Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21515/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, con domicilio digitale, indicato come in atti, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE GIORGIO di PIANO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale indicato come in atti,
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, con domicilio digitale indicato come in atti,
nonché contro
PREFETTURA di ROMA, PREFETTURA di NAPOLI – intimate per la cassazione della sentenza n. 249/2022 pubblicata il 07/02/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, alla cartella esattoriale di pagamento n. 07120190104361561000 -relativa al mancato pagamento di tre verbali di infrazione al codice della strada -deducendo la mancata notifica dei verbali, l ‘ inesistenza della cartella esattoriale e ulteriori vizi formali.
Si costituiva l ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della opposizione.
Il Giudice di pace accoglieva solo in parte la domanda attorea con conseguente annullamento del verbale NUMERO_DOCUMENTO contenuto nella cartella impugnata -, ritenendo, viceversa, inammissibile l ‘ opposizione avverso i restanti due verbali, dovendo la stessa essere proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 24/11/1981 e non nelle forme della opposizione agli atti esecutivi di cui all ‘ art. 615 cod. proc. civ., dal momento che la parte deduceva che tale cartella costituiva il primo atto con il quale la stessa era venuta a conoscenza della sanzione irrogata.
Proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la riforma della sentenza in ordine alla ritenuta non ammissibilità dell ‘ azione esercitata ai sensi dell ‘ art. 615 cod. proc. civ. e, dunque, l ‘ accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado.
Si costituivano nel giudizio di appello l ‘ RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE San Giorgio di Piano, chiedendone il rigetto. Le Prefetture di Napoli e Roma rimanevano contumaci.
Con la sentenza n. 249/20222 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l ‘ appello, affermando che il giudice di primo grado aveva fatto corretta applicazione dell ‘ orientamento di legittimità secondo
cui nelle ipotesi di notifica della cartella di pagamento per la riscossione dei sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio e, di conseguenza, non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l ‘ ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti, deve proporre opposizione a norma dell ‘ art. 22 della legge n. 689 del 1981, e non l ‘ opposizione all ‘ esecuzione di cui all ‘ art. 615 codice di rito.
Avverso la sentenza d ‘ appello la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, sulla scorta di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il Comune di San Giorgio di Piano.
L ‘ Avvocatura dello Stato, per l ‘ RAGIONE_SOCIALE, ha depositato atto di costituzione formale per la sola partecipazione all ‘ udienza di discussione
Restano intimate le altre parti.
La ricorrente e il Comune di San Giorgio di Piano hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 31/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo la società ricorrente denunzia «violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112 e 615 cod. proc. civ. e del d. lgs. n. 150 del 1/09/2011 (abrogativo dell ‘ art. 22 della legge n. 689 del 1981) in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: errata qualificazione giuridica dell ‘ azione ed errata pronuncia dell ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione alla cartella esattoriale».
Deduce la ricorrente che il giudice di appello (e prima di questi il giudice di primo grado) abbia errato nel qualificare giuridicamente l ‘ azione di opposizione proposta, in quanto l ‘ azione avrebbe dovuto essere inquadrata tra le impugnazioni a cartella esattoriale relative a verbali per violazione del cod. strada mai
notificati e il giudice avrebbe dovuto verificare che la stessa impugnazione era stata svolta nel termine di legge di trenta giorni previsto dal comma 3 dell ‘ art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo ininfluente, ai fini della corretta instaurazione della domanda, che l ‘ atto introduttivo fosse stato proposto con citazione, anziché con ricorso, essendo stata la citazione notificata tempestivamente.
La Corte ritiene il ricorso inammissibile.
È, invero, evidente il difetto di adeguata specificità sul contenuto dell ‘ atto di appello, posto che la società ricorrente non riporta nel ricorso, nelle forme e nei modi precisati da questa Corte nel rispetto anche della giurisprudenza sovranazionale (Sez. U n. 8950 del 18/03/2022 Rv. 664409 -01, Cass. n. 8117 del 14/03/2022 Rv. 664252 – 01), in alcun modo quale fosse il contenuto dell ‘ appello, né localizza adeguatamente il detto atto nell ‘ ambito degli atti di causa, né, tantomeno, ne riporta quantomeno i punti e i brani salienti, in modo che questa Corte sia posta nella condizione di percepire direttamente -senza la necessità di consultare altri quali, quali il controricorso o la stessa sentenza impugnata -quale fosse il tenore RAGIONE_SOCIALE censure fatte valere.
A tanto consegue che, a prescindere dall ‘ esame nel merito RAGIONE_SOCIALE censure, il ricorso va dichiarato inammissibile, a prescindere dall ‘ irrilevanza degli argomenti spesi dal Comune di San Giorgio al Piano sulla sua carenza di legittimazione, per difetto di autosufficienza sul dispiegamento dell ‘ appello incidentale sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del solo Comune di San Giorgio al Piano, mentre nulla può essere riconosciuto in favore RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni prefettizie rimaste intimate e dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, costituitasi con atto di mero stile soltanto in previsione dell ‘ udienza di discussione, poi non
tenuta in quanto il ricorso è stato trattato in sede camerale, e al detto atto di costituzione non è seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria (si veda, sul punto, Cass n. 16921 del 07/07/2017 Rv. 644947 – 01).
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di San Giorgio al Piano, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di