Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17923/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BARI n. 1038/2021, depositata il 03/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2001 NOME COGNOME citava in giudizio innanzi al Tribunale di Altamura il fratello NOME, per sentirlo dichiarare inadempiente alle obbligazioni anche dal medesimo assunte con un atto transattivo stipulato tra gli stessi germani in data 5.06.2000, e specificamente per avere spostato lo scolo RAGIONE_SOCIALE acque posto sulla sinistra del cancello di ingresso dell’attore, alterando i deflussi naturali RAGIONE_SOCIALE acque e per violazioni relative alle servitù menzionate nell’atto transattivo definite in corso di causa, nonché per avere il convenuto assoggettato a semina alcune zone di terreno adibite a servitù di passaggio. Chiedeva pertanto che NOME COGNOME fosse condannato al ripristino dello status quo ante e al pagamento della penale convenuta nell’atto di transazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna di NOME COGNOME all’eliminazione di quanto a sua volta realizzato in violazione dell’accordo transattivo di cui sopra.
Il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale adito coltivava la conciliazione RAGIONE_SOCIALE parti. Con verbale redatto in data 13/09/2014 dava atto che le stesse decidevano di transigere la controversia alle condizioni che si riservavano di meglio definire nel redigendo atto di transazione. All’incontro fissato per la redazione del testo dell’atto transattivo – il cui contenuto era trasfuso nel verbale di sopralluogo del 13/09/2014 – lo stesso non veniva sottoscritto dalle parti in quanto NOME COGNOME riteneva di
dover disattendere il punto 5 di tale intesa, opponendo di essere impossibilitato ad abbattere alcuni alberi che insistevano sulla sua proprietà. Il CTU predisponeva l’elaborato peritale ponendo a base dello stesso il contenuto dell’accordo raggiunto in data 13/09/2014 e relazionando in modo riepilogativo degli accordi intercorsi.
Con sentenza n. 1375/2017, il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea e dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale, ad eccezione della domanda relativa alla condanna al pagamento della penale, che riteneva fondata, con condanna dell’attore, convenuto in via riconvenzionale, al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 a favore del germano NOME.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bari AVV_NOTAIO ha interposto gravame.
Nella resistenza di NOME COGNOME, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1038/2021, rigettava l’appello confermando l’impugnata sentenza.
In particolare, il giudice di seconde cure rigettava il primo motivo di appello con il quale l’appellante riteneva che il giudizio in parola avrebbe dovuto essere interamente definito con sentenza di cessazione della materia del contendere, posto che nessuna RAGIONE_SOCIALE parti in causa aveva allegato e provato l’insorgenza di fatti idonei a privare l’una o l’altra dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; anzi ciascuno di esse aveva insistito sulle originarie domande, rassegnando conclusioni assolutamente inconciliabili e incompatibili con l’accordo conciliativo, considerato che persisteva dissenso tra le parti circa la rilevanza giuridica RAGIONE_SOCIALE vicende sopraggiunte ‘ idonee a determinare il mutamento della situazione controversa ‘ .
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/infondatezza del ricorso, i ricorrenti hanno chiesto la decisione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorrente contesta alla sentenza impugnata l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia l’omesso esame della consulenza tecnica di ufficio e del verbale di sopralluogo del 13/09/2014 contenente un nuovo accordo transattivo, tali che -se esaminati -avrebbero dovuto determinare la cessazione della materia del contendere, con contestuale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., NOME COGNOME deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., stante l’omessa pronunzia sugli altri cinque motivi di appello, in quanto contenente un’apparente e concisa motivazione per relationem , priva di un effettivo esame RAGIONE_SOCIALE censure sollevate.
Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.
Non si ravvisa anzitutto nel caso di specie alcun omesso esame del verbale di sopralluogo del 13/09/2014, come prospettato dal ricorrente.
Ed infatti, la sentenza impugnata prende in considerazione specificamente l’accordo transattivo che sarebbe stato raggiunto e trasfuso nel verbale di sopralluogo di cui sopra, ritenendo che al primo giudicante non può scriversi alcuna omissione, non essendo lo stesso ‘ stato, né sollecitato, né investito da alcuna allegazione di
fatti sopravvenuti idonea a determinare il mutamento della situazione controversa, tali da consentire la valutazione della idoneità della situazione sopravvenuta delimitare ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite ‘. Anche in questa sede di appello, aggiunge la sentenza ‘ è evidente l’insussistenza di una situazione sopravvenuta – riconosciuta ed ammessa dalle parti – che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le stesse, poiché persiste chiaramente un dissesto circa la sussistenza rilevanza giuridica RAGIONE_SOCIALE vicende sopraggiunte, tanto che sono state ribadite le reciproche doglianze di inadempienza al negozio stipulato il 05/06/2000 e tanto, già di per sé, è incompatibile con qualsivoglia richiesta di cessazione della materia del contendere e/o di una sopraggiunta carenza di interesse rispetto alla domanda originaria ‘.
Il vizio di omesso esame, per come inteso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. n. 2268/2022), va riferito poi solo ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” logico-giuridiche – come quelle dedotte nel motivo in analisi – che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate.
Inoltre, nemmeno sarebbe stato deducibile nella fattispecie il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c. 1 c.p.c., trovando applicazione ratione temporis la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., posto che il giudice di seconde cure ha confermato la sentenza quella di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto.
Il ricorrente sostiene in memoria che non ricorre nella specie l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ma in realtà le motivazioni della pronuncia di primo e di secondo grado risultano fondate sugli stessi snodi argomentativi. E comunque, come confermato da questa Corte
l’ipotesi di ‘doppia conforme’ sussiste ‘ non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ‘ (Cass. n. 22601/2022), cui, nel caso, la Corte di Appello di Bari non ha rimproverato alcuna omissione.
4.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Lo stesso è in primo luogo formulato sotto una pluralità di mezzi (art. 360 comma 1 n. 4 e n. 5 c.p.c.), che sovrappongono impropriamente l’omessa pronunzia e la motivazione apparente o per relationem , tra loro inconciliabili (Cass. n. 22204/2021).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte di appello ha preso in considerazione le varie censure proposte avverso la sentenza di prime cure (cfr. pag. 5 e 6), concludendo per la loro infondatezza sulla scorta degli accertamenti svolti dal CTU, il quale aveva ritenuto che, da un lato, l’abbattimento di alcuni alberi fosse stato lecitamente eseguito, trattandosi di piante comprese nella proprietà dell’odierno controricorrente e che, dall’altro lato, le opere da quest’ultimo realizzate nel suo fondo non avessero alterato il normale deflusso RAGIONE_SOCIALE acque, né inciso sull’esercizio della servitù di passaggio e fossero comunque state rese necessarie per realizzare una nuova strada di accesso alla proprietà (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
La sentenza di appello si sottrae alle censure sollevate, in quanto la stessa può essere motivata “per relationem”, ‘ purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate
in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni) ‘ (Cass. n. 20883/2019).
5.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
In conclusione, per quanto argomentato, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente deve essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. novellato dal
d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. 27195/2023).
6.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore di parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2.000,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione