Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21600/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE EMAIL)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
– controricorrenti –
nonché contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di BARI n. 2436/2019 depositata il 21/11/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/11/2023, dal Consigliere NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO difese in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e il padre RAGIONE_SOCIALEe stesse, NOME COGNOME, in una causa per un incidente stradale , avvenuto il 19/04/2020 sull’autostrada A14, nel quale aveva perso la vita NOME COGNOME, madre RAGIONE_SOCIALEe COGNOME e moglie di NOME COGNOME, a causa RAGIONE_SOCIALEa malaccorta condotta di guida di NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME, che aveva condotto fuori strada l’autovettura , assicurata da Winterthur RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE).
Nel corso RAGIONE_SOCIALEa controversia, nella quale NOME COGNOME assunse la duplice veste di parte attrice e di convenuta, in quanto proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘auto condotta dal coniuge , l’AVV_NOTAIO COGNOME rappresentò che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME era stato radiato dal RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
All’udienza successiva NOME e NOME COGNOME si costituirono con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO mentre NOME COGNOME si costituì a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Si costituì in giudizio pure NOME COGNOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e chiese la condanna dei convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEe parti attrici, con distrazione in suo favore.
A seguito del decesso di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa costituzione di NOME, NOME e NOME COGNOME, anche quali coeredi del padre, il Tribunale di Foggia dichiarò cessata la materia del contendere sulle domande RAGIONE_SOCIALEe attrici nei confronti dei convenuti per intervenuta transazione, compensando le spese di lite, e rigettò la domanda (dichiarandola inammissibile e infondata) del COGNOME, condannandolo alle spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE nonché alla sanzione di cui all’art. 96, comma. 3 , cod. proc. civ.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione il Tribunale di Foggia ritenne che detta domanda non poteva essere accolta anche per sopravvenuta carenza di interesse RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, stante quanto stabilito dallo stesso Tribunale con ordinanza sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dallo stesso COGNOME (già AVV_NOTAIO) nei confronti dei propri assistiti per la liquidazione del compenso in merito all’attività prestata, ed avendo pertanto il difensore già riscosso onorari e spese anticipate nel giudizio civile R.G. 4074/01 ed essendo venuta meno la stessa possibilità per il dottor COGNOME di qualificarsi come difensore distrattario.
L’appello del COGNOME, nella contumacia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, già contumace in primo grado, e nel contradditorio con NOME, NOME e NOME COGNOME, venne dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bari per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato a tre motivi.
Rispondono con controricorso NOME, NOME e NOME COGNOME e, con separato controricorso, resiste NOME COGNOME (già indicato come NOME COGNOME), contumace in fase d’appello . RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Non risulta il deposito di memore per l’adunanza camerale del 9/11/2023, alla quale il ricorso è stato deciso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso.
« Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c .»; per il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel ritenere inammissibile
l’appello in quanto, dall’atto, era possibile evincere chiaramente le censure mosse ed individuare i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza contestati con le doglianze e le modifiche che venivano richieste al giudice d’appello.
II) « Erroneità ed illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto RAGIONE_SOCIALE articoli 112, 91 e 96 cpc in relazione all’art. 360 co . I n. 3 cpc »; secondo il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel condannarlo alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa compagnia di assicurazione e a pronunciare la condanna ad una sanzione pecuniaria per un’asserita responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
III) « Illegittimità ed erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto ex art. 345 cpc in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 cpc »; il ricorrente sostiene di aver richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze nei confronti di tutte le convenute e RAGIONE_SOCIALEa compagnia assicurativa sin dal proprio atto di intervento volontario nella causa di risarcimento danni da incidente stradale.
2. A prescindere dai profili d’ inammissibilità, giacché il ricorso per cassazione è palesemente composto mediante una mera riproduzione RAGIONE_SOCIALEe sentenze di primo e di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello e ciò per sé solo ne comporta l’inammissibilità (Cass. n. 26837 del 25/11/2020 Rv. 659630 -01 e altre in termini), la semplice lettura RAGIONE_SOCIALEa citazione in appello, che viene pedissequamente riportata in ricorso dalla difesa del COGNOME, comprova che la decisione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa Corte Territoriale è corretta, in quanto l’atto di appello è un coacervo di affermazioni meramente giustapposte e non consente neppure di individuare talvolta in modo del tutto chiaro un filo logico nell’esposizione RAGIONE_SOCIALEe censure.
3. Il ricorso va, comunque, disatteso.
4. La Corte territoriale ha, invero, al di là RAGIONE_SOCIALEa statuizione formale di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ., riportata nel dispositivo, pure deciso nel merito la controversia, affermando che le censure poste dal COGNOME con l’atto di appello erano promiscuamente dedotte e si limitavano a dedurre del tutto genericamente la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado -in punto di mancanza di delega all’AVV_NOTAIO COGNOME per l’udienza del 4/12/2015, di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 cod. proc. civ. per mancanza di procura in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, di violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 281 sexies cod. proc. civ., 24 e 111 Costituzione, di mancato deposito nel fascicolo di ufficio RAGIONE_SOCIALEa transazione, di omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese al distrattario di violazione del principio di soccombenza -, senza censurare specificamente il ragionamento del giudice di primo grado.
In particolare, la Corte distrettuale ha affermato che non risultavano adeguatamente censurate le due differenti ragioni del decidere sviluppate dal Tribunale, fondate sull’intervenuta transazione e sulla carenza d’interesse sopravvenuta del COGNOME, attesa l’avvenuta decisione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite con altro provvedimento decisorio, in forma di ordinanza, n. 2135 del 10/06/2014.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, destituito di fondamento.
5. Il secondo motivo va parimenti disatteso . La Corte d’appello ha sostanzialmente ritenuto che il Tribunale avesse applicato il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza correttamente, in quanto la compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE era addivenuta a transazione RAGIONE_SOCIALEa controversia con le COGNOME, già patrocinate dal COGNOME nella sua veste di AVV_NOTAIO, ed aveva rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese, avendo il difensore in base all’ordinanza 2135/2014 già riscosso onorari e spese anticipate; la Corte di merito ha pure evidenziato che al
riguardo non erano state sviluppate in appello adeguate ragioni di in fatto e in diritto idonee a confutare la congrua ed articolata motivazione resa dal Tribunale. Tali affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale non risultano idoneamente censurate in questa sede.
5.1. La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello relativa alla condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è basata sulla ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta contestazione, del tutto tardiva, proposta dall’appellante al riguardo, avendo il COGNOME soltanto in sede di comparsa conclusionale censurato genericamente la ratio decidendi relativa a tale condanna, con conseguente corretta preclusione all’esame RAGIONE_SOCIALEa doglianza sulla condanna per responsabilità processuale aggravata. Tale ratio non risulta colta dalle doglianze sollevate in questa sede. Il secondo motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui si sostiene la necessità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di parte per la comminazione RAGIONE_SOCIALEa condanna in parola, in quanto la condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ. può essere pronunciata dal giudice d’ufficio, anche in carenza di una specifica domanda di parte (Sez. U n. 9912 del 20/04/2018 Rv. 648130 -02; Cass. n. 24546 del 18/11/2014 Rv. 633289- 01;).
6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la Corte d’appello ha affermato che la domanda del COGNOME di condanna RAGIONE_SOCIALEe appellate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese legali del giudizio risarcitorio, definito con sentenza, conclusiva del processo in primo grado, erano state proposte per la prima volta in grado d’appello ed erano pertanto, inammissibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., e il COGNOME nel ricorso non indica specificamente dove e quando detta domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe appellate fosse stata formulata nella fase di merito, in quanto richiama genericamente il contenuto del suo atto di intervento in primo grado nella causa risarcitoria
proposta dalla famiglia COGNOME, incorrendo in tal modo in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
Con riferimento, peraltro, alla domanda al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spettanze il Tribunale prima e la Cor te d’appello poi hanno affermato -come già sopra evidenziato -che il COGNOME aveva già ottenuto il pagamento, in forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale di Foggia in sede di giudizio sommario, recante n. 2135 del 10/06/2014.
In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Va rigettata l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso a NOME, da questi sollevata sul rilievo che la seconda notifica, dopo la prima non andata a buon fine, sarebbe stata effettuata nei suoi confronti, oltre il limite temporale pari alla metà dei termini indicati nell’art. 325 c.p.c., risultando lo stesso litisconsorte processuale (arg. ex Cass. n. 5301 del 05/03/2009 Rv. 607034 – 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le parti controricorrenti e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale espletata in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del
giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di