Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19489 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3925/2023 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
CC 1 aprile 2025
Ric. 3925 del 2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
come da procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato digitalmente;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1318/2022, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 22 novembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2025 dalla
Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di gravi fenomeni infiltrativi avvenuti tra luglio 2010 e febbraio 2012 nel locale concessole in RAGIONE_SOCIALE finanziario dalla società RAGIONE_SOCIALE sito nel fabbricato condominale convenuto, adibito all’esercizio di revisione e officina meccanica, provenienti dal marciapiede perimetrale condominiale, come preliminarmente accertati in sede di ATP, che avevano determinato la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività a seguito di revoca RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ministeriale nel gennaio 2012 . Il RAGIONE_SOCIALE convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea, previa chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione RAGIONE_SOCIALE, compagnia di assicurazione che non costituitasi, veniva dichiarata contumace. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1384/2022, rigettava la domanda.
Per quanto ancora qui di interesse, riteneva: – che la causa petendi RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria avanzata in giudizio trovava fondamento nelle infiltrazioni (che si assumono) verificatesi nel febbraio 2012, integranti fatto nuovo ed ulteriormente lesivo rispetto a quello già prospettato ed azionato in
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precedente giudizio dinanzi allo stesso Tribunale, espressamente richiamato, già definito con sentenza (n. 840/2016), trascorsa in giudicato; – che le emergenze processuali non consentivano di ritenere che i danni lamentati fossero riconducibili ai nuovi fenomeni infiltrativi (da sopravvenuta rottura RAGIONE_SOCIALEa colonna montante) prospettati ed azionati dalla società RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale riteneneva infatti che il pregiudizio economico derivante dalla ‘perdita del volume di affari’ fosse escluso dalla stessa prospettazione formulata dalla società attrice nella citazione ove era stato dedotto che il pregiudizio economico in parola fosse conseguito alla sospensione ed alla successiva revoca RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione amministrativa all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di revisione ed assistenza meccanica, comminate dal Ministero competente in ragione RAGIONE_SOCIALEo stato dei locali rispettivamente in data 26.7.2010 e 27.1.2012 «e, dunque, in epoca pacificamente precedente alla verificazione RAGIONE_SOCIALEe infiltrazioni oggetto di doglianza nell’atto di citazione in esame » (cfr. pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); – che in ogni caso, trattandosi di pregiudizio astrattamente riconducibile ai fatti prospettati nel precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, esso non risulterebbe comunque ulteriormente azionabile, perché coperto da detto giudicato, che copre il dedotto e il deducibile; – che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai danni all’immobile, posto che la perizia allegata (composta da tre elaborati, redatti successivamente) «non riscontra però la riferibilità dei danni quantificati ai fenomeni infiltrativi (che si assumono) registrati nel febbraio 2012 e neanche la disposta c.t.u. ha acclarato una tale sopravvenienza»; che «alla luce RAGIONE_SOCIALEe emergenze in esame la quantificazione del danno operata in citazione è risultata essere piuttosto, esclusivamente, il frutto di una diversa parametrazione e RAGIONE_SOCIALE dei costi di ripristino dei pregiudizi strutturali già accertati in sede di A.T.P. e nel giudizio di merito ad essa conseguito» (cfr. pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Avverso la sentenza di prime cure, ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE, non in proprio ma quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE . Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE
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‘RAGIONE_SOCIALE‘ chiedendo il rigetto del gravame; l’assicurazione RAGIONE_SOCIALE è rimasta contumace .
La Corte d’appello di Catanzaro , con la sentenza n. 1318/2022 qui impugnata, ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di interesse e ha condannato la società appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
Avverso la sentenza d ‘ appello, ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sorretto da tre motivi; si è costituita con controricorso il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; sebbene intimata, RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere proprie difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha depositato memoria.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. ‘ ; nello specifico, assume che il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello con la decisione impugnata non appai a supportato da una adeguata disamina logico-giuridica ma risulti, invece, essere il frutto di una mera e generica ricostruzione dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte dal precedente giudicante in primo grado, senza alcun esame critico di esse alla luce dei motivi di gravame.
Con il secondo motivo, denuncia l’ ‘ omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 3 ) c.p.c.’ e contesta che la Corte d’appello non abbia esaminato l’intero quadro istruttorio di primo grado, limitandosi a ribadire che la causa petendi RAGIONE_SOCIALEe pretese risarcitorie avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE fossero ascrivibili a nuovi fenomeni infiltrativi da sopravvenuta rottura RAGIONE_SOCIALEa colonna montante e che, pertanto, le emergenze processuali non permettessero di ritenere che i danni lamentati da ll’attrice in primo grado fossero riconducibili a tali nuovi fenomeni infiltrativi ma a fatti prospettati in altro precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
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3. Con il terzo motivo denuncia la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5) c.p.c. ‘ e lamenta che la sentenza impugnata non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa censura mossa in ordine alla diversità tra la pretesa risarcitoria avanzata nel giudizio per cui si discute e quella precedentemente definita con sentenza n. 840/2016 e passata in giudicato.
4. I tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione, sono tutti e tre inammissibili rispetto a ciascuno dei profili censurati.
In via generale, la società ricorrente con tutte e tre le censure tende a formulare una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione (sebbene nel secondo motivo impugni l” omesso esame ‘ formalmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per un verso, non più denunciabili secondo il vigente dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 5 (insufficienza) e, per l’altro, insussistenti (nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa o apparente motivazione) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere nulla e omessa, spiega in modo piano e adeguato il percorso logico giuridico seguito al fine di condivere la decisione del Tribunale.
In particolare, va evidenziato che la stessa ricorrente nell’esposizione RAGIONE_SOCIALEe censure non si confronta con quanto motivato dalla sentenza impugnata, limitandosi ad insistere sul fatto che la motivazione sarebbe redatta per relationem rispetto alla decisione di primo grado ‘ attraverso una generica condivisione RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione in fatto e RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico RAGIONE_SOCIALEe stesse in base ai motivi di gravame ‘ (pag. 10 del ricorso). La società ricorrente, nello specifico contesta che entrambi i Giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che il giudizio vertesse su fenomeni infiltrativi derivanti dalla sopravvenuta rottura di una colonna montante, senza esaminare l’intero libello introduttivo ‘ ad esempio, i fotogrammi ed i filmati contenuti nella pen drive ‘ (pag. 11 del ricorso) e insiste nel ribadire che nell’atto di appello si era intes o censurare la decisione del primo giudice che aveva ritenuto il pregiudizio lamentato astrattamente
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riconducibile ai fatti prospettati nel precedente giudizio deciso tra le parti con sentenza 840/2016 (pagg. 18 e 19 del ricorso).
Ebbene, la stessa confezione RAGIONE_SOCIALEa censura qui riproposta dalla parte ricorrente convince RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza e completezza RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata che in modo sintetico ed esauriente ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui ha ritenuto il gravame inammissibile per difetto di interesse; in particolare, ha ritenuto che dall’esame RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in appello fosse agevole osservare come la ratio decidendi incentrata sul richiamato principio RAGIONE_SOCIALEa preclusione del principio del dedotto e deducibile, non fosse stata oggetto di censura di alcuna da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che aveva incentrato le sue doglianze unicamente «sulla ravvisata, dal Tribunale, carenza probatoria circa la riconducibilità dei danni lamentati ai nuovi fenomeni infiltrativi da sopravvenuta rottura RAGIONE_SOCIALEa colonna montante. A dire di RAGIONE_SOCIALE invero, il tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla falsa convinzione che la causa petendi fosse da identificarsi nelle infiltrazioni avvenute il giorno 8 febbraio 2012 e derivanti dalla rottura RAGIONE_SOCIALEa colonna montante, laddove invece la domanda sarebbe circoscritta al periodo che va dal mese di luglio RAGIONE_SOCIALE‘anno 2010 ‘ al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale ‘ , ma soprattutto che i danni richiesti con il giudizio di primo grado riguardassero i soli danni arrecati alla struttura in uso alla RAGIONE_SOCIALE oltre al danno patrimoniale derivante dal mancato esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria attività commerciale, prima sospesa e poi revocata» (pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La Corte d’appello ha poi soggiunto che «nessuna censura è stata invece mossa dall’appellante alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, «fermo quanto rilevato», e in dichiarata adesione al principio di diritto enunciato da Cass. n. 26687/2005, ha statuito che, in ogni caso, trattandosi di pregiudizio astrattamente riconducibile ai fatti prospettati nel precedente giudizio, definito con sentenza n. 840/2016, passata in giudicato, esso non risulterebbe comunque ulteriormente azionabile, perché coperto dal
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giudicato (principio RAGIONE_SOCIALEa preclusione da cd. dedotto e deducibile)» (ancora, pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Inoltre, nel denunciare formalmente il vizio di omesso esame e l’omessa pronuncia per violazione degli artt. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4) c.p.c., la società ricorrente tende ad introdurre, nella sostanza, profili di fatto richiedendo dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Omette infine la ricorrente di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente in favore del controricorrente così come liquidate in dispositivo. Non luogo a provvedere sulle spese RAGIONE_SOCIALEa intimata che non ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente incidentale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si
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liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione