Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9537 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23054/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso da se stesso, -ricorrente- contro
Procedura di Liquidazione del Patrimonio di NOME COGNOME -intimata- avverso il decreto della Corte d’Appello Milano n. 1063/2022 depositato il 30/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 30/3/2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art 26 l.fall. proposto da COGNOME NOME avverso il decreto del Tribunale di Milano del 13/1/2022 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposto senza il rispetto dei termini di cui all’art 26 l.fall., il ricorso dell’odierno ricorrente avverso un provvedimento emesso nell’ambito della procedura di liquidazione, ex art. 14 ter e segg. l. 3/2012, del patrimonio promossa dal medesimo ricorrente.
2 La Corte distrettuale rilevava che non era consentito il reclamo alla Corte d’Appello avverso un decreto del Tribunale investito a sua volta da un reclamo contro un provvedimento del Giudice Delegato.
Diversamente opinando, secondo i giudici milanesi, si violerebbe l’art. 26 l.fall. che espressamente individua, rispettivamente nel Tribunale e nella Corte d’Appello, i giudici di secondo grado dei provvedimenti del Giudice Delegato e del Tribunale e si verrebbero a profilare, in maniera del tutto irrazionale, due ordini di impugnazioni di merito su provvedimenti del giudice monocratico. 3 COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria; la procedura non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così essere riassunti:
primo motivo: «nullità del decreto collegiale nr. 1063/2022, per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo la Corte omesso di pronunciarsi sulla richiesta di COGNOME di accertare e dichiarare la nullità, prevista dall’art. 1418, commi 1 e 2 c.c. in relazione agli artt. 1324, 1414, 1343, 1345, c.c e 97 Cost. del Manoscritto che COGNOME ha identificato con il decreto 25/10/2019 ed ha utilizzato il
23/11/2020, sebbene cessato dal 29/10/2020, per simulare di averne in corso l’esecuzione ed intimare alla Cassa Forense di versare mensilmente alla Procedura ‘l’importo di € 878,25’ della pensione dovuta a COGNOME con minaccia di adottare ‘i provvedimenti più opportuni’ nel caso di mancato versamento »; secondo motivo: « nullità del decreto collegiale, n. 1063/2022, per violazione o falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo la Corte omesso di pronunciarsi officiosamente sulla nullità, prevista dall’art. 1418 c.c. in relazione agli artt. 1324, 1343, 1345, c.c e 97 Cost., dell’azione esecutiva esercitata dal liquidatore COGNOME che, violando le norme dell’art. 14 Decies, ha intimato alla Cassa Forense di versare alla Procedura ‘l’importo di € 878,25’ della pensione mensile, pagata a COGNOME, minacciandolo di adottare ‘i provvedimenti più opportuni ‘ nel caso de mancato versamento »;
terzo motivo: «nullità del decreto collegiale n. 1063/2022, per violazione o falsa applicazione delle norme degli artt. 2907 c.c., 99,115 e 116 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art 360 co. 1 n.4 c.p.c., avendo la Corte affermato, in pieno contrasto con l’informazione probatoria risultante da specifici atti processuali che, sulla questione dedotta nel ricorso 15/10/2019, si sarebbe già espresso ‘il Tribunale con decreto del 24 settembre 2020’ »;
quarto motivo: «nullità del decreto collegiale n. 1063/2022 per violazione o falsa applicazione delle norme degli artt. 2907 c.c., 99,115 e 116 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4, per avere la Corte d’Appello travisato l’informazione probatoria di specifici atti processuali (F5.4, F5.5 e F5.6) affermando, contrariamente alle risultanze di questi, che ‘il Manoscritto’ trasmesso alla Cassa sarebbe stato ‘apposto in calce ‘ al ‘parere su istanza’ »;
quinto motivo «nullità del decreto collegiale n.1063/2022 per violazione o falsa applicazione dell’art 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
rilevate ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi sul tempestivo deposito del ricorso 15/2/2021 in primo grado, sebbene la sua presunta tardività abbia costituito il fondamento del giudizio di primo grado, abbia formato oggetto di discussione fra le parti ed abbia costituito fatto rilevante, ancorchè non del tutto decisivo per il giudizio».
I motivi sono all’evidenza inammissibili in quanto non si confrontano con il decisum.
2 Invero, l’impugnato decreto fonda la propria decisione su un unica ragione, di natura processuale : l’inammissibilità del reclamo alla Corte d’Appello avverso il decreto del Tribunale che, a sua volta ha statuito su un reclamo contro un provvedimento endoprocedimentale assunto dal Giudice Delegato.
2.1 Nessuna delle censure attinge tale ratio decidendi che fa leva sulla consumazione del potere impugnatorio con la conseguenza che il ricorso non raggiunge il suo scopo di rimuovere la pronuncia contestata.
3 Nulla è da statuire in punto di spese non avendo la procedura svolto difese.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.