimento e le ragioni poste a suo fondamento.
Questa parte della sentenza, però, non è stata oggetto di impugnazione.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, l’8