Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24785 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28929-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE; PROCURA GENERALE c/o CORTE D ‘A PPELLO DI GENOVA
-intimati –
avverso la SENTENZA N. 78/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI GENOVA, depositata il 15/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Genova, con sentenza del 15 ottobre 2021, ha respinto il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di La Spezia, ad istanza di vari creditori, dopo aver decretato l ‘ inammissibilità della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata dalla società.
1.2. Per ciò che ancora rileva nella presente sede, la corte del merito ha ritenuto la proposta concordataria inammissibile sia per il mancato rispetto da parte della reclamante del termine di quindici giorni assegnatole dal tribunale per apportare integrazioni al piano, corredate da una nuova relazione ex art. 161, 3° comma, sia perché quest’ultima non era idonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali, sia, infine, per la ritenuta non fattibilità del piano.
1.3. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 15/10/2021, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.5. La creditrice istante RAGIONE_SOCIALE e il PG non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e/o del procedimento di reclamo per violazione degli artt. 161, comma 3° e 162, comma 2°, l.fall., anche in comb.disp. con l ‘ art. 152 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere la corte d ‘ appello ritenuto inammissibile la proposta di concordato preventivo in ragione del mancato rispetto del termine di quindici giorni concessole dal tribunale per il ‘ deposito della relazione attestativa ex art. 160 l.fall .’ Osserva che tale termine, in mancanza di una esplicita
previsione normativa che lo qualifichi come perentorio, ha carattere ordinatorio, sicché la sua scadenza, pur in mancanza di proroga, non impedisce, come avvenuto nella specie, il tardivo compimento dell ‘ atto entro l’udienza fissata ai sensi del primo comma del l’art. 162 l.fall. ove non ricorrano sopravvenute situazioni di incompatibilità.
2.2. Col secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 161 e 162 l. fall., RAGIONE_SOCIALE lamenta che la corte del merito abbia dichiarato inammissibile la proposta anche per la ritenuta inadeguatezza della relazione attestativa, la quale offriva invece una compiuta illustrazione delle ragioni d ell’operata rettifica delle poste contabili riscontrate dal professionista e da questi reputate non corrispondenti al vero.
2.3. Col terzo motivo la ricorrente, nel l’affermare la genericità e l’apoditticità del predetto accertamento, denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalle correzioni formulate dall’attestatore a rettifica di taluni errori e conclusioni contenuti nella sua prima relazione, depositata il 19 febbraio 2021. Deduce, in particolare, che il giudice del reclamo ha omesso totalmente di tener conto dei chiarimenti forniti in punto di rapporti infragruppo e della posizione debitoria verso l’erario della capogruppo RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Col quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 160 e 161 l. fall., RAGIONE_SOCIALE lamenta che la corte territoriale abbia confermato la valutazione del tribunale di non fattibilità del concordato per inadeguatezza della garanzia offerta dall’assuntore, non tenendo conto che la proposta si fondava sulla prosecuzione indiretta dell’attività da parte di una società economicamente solida e così oltrepassando, al pari del primo giudice, i limiti del giudizio di fattibilità. Aggiunge che il giudice a quo ha errato anche nel ritenere le modalità di
formazione delle classi in contrasto con l’insegnamento di questa Corte.
2.5. Col quinto motivo la medesima doglianza è illustrata sotto il profilo del vizio di motivazione.
2.6. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, fra loro connessi e che, stante il principio della ragione più liquida, vanno prioritariamente esaminati, sono inammissibili: l’uno si si risolve infatti, all’evidenza, nella richiesta di una valutazione di completezza e adeguatezza del contenuto della relazione attestativa, in contrasto con l’accertamento della corte del merito di assoluta inattendibilità della stessa, compiuto sulla scorta di un’ ampia e chiarissima motivazione ( peraltro fondata sulle dichiarazioni dello stesso professionista) e, come noto, non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360. 1° comma, n. 5 c.p.c., ovvero per l’omesso esame di un o o più fatti decisivi, dibattuti fra le parti, che, ove considerati dal giudice, avrebbero determinato un diverso esito della controversia; l’altro, invece, difetta totalmente di specificità, in quanto, dopo aver genericamente dato conto delle correzioni apportate dall’attestatore alla seconda relazione, non spiega né dove né quando siano state dedotte e discusse le circostanze che il giudice del reclamo avrebbe ignorato e, soprattutto, non ne chiarisce la decisività.
L’inammissibilità dei motivi volti a censurare una della rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi che investono le ulteriori ragioni, posto che la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima