Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
S
omesso esame di motivo di ricorso per cassazione.
NOME COGNOME NOME
Presidente
Consigliere
COGNOME
Consigliere-Rel.
Ud. 19/06/2025 CC Cron. R.G.N. 21787/2024
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21787/2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., e per essa, RAGIONE_SOCIALE quale mandataria, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5420/2024, pubblicata il 29.02.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di fidejussori della RAGIONE_SOCIALE, già dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza n. 341/2015 del 06.10.2015, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo n. 1274/2016, nei confronti di Banca Sella spa, con atto di citazione del 08.04.2016 con cui, in via preliminare e pregiudiziale, chiedevano che venisse dichiarata l’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito a favore di quello di Biella, in virtù di deroga alla competenza territoriale, accettata per patto espresso dai deducenti, previsto alla lettera m) delle lettere di fideiussione a loro firma.
Nel merito, gli opponenti, in via gradata, contestavano recisamente, in ogni sua parte, la pretesa creditoria avversaria che assumevano destituita di ogni prova.
Il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione.
La Corte territoriale, con sentenza n. 1405/2019 emessa in data 09.07.2019 , rigettava l’appello dei suddetti opponenti che proponevano ricorso per cassazione del 02.03.2020, ribadendo in primo luogo l’eccezione di incompetenza territoriale già formulata nei precedenti gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 29.02.2024, rigettava il ricorso, osservando che: era infondato il motivo concernente l’inutilizzabilità del deposito telematico di 120 estratti conto attraverso quattro file che li includevano , per l’asserita violazione delle norme disciplinanti il deposito contemplate degli artt. 74 e 87 disp. attuazione cpc, considerate le rilevanti differenze intercorrenti tra il deposito cartaceo e quello telematico; al riguardo, non emergeva comunque
nessuna violazione del diritto di difesa della controparte, neppure allegata; gli altri due emotivi erano inammissibili, il secondo perché incomprensibile e il terzo in quanto non aveva attinto la ratio decidendi relativa all’irrilevanza della mancanza di tre o quattro estratti -conto ai fini della prova del credito fatto valere dalla banca.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395, comma 1 n. 4) c.p.c., affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE (cessionaria di banca Sella) resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Non si è costituita Banca Sella RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia che l’ordinanza impugnata è l’effetto di un errore di fatto rilevabile ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la Corte di Cassazione ha omesso di pronunciarsi sul primo (e principale) motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1405/2019 della Corte di Appello di Torino, inerente alla riproposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, per essere territorialmente competente quello di Biella, come reso evidente dalla lettura degli atti di causa.
In particolare, i ricorrenti assumono che a tenore dell’ordinanza impugnata : ‘ il primo mezzo, spiegato da pagina 25 a pagina 27 del ricorso, denuncia: «violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e all’art. 9 Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 e agli 111 Cost. e 163 c.p.c.»; si sostiene, in breve, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante che 120 estratti conto prodotti dalla Banca fossero stati depositati telematicamente in quattro file ge nericamente indicati ‘; l’ ordinanza in questione, nel prosieguo della motivazione non ha
emendato in alcun modo tale asserzione e risulta essere affetta da errore di fatto che si è concretizzato nell’omesso esame di un motivo di ricorso inerente alla riproposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, per essere territorialmente competente quello di Biella: non la semplice carenza, in motivazione, di qualsiasi giustificazione “in iure” circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì l’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente.
Al riguardo, i ricorrenti assumono che con il primo motivo del ricorso avverso la suddetta sentenza d’appello, avevano dedotto : ‘appare evidente che il ragionamento di Codesta Suprema Corte non si rivolgesse ad una ipotesi generale di clausole ex art. 29 c.p.c. ma a una clausola che prevede, espressamente, una deroga in favore di una sola parte e, per l’appunto, questa evenienza non corrisponde al caso di specie, che anzi prevede espressamente che ‘il sottoscritto accetta per patto espresso la competenza esclusiva del Foro di Biella’ e null’altro. D’altronde, una cosa è ammettere la possibilità che le parti abbiano pattuito expressis verbis una clausola derogatoria della competenza a favore di una sola parte, un’altra, ammettere, in ragione di quanto espresso da Codesta Suprema Corte, una generale derogabilità ad libitum da parte di uno dei due contraenti della clausola derogatoria della competenza territoriale che dovrebbe valere per entrambi, in ragione di una valutazione ex post’.
il ricorso è inammissibile.
Secondo i ricorrenti l’ordinanza sarebbe l’effetto di un errore di fatto rilevabile ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la Cassazione ha omesso di pronunciarsi sul primo (e principale) motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
1405/2019 della Corte di Appello di Torino, inerente alla riproposizione dell’eccezione di inco mpetenza territoriale del Tribunale di Torino, per essere territorialmente competente quello di Biella.
Invero, il ricorso non raggiunge lo scopo della critica della decisione perché, per un verso si trascrive il primo motivo di ricorso, per come trascritto dall’ordinanza impugnata, ed avente ad oggetto la ritenuta irrilevanza del deposito degli estratti conto bancari in quattro files genericamente indicati, denunciando l’omesso esame di tale censura ; per l’altro si afferma che l’ordinanza avrebbe omesso di pronunciare sulla riproposizione dell’eccezione di incompetenza, richiamando all’uopo ciò che appare il relativo motivo di appello.
Tale contraddittorietà non consente al ricorso di raggiungere lo scopo dell’atto, e cioè la critica della decisione; peraltro, nell’ordinanza impugnata, in relazione al primo motivo, trascritto nei termini della modalità di produzione degli estratti bancari, vi è pronuncia ampiamente motivata.
Invero, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., n. 8425/2020).
Nella specie, per quanto esposto, il ricorso in esame non presenta i dovuti requisiti di chiarezza, riverberandosi ciò su una poco perspicua e contraddittoria esposizione della critica alla decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.