Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32705 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
I ricorrenti, con il motivo in esame, deducono che la loro Data pubblicazione: 24/11/2023
domanda originaria fosse indirizzata all’accertamento della simulazione del contratto di cessione e non alla dichiarazione indirizzata alla società di leasing e, tuttavia, non offrono alcun elemento concreto a supporto di tale censura. L’aver omesso di riportare il contenuto dell’atto di citazione o le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado preclude alla Corte di esaminare nel merito la censura per valutare quale fosse il reale oggetto della domanda di simulazione degli originari attori, odierni ricorrenti. Ciò vale tanto più in un caso come quello in esame nel quale il giudice dell’appello ha espressamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la domanda di simulazione non era diretta alla dichiarazione di simulazione relativa del precedente accordo intervenuto tra il de cuius e NOME COGNOME, ‘ nemmeno dedotto nei suoi contenuti essenziali ‘.
3.3 Peraltro, ed è la seconda ragione di inammissibilità, l’interpretazione della domanda è attività propr ia del giudice del merito sottratta al sindacato di legittimità. Deve ribadirsi, infatti, che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.
3.4 L’inammissibilità della prima censura rende irrilevante la decisione in ordine alla seconda avente ad oggetto la possibilità di provare anche mediante testimoni e presunzioni la simulazione del contratto di cessione del leasing, domanda che, per quanto si è detto, non risulta mai proposta.
Ric. 2018 n.29670 sez. S2 – ud. 07/11/2023
Numero registro generale 29670/2018
Numero sezionale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Numero di raccolta generale 32705/2023
Data pubblicazione 24/11/2023
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza con riferimento alla dichiarata nullità della condanna risarcitoria in relazione all’articolo 112 c.p.c.
La domanda di risarcimento del danno era collegata anche alla domanda di simulazione o di nullità della donazione dissimulata nel caso in cui gli attori non fossero rientrati nel possesso dei beni oggetto della causa. I danni erano da quantificarsi nel valore dell’imbarcazione al momento della successione e nella mancata volontaria consegna dell’imbarcazione in violazione perfino dell’ordinanza di sequestro .
4.1 Il quarto motivo è inammissibile in quanto subordinato all’accoglimento del terzo.
Il ricorso è rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non è luogo a condanna alle spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in quanto la notifica del ricorso nei suoi confronti è stata fatta come mera lits denuntiatio e anche la sua partecipazione al giudizio di appello era stata ritenuta tale, senza liquidazione di spese. Le censure proposte prima dalla COGNOME con l’appello e oggi dai ricorrenti non hanno mai investito la posizione di RAGIONE_SOCIALE la cui esclusione da ogni responsabilità rispetto alla vicenda in esame è passata in giudicato già dopo la sentenza di primo grado.
Deve ribadirsi, pertanto, che: «In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo
Numero registro generale 29670/2018 Numero sezionale 3481/2023 Numero di raccolta generale 32705/2023 Data pubblicazione 24/11/2023
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denuntiatio” non essendo questi contraddittore del di litis rimanendo indifferente all’esito della lites (Sez. 2, Ord. ricorrente e n. 8491 del 2023, Rv. 667313 01).
dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R n. 115/02, si 7 Ai sensi dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; pari
P.Q.M.
condanna la ricorrente al La Corte rigetta il ricorso e pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 5000 200 per esborsi , oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; più
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 novembre 2023.
ai sensi dell’art. 13, 1 quater, del d.PR. n 115/2002, inserito dall’art. 1, CO. 17, I. n..228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello previsto per stesso art. 13, se dovuto; quello
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE
Iva E CPa 77 . CoM
Corte di Cassazione – copia non ufficiale