Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16905/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente- contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME BORCA NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 902/2019 pubblicata il 02/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.902/2019 pubblicata il 02/03/2020 all’esito del giudizio di rinvio, ha in parte accolto il gravame proposto da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE, rideterminando il fondo di risultato per l’anno 1996 per le ASL 6, 7 e 9 e condannando la RAGIONE_SOCIALE alla reintegrazione del fondo per gli anni successivi, fino al 2012.
La controversia ha per oggetto la rideterminazione del fondo di risultato ex art.61 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. Area dirigenza comparto sanità 1994-1997, per il periodo dal 1996 al 2012, a seguito dell’accorpamento delle ASL 6, 7 e 9 nella ASL RAGIONE_SOCIALE 4.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il difetto di giurisdizione per le domande relative alle ASL 7 e 9 e rigettava quella relativa alla ASL RAGIONE_SOCIALE; la C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 565/2015 depositata il 31/08/2015, confermava la pronuncia del giudice di prime cure.
Questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite 16/05/2017 n.12053, cassava la sentenza della C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n.565/2015. Con riferimento alla materia ancora controversa, questa Corte riteneva la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE. sulla domanda di rideterminazione del fondo di risultato delle ASL 7 e 9, e confermava la reiezione delle originarie domande con riferimento alla ASL 6.
Per la cassazione della sentenza n.902/2019 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ricorre la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a tre motivi. NOME COGNOME e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe resistono con controricorso illustrato da memoria. Restano intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la «nullità della sentenza impugnata ex art.360 n.4 c.p.c. e/o violazione e/o falsa applicazione ex art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.195 c.p.c. e 24 Cost. e del principio del contraddittorio e/o violazione dell’art.360 n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio». 2. Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod.
proc. civ..
Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e falsa applicazione ex art.360 n.3 c.p.c. dell’art.62 del DPR 384/1990 -omesso esame circa un fatto decisivo ex art.360 n.5 c.p.c.».
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, e sono inammissibili, per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo, si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, tale che «è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse» (Cass. Sez. Lav. 6/2/2024, n. 3.397).
Il primo motivo di ricorso si risolve in un coacervo inestricabile di motivi, tutti incentrati su una questione di fatto, ossia la asserita diversità tra le conclusioni formulate dal CTU nella bozza comunicata alle parti e quelle definitive, con una violazione del diritto di difesa che avrebbe inficiato anche la sentenza impugnata.
Giova rilevare sul punto, in parte qua attinto anche dal secondo motivo di ricorso, che tale questione ha formato oggetto di attento esame da parte della C orte territoriale, che non l’ha affatto ignorata, come pretende parte ricorrente, perché dalla motivazione risulta che essa abbia preso in considerazione le «osservazioni
svolte dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE, nel corso della discussione» sulla questione della asserita difformità delle conclusioni del CTU (pag.14 motivazione), ritenendole infondate per le ragioni ben spiegate alla pagina 15 della motivazione: «Tale variazione non può dirsi un mutamento delle conclusioni bensì un’esplicitazione grafica delle stesse».
Dunque, esclusa la denunciata lesione del diritto di difesa, i primi due motivi si appalesano inammissibili anche perché non si confrontano con la ratio decidendi . La Corte territoriale ha preso compiuta posizione sulle osservazioni alla CTU proposte dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di discussione, le ha delibate e ritenute infondate. I due motivi di ricorso partono, invece, dal presupposto che il giudice del merito non abbia statuito, limitandosi ad una sorta di recezione acritica delle conclusioni del CTU. I due motivi di ricorso, inoltre, si risolvono nella prospettazione di una diversa ed inammissibile valutazione dei fatti già compiuta dal giudice del merito.
Anche il terzo motivo è inammissibile.
La RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere illegittimo il trasferimento della somma di lire 154.737.000 dal fondo di fascia B al fondo di fascia D per l’anno 1995, in violazione dell’art.62 del d.P.R. n. 384/1990, anche in considerazione del fatto che era pacifica in causa la sussistenza dei presupposti per il trasferimento.
La Corte territoriale ha dato atto della effettività di tale trasferimento per gli anni dal 1996 in poi; ma al tempo stesso ne ha ritenuto la illegittimità in quanto la reiterazione del trasferimento è avvenuta «senza tuttavia dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti detto trasferimento, mai dedotte ed allegate in atti» (pag.17 motivazione).
La Corte territoriale non ha, dunque, errato nell’applicare l’art.62 del d.P.R. n.384/1990 al caso di specie, e nemmeno ha interpretato la disposizione in modo erroneo. Con un
apprezzamento di fatto, che in questa sede non è sindacabile, ha ritenuto la mancanza di prova, ed ancora prima di allegazione, dei requisiti previsti per il trasferimento tra i fondi, come previsti dalla disposizione in esame.
11.In via conclusiva deve essere dichiarata l ‘ inammissibilità del ricorso.
La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.