Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
sul ricorso 16505/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 4864/2019 depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME si dolgono del rigetto da parte della Corte d’Appello di Venezia dell’appello proposto avverso l’ordinanza con cui in primo grado era stata dichiarata l’estinzione del giudizio da loro promosso in danno della Cassa di Risparmio del Veneto in ragione della consumata inosservanza della pregressa ordinanza, con cui il giudice ivi adito, rilevata la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, aveva disposto l’integrazione del medesimo a mente dell’art. 164, comma 5, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello ha respinto il gravame sulla considerazione che l’atto di citazione, quantunque integrato, risultava comunque caratterizzato da indeterminatezza dell’oggetto del giudizio non essendo, in particolare, indicati espressamente tutti gli elementi costitutivi della domanda, che era, tra l’altro, difficilmente intellegibile; esaminando, poi, nel merito le ragioni di contestazione, ha osservato che esse non esaurivano la totalità delle rationes decidendi , interloquivano su profili non trattati dall’ordinanza di integrazione e, dove lo facevano, risultavano declinate in modo generico e confuso, ritenendo conclusivamente che il provvedimento impugnato, anche nelle parti in cui non era stato fatto oggetto di censura, andasse quindi condiviso.
I soccombenti motivano il loro disaccordo e reclamano la cassazione della sentenza in epigrafe con tre motivi di ricorso, illustrati con memoria e resistiti avversariamente con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia un vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello non avrebbe motivato sul fatto che la banca non avesse ottemperato alla promessa produzione dei contratti, né sulla mancata adozione dell’ordine di esibizione ex art. 119 TUB.
Il secondo motivo di ricorso denuncia un vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello non avrebbe ordinato alla banca la produzione in giudizio dei contratti intercorsi tra le parti.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. perché la Corte d’Appello, cosi determinandosi, avrebbe impropriamente accollato alla parte un onere probatorio che questa non poteva assolvere se non attraverso l’esibizione dei contratti.
Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità che, sebbene possa essere motivata sotto molteplici profili, atteso che il ricorso deflette manifestamente da ogni regola disciplinante l’introduzione del giudizio di cassazione, ragioni di economia espositiva inducono a circoscrivere, a prima vista, al rilievo del difetto di interesse in capo ai ricorrenti per essere la decisione sorretta da una pluralità di rationes rimaste totalmene inattaccate. Per vero, ed in rapida sintesi, le generiche e non sempre razionalmente intellegibili lagnanze esternate con i motivi di ricorso non si cimentano con il primario argomento del giudicato formatosi con riguardo a quei profili della decisione impugnata in grado di appello non oggetto di contestazione in quella sede; si astengono dal
prendere posizione con taluni degli argomenti sviluppati anche oltremisura dal decidente a conforto del decisum ; e si intrattengono su aspetti della vicenda non meglio lumeggiati e di pertinenza palesemente marginale, con ciò lasciando che l’ordinanza possa rinvenire altrove le ragioni della propria fondatezza e che il ricorso si consegni, perciò, ad un inevitabile responso di inammissibilità, essendo infatti appena il caso di ricordare che ove il provvedimento impugnato si suffraghi per effetto di una molteplicità di rationes, autonomamente in grado di giustificarne l’adozione, nessun interesse meritevole di seguito impugnatorio è ravvisabile in capo alla parte che si dolga solo di alcuna di esse e non le contesti tutte nella loro interezza.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.2.2024.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME