Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23804 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15300/2020 R.G. proposto da : COGNOME difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME difeso dall’avvocato NOME
NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4784/2019 depositata il 03/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il committente NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino l’appaltatore NOME COGNOME per ottenere la risoluzione del contratto di appalto relativo ad alcuni lavori di rifinitura di un fabbricato e la condanna al pagamento della penale
contrattualmente prevista per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituiva eccependo l’inammissibilità della domanda per essere i fatti già coperti da giudicato in forza di un decreto ingiuntivo del 1998 divenuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione. Deduceva inoltre la nullità della clausola penale, la prescrizione ai sensi dell’art. 1667 co. 3 c.c. e dell’art. 2948 n. 4 c.c., e, in via subordinata, chiedeva la riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
Nel 2014, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda accogliendo l’eccezione principale del convenuto .
Nel 2019, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello ritenendolo inammissibile ex art. 342 c.p.c., poiché l’atto non indicava le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, né la rilevanza delle doglianze esposte. L’appellante non aveva riproposto le domande di primo grado, non aveva spiegato la rilevanza dei documenti e della querela di falso rispetto alla decisione fondata sul giudicato, e non aveva contestato i presupposti della statuizione pregiudiziale.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con quattro motivi. Resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 310, 305 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la corte di appello abbia erroneamente ritenuto coperte da giudicato le domande di risoluzione del contratto e di condanna alla penale e al risarcimento danni, in quanto già proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo poi estintosi. Sostiene che l’estinzione del giudizio non possa produrre effetti sostanziali e che la decisione della corte abbia negato il diritto a un esame di merito della pretesa.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la corte di appello dichiarato inammissibile l’appello benché, secondo quanto deduce, esso
contenesse specifiche censure alla sentenza di primo grado. Afferma che la corte non avrebbe considerato il contenuto effettivo dell’atto di appello, e che ne ha omesso una valutazione puntuale.
Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia e omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione alla querela di falso e alla documentazione prodotta, che a suo dire dimostrerebbero la falsità dei documenti su cui si fonda il decreto ingiuntivo. Lamenta che la corte non abbia considerato elementi rilevanti per superare il giudicato ritenuto preclusivo.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., contestando che il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo si estenda anche alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione e mai esaminata nel merito. Sostiene che la corte abbia esteso il giudicato a profili non toccati dal provvedimento monitorio.
-È da esaminare pregiudizialmente il secondo motivo, che è accolto.
Nella parte censurata, la sentenza impugnata argomenta che «i motivi di impugnazione sono inammissibili ai sensi dell’art. 342, 1° comma, n. 2) c.p.c., dal momento che non viene indicata (e in ogni caso non sussiste) la rilevanza delle esposte doglianze ai fini della decisione impugnata L’appellante non ha riproposto in grado di appello le domande formulate in primo grado non indica quale sia la modifica della sentenza impugnata che richiede con il motivo di gravame».
L’accesso al fasci colo di causa, dischiuso da una censura sufficientemente specifica dell’error in procedendo, rivela che la Corte di appello ha adottato un’interpretazione formalistica dell’art. 342 c.p.c. Essa non è linea con il principio per cui il processo civile deve pervenire, per quanto è possibile, a pronunce di merito, che dicano chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, mentre sono da confinare nel novero di quelle eccezionali le ipotesi in cui il giudice
è costretto ad accertare che difettano i presupposti del suo dovere di decidere nel merito.
L’accesso al fascicolo di causa ha consentito di accertare direttamente ciò che era desumibile già dalla lettura della sentenza impugnata (ancor prima che dalla lettura del motivo di ricorso): il puntiglio analitico che la Corte di appello ha riservato all’atto di appello al fine di constatarne l’inammissibilità rivela già il carattere sufficientemente specifico delle censure articolate in tale atto, cosicché tali energie analitiche potevano ben essere convogliate al fine di pronunciarsi nel merito.
L’eccessivo rigore adottato dalla Corte di appello contrasta con l’orientamento fatto proprio da Cass. SU 27199/2017, secondo cui « gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» .
A tale orientamento -seguito tra le altre da Cass. 40560/2021 e 21401/2021 -si dà continuità nel caso attuale, in cui l’appellante ha appunto individuto in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata ed ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa che ha contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi.
– La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.