Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32713 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 15/12/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
Banca – Conto corrente
bancario
06/11/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24330 R.G. anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
parte ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
parte controricorrente avverso la sentenza n. 2324/2022 emessa dalla Corte d’appello di Milano il 1 luglio2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3810/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
Data pubblicazione 15/12/2025
appello di Milano con cui è stato dichiarato inammissibile il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso una pronuncia dal Tribunale del capoluogo lombardo. La sentenza di primo grado è stata resa nel giudizio di opposizione proposto dai predetti appellanti avverso il decreto ingiuntivo emesso in loro danno, su ricorso di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE . L’oggetto del contendere è rappresentato dal saldo di un conto corrente intrattenuto dalla società, per il quale aveva prestato fideiussione NOME COGNOME.
2 . ─ Il ricorso per cassazione, cui resiste RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, divenuta titolare del credito per cui è causa, è articolato in due motivi.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue.
«e due ricorrenti hanno fatto valere col primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., col secondo hanno lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti;
«la Corte di appello ha osservato che nella sentenza di primo grado erano state specificamente esposte le argomentazioni in forza delle quali il Tribunale aveva ritenuto di respingere le eccezioni sollevate dalle odierne ricorrenti con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; ha aggiunto che ‘ fronte delle suddette chiare ed esplicite argomentazioni, gli appellanti si erano limitati a indicare, come unico motivo d ‘ appello, la necessità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale avrebbe dovuto essere desunta, a loro parere, la fondatezza delle loro pretese, senza contrapporre alcuna specifica argomentazione a quelle esposte dal Tribunale ed, addirittura, senza
neppure riproporre i motivi di doglianza che avevano evidenziato con l’atto di opposizione ‘ ; il Giudice distrettuale ha quindi rilevato che ‘ una consulenza contabile nessuna rilevanza potrebbe avere nella presente controversia con riguardo alle motivazioni con cui il Tribunale ha rigettato l’opposizione, motivazioni a cui gli appellanti non hanno opposto alcun argomento contrario ‘ ;
«come è noto, artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199; in senso conforme, Cass. Sez. U. 13 dicembre 2022, n. 36481);
«poste davanti alla rilevata carenza di contenuto critico del proposto gravame, che la Corte di appello ha rimarcato, conformandosi al principio testé richiamato, le ricorrenti si sono limitate a dedurre che con l’appello avevano lamentato l’omesso svolgimento dell’attività istruttoria, evocando le risultanze di una perizia stragiudiziale, e hanno aggiunto che l’atto di gravame ‘ riprendeva i motivi a giustificazione di un tale approfondimento istruttorio ‘ ;
«una tale articolazione della censura è anzitutto inammissibile per carenza di specificità: infatti, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il
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motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405);
«quanto dedotto è inoltre in sé privo di concludenza, poiché le appellanti avrebbero dovuto confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice avendo particolare riguardo al fondamento delle loro eccezioni (riportate a pagg. 10 s. della sentenza impugnata): eccezioni che il Tribunale ebbe motivatamente a disattendere e che sono state giudicate perciò inidonee a giustificare l’esperimento della richiesta consulenza tecnica;
«con riguardo al secondo motivo, esso è radicalmente inammissibile;
«le ricorrenti assumono di aver addotto argomenti atti a giustificare la nomina del consulente;
«si osserva, però: il motivo è anzitutto carente di autosufficienza, in quanto non contiene alcuna trascrizione o alcun riassunto dell’atto di appello che valga a rendere intellegibile quanto dedotto; in ogni caso, la Corte di appello ha reso una pronuncia in rito e l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti -in quest’ultimo caso -di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785); infine, l’art. 360, n. 5, c.p.c. prevede l’omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 26 gennaio
2022, n. 2268)».
– Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono superate dai rilievi formulati dalla ricorrente nella sua memoria che, sintomaticamente, non prende puntualmente posizione su quanto argomentato nella proposta di definizione del ricorso.
– L’ impugnazione va quindi dichiarata inammissibile.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell ‘ulteriore somma di euro 6.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME