Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21919/2020 r.g. proposto da:
COGNOME, COGNOME e COGNOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultim a in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE procuratrice dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 4434/2019, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 08/11/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno
07/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 15 giugno 2017, n. 964, il Tribunale di Como respinse le opposizioni proposte, ex art. 645 cod. proc. civ., da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, confermando i corrispondenti decreti ingiuntivi emessi, nei loro confronti, in favore di RAGIONE_SOCIALE; revocò, invece, il decreto ingiuntivo ottenuto dal medesimo istituto di credito contro RAGIONE_SOCIALE, condannando, però, quest’ultimo al pagamento, in favore del prim o , di € 41.818,37.
1.1. I crediti di cui ai suddetti decreti, rispettivamente di € 43.955,62 e di € 42.918,37 quanto al COGNOME ed al COGNOME, traevano origine dai saldi passivi dei loro due conti correnti accesi presso la filiale di Veduggio del RAGIONE_SOCIALE predetto. Gli opponenti avevano dedotto di essere stati vittima di truffa, per la quale era in corso il relativo procedimento penale: avevano sostenuto, infatti, che le firme sui contratti di finanziamento, nonché sugli ordini di bonifici provenienti dai loro conti correnti erano false. Assunto smentito, tuttavia, dall’esito RAGIONE_SOCIALE disposta consulenza grafica ufficiale, che aveva dimostrato l’autenticità di tali firme, ad esclusione dell’ordine di bonifico, per € 1.100,00, asseritamente proveniente dal conto corrente di RAGIONE_SOCIALE e t ale conclusione aveva comportato la revoca del decreto ingiuntivo reso contro di lui , con condanna del medesimo COGNOME al pagamento dell’importo di cui al monitorio, detratto quello relativo all’ordine non autentico. Il tribunale, peraltro, negò che la cond otta tenuta dagli opponenti, dall’apertura dei rispettivi conti correnti in avanti, potesse presupporre una reale inconsapevolezza delle azioni e sottolineò anche, in ogni caso, come essi non avessero dedotto di essere stati vittime di azioni estorsive, tanto che neppure avevano chiesto l’annullamento dei contratti di finanziamento.
Il gravame promosso da NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME avverso tale decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Milano con sentenza del 10 ottobre/8 novembre 2019, n. 4434, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, riportato il contenuto delle due formulate doglianze, osservò: a ) quanto alla prima di esse, che « NOME, NOME e NOME hanno, solo in sede di gravame, prospettato una sorta di mala fede dell’istituto bancario che, per il tramite dei propri vertici, si era prestato a far ottenere somme di danaro ad una società ed a una RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, prive dei necessari requisiti di solvibilità. Tale affermazione è, peraltro, rimasta confinata in un limbo non meglio specificato, in quanto, pur avendo la difesa indicato le entrate e le uscite dai conti correnti degli attori in prime cure, la stessa non si è preoccupata di individuare i contratti suscettibili di eventuale annullamento. Si tratta, dunque, di contestazione inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. in quanto non prospettata in primo grado e, comunque, nel merito non dotata del minimo requisito di specificità. In sostanza, l’invocata inconsapevolezza di COGNOME, COGNOME e COGNOME all’atto RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione dei contratti di finanziamento non può essere oggetto di valutazione in questa sede, non avendo gli attori mai allegato di essere vittime di una qualche strategia estorsiva, né invocato l’annullamento de i contratti di finanziamento per vizi del consenso e non avendo in tal senso neppure richiesto di provare alcuna circostanza nel precedente grado di giudizio. Al contrario, in corso di causa, la banca ha dimostrato che i conti correnti sui quali erano affluite le somme relative ai contratti di finanziamento erano stati regolarmente movimentati dai debitori, i quali, oltre ad aver pagato le rate dei finanziamenti suddetti, avevano versato i propri emolumenti relativi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avevano usato i bancomat relativi ai conti medesimi e avevano beneficiato delle somme messe a loro disposizione e non contestate, se non con la contestazione di autenticità, peraltro smentita dalla consulenza grafica in prime cure e successivamente non più contestata. Per completezza, è doveroso rilevare che gli odierni appellanti, sentiti dalla Guardia di Finanza
nel gennaio 2011 e, dunque, ben prima RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto ingiuntivo, ben avrebbero potuto negare in quella sede la riconducibilità delle sottoscrizioni dei contratti alla loro persona e sollevare questioni di possibile annullamento degli stessi in ambito civilistico. Nulla si tutto ciò avvenne, invece, sino alla notifica del decreto ingiuntivo »; b ) quanto alla seconda, che « La Corte reputa del tutto superflua l’ammissione dei capitoli sub nn. 1 3 dell’atto di appello. Si tratta, invero, di circost anze risultanti dai documenti, non contestate e relative all’assunto narrativo fondato sulla stipula di contratti di finanziamento, sull’accredito delle relative somme e sullo storno in favore di terzi soggetti sconosciuti. Tali fatti sono pacifici e costi tuiscono l’ossatura sulla cui base gli appellanti hanno invocato la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ma in via infondata, per quanto esposto sub a) ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, il primo dei quali articolato in un duplice profilo. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. per non avere ritenuto, la Corte d’Appello di Milano, in ragione di tutta la documentazione versata in atti, l’inconsapevolezza degli odierni ricorrenti dei contratti che andavano a sottoscrivere e, dunque, la non debenza d elle somme dovute. Violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver ritenuto le contestazioni formulate dai ricorrenti inammissibili in quanto sollevate solo per la prima volta in sede di gravame ». Si assume che « La Corte d’Appello di Milano ha liquidato in due paragrafi di poche righe una vicenda certamente ben più complessa che vede quali spettatori inconsapevoli e purtroppo inconsapevoli debitori verso l’Istituto di credito gli odierni ricorrenti ». Si deduce che « già con gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, tutti i ricorrenti (con atti sostanzialmente identici) avevano dato atto dell’esistenza di un procedimento penale e dell’evidente attività criminosa che i vertici RAGIONE_SOCIALE Banca
stavano svolgendo proprio su denuncia dell’Istituto stesso tanto che già si ricordava (sempre nelle medesime opposizioni) come il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse pienamente consapevole di tale circostanza come reso palese dall’esame RAGIONE_SOCIALE denuncia-querela che aveva d ato avvio al procedimento . Liquidare, quindi, la contestazione come inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., risulta esercizio logico giuridico non corretto. . Ulteriore errore in cui è incorsa la Corte d’Appello di Milano riguarda l’afferma zione per cui i ricorrenti non abbiano impugnato i contratti di finanziamento. E infatti, a pagina 8 degli atti di opposizione (dopo che i contratti di finanziamento erano stati ben individuati nelle premesse degli atti introduttivi) si precisava che un pr imo tema concerneva l’impugnazione dei contratti di finanziamento sia in ragione RAGIONE_SOCIALE contestazione delle sottoscrizioni sia in ragione RAGIONE_SOCIALE non debenza delle somme dovute ». Si contestano, pertanto, alla corte distrettuale: i ) « la mancata applicazione de ll’art. 1460 c.c. per un’erronea valutazione dell’ excursus processuale e la violazione dell’art. 345 c.p.c. »; ii ) « l’omessa valutazione delle risultanze del procedimento penale conclusosi con la condanna degli imputati sul quale peraltro la sentenza neppure ha speso una parola »;
II) « Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto, la Corte d’Appello di Milano, superflua l’ammissione dei capitoli di prova regolarmente dedotti dai ricorrenti ». In via subordinata al non accoglimento del primo motivo, si censura la mancata « ammissione dei capitoli sub 1), 2), 3) dell’atto d’appello e così prima RAGIONE_SOCIALE memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ».
La prima di tali doglianze si rivela complessivamente inammissibile.
2.1. Invero, anche volendosi prescindere dai profili di carenza di autosufficienza che la caratterizzano (in ragione del generico richiamo, oltre che a non meglio specificati contratti di finanziamento, agli atti di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., di cui non è trascritto, in parte qua , l’effettivo contenuto. Neppure sono descritte, anche sommariamente, le distinte posizioni degli opponenti, ciascuno dei quali, destinatario di autonomo decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei suoi
confronti, i cui giudizi di opposizione, poi, erano stati riuniti), rileva il Collegio che, come si è già ampiamente riferito nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, la corte distrettuale ha esaustivamente spiegato le ragioni per cui ha escluso che l’invocata inconsapevolezza del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME all’atto RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione dei contratti di finanziamento potesse essere oggetto di valutazione in sede di gravame, puntualizzando, altresì, che gli stessi, nemmeno si erano preoccupati di individuare i contratti suscettibili di eventu ale annullamento (domanda, quest’ultima, mai formulata), così da rendere la suddetta contestazione non solo inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., perché non specificamente prospettata in primo grado, ma, nel merito, comunque sfornita di qualsivoglia minimo requisito di specificità.
2.1.1. La stessa corte, peraltro, ha rimarcato che: i ) in corso di causa, il RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato che i conti correnti sui quali erano affluite le somme relative ai contratti di finanziamento erano stati regolarmente movimentati dai debitori, i quali, oltre ad aver pagato le rate dei finanziamenti predetti, avevano versato i propri emolumenti relativi alla RAGIONE_SOCIALE, avevano usato i bancomat relativi ai conti medesimi ed avevano beneficiato delle somme messe a loro disposizione e non contestate, se non con la contestazione di autenticità delle loro sottoscrizioni sui contratti di finanziamento e sui bonifici provenienti dai loro conti, peraltro smentita dalla consulenza grafica in prime cure e successivamente non più ribadita; ii ) gli appellanti, sentiti dalla Guardia di Finanza nel gennaio 2011 e, dunque, ben prima RAGIONE_SOCIALE notifica, nei loro confronti, dei decreti ingiuntivi poi opposti, nemmeno avevano negato, in quella sede, la riconducibilità delle sottoscrizioni dei contratti alla loro persona, né avevano sollevato questioni di possibile annullamento degli stessi in ambito civilistico.
2.1.2. Al cospetto di tali affermazioni, fondate su accertamenti di chiara natura fattuale, le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE odierna censura appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,
censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712 e 14702 del 2024).
2.2. Resta solo da aggiungere, quanto al lamentato omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale penale di Monza n. 1165/2018, di cui, peraltro, nemmeno è stata allegata (ancor prima che tempestivamente dimostrata) la sua definitività, che: i ) come affatto condivisibilmente sancito da Cass. n. 42028 del 2021, « Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell’unità RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e RAGIONE_SOCIALE prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l’obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento »; ii ) la produzione di detta sentenza risulta essere avvenuta, per stessa ammissione dei ricorrenti ( cfr . pag. 15 del ricorso), solo ‘all’atto del deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni, in data 21.5.2019 ‘ in grado di appello, senza che gli stessi nemmeno avessero preventivamente formulato un ‘istanza di remissione in termini, né risultando essere stata comunque autorizzata dalla corte territoriale una tale (inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ.) tardiva produzione; iii ) la corrispondente doglianza mostra di non considerare che l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE citata norma, come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis , risultando impugnata una sentenza pubblicata l’8 novembre 2019, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché: i ) secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (giusta la scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basata sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito RAGIONE_SOCIALE prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass. nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma); ii ) non riporta il contenuto dei capitoli di prova RAGIONE_SOCIALE cui mancata ammissione si dolgono i ricorrenti, così impedendo a questa Corte qualsivoglia valutazione in ordine alla loro effettiva decisività. Pertanto, deve trovare applicazione il qui condiviso principio secondo cui « La
censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza RAGIONE_SOCIALE denunciata mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prova orale rispetto ai fondamenti RAGIONE_SOCIALE decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto » (cfr. Cass. n. 8204 del 2018; Cass. n. 9748 del 2010); iii ) la corte distrettuale ha espressamente considerato « del tutto superflua l’ammissione dei capitoli sub nn. 1 -3 dell’atto di appello », investendo gli stessi « circostanze risultanti dai documenti, non contestate e relative all’assunto narrativo fondato sulla stipula di contratti di finanziamento, sull’accredito delle relative somme e sullo storno in favore di terzi soggetti sconosciuti. Tali fatti sono pacifici e costituiscono l’ossatur a sulla cui base gli appellanti hanno invocato la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado » disattesa, però, dalla medesima corte contestualmente al rigetto del loro primo motivo di gravame. Vale pertanto, l’orientamento secondo cui « Il giudizio sulla superfluità o genericità RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale è insindacabile in Cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico » ( cfr. Cass. n. 18222 del 2004; Cass. n. 34189 del 2022). Nella specie, la descritta valutazione operata dalla corte a quo non può dirsi basata su erronei principi giuridici, in quanto il giudice di appello ha correttamente escluso una prova ritenuta irrilevante perché priva di decisività, con conseguente difetto di alcuna incongruenza di ordine logico.
4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME, NOME ed NOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata,
sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, NOME ed NOME e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile