Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20567 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 843-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 346/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/07/2022 R.G.N. 293/2019;
Oggetto
Ammissibilità appello
R.G.N.843/2023
COGNOME
Rep.
Ud.18/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2508 del 2018 il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Capaccio in ordine agli importi ingiunti da NOME COGNOME quale avvocato civico, per i compensi a lui dovuti per sentenze favorevoli all’amministrazione con spese compensate.
Il Tribunale, se da un lato rilevava il mancato disconoscimento da parte del Comune opponente delle attività svolte a suo favore dall’avvocato COGNOME limitandosi a contestare la esattezza degli importi richiesti, dall’altro, sua sponte, esaminava talune notule rilevando la parziale non debenza degli importi ivi esposti. Il Tribunale, pertanto, rideterminava gli importi rilevando che il creditore-opposto rimaneva, comunque, onerato della prova della integrale fondatezza della propria domanda e che, in assenza di una prova rigorosa delle attività in concreto espletate con riferimento alle singole controversie, la domanda di liquidazione dei compensi professionali non poteva che trovare accoglimento nei limiti riconosciuti dalla stessa parte debitrice.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’avvocato NOME COGNOME con quattro motivi.
La Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità del gravame, attesa la mera reiterazione da parte dell’appellante di tesi difensive che non tenevano conto delle ragioni della decisione impugnata, tali da rendere inidonea l’impugnazione a determinare sia l’effetto demolitorio sia l’effetto sostitutivo con nuova motivazione.
In particolare, la Corte affermava che nel caso in esame il ricorso in appello proposto dall’appellante non muove specifiche censure alla sentenza gravata non indicando se non molto genericamente le ragioni delle doglianze proposte avverso la motivazione del tribunale che ha ritenuto parzialmente fondata la domanda limitandosi a trascrivere argomentazioni relative al merito delle pretese già espresse in primo grado senza sviluppare alcuna specifica e puntuale argomentazione idonea a contrastare le motivazioni della sentenza in punto di rilevata parziale infondatezza. Nella specie, l’appellante non ha circoscritto le proprie doglianze individuando congruamente le parti della sentenza impugnata e le sue specifiche motivazioni in ordine a quelle parti ritenute dal giudice fondamentali per l’accoglimento dell’opposizione e conseguente parziale accoglimento della domanda.
Proponeva ricorso per cassazione il sig. NOME COGNOME assistito da due motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Capaccio.
Entrambe le parti depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si eccepisce il difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
La Corte ha ritenuto cumulativamente inammissibile l’appello, ritenendo con una motivazione apodittica ed apparente che non fossero state formulate specifiche censure alla sentenza gravata, non rilevando che i cinque motivi di appello proposti erano stati tutti autonomamente formulati e motivati, per cui il giudice avrebbe dovuto esaminarli distintamente anche al solo fine di dichiararne l’inammissibilità dando conto adeguatamente di tale decisione con specifiche distinte motivazioni.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art 434 del c.p.c. (art 360, comma 1, n.3, c.p.c.) Illegittima dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
5.1 Ed invero, nel primo motivo di appello l’odierno ricorrente rilevava che ‘dalla lettura della proposta opposizione non è dato capire in che modo il Comune sia pervenuto a tale cifra diversa cifra, quali siano le ipotetiche difformità dei calcoli dell’odierno appellato dalla lettera dei regolamenti, quali attività difensive non potessero essere riconosciute né alcun altro elemento idoneo a contestare le risultanze delle notule in atti, poste a base della quantificazione operata dal dipendente’ deducendo, quindi, che ‘la contestazione del Comune andava ritenuta inammissibile in quanto limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall’attore in contrasto con l’art 416, comma 3, c.p.c..
5.2 Con riguardo al secondo motivo e terzo di appello si deduceva la violazione del principio del contraddittorio, la violazione del diritto di difesa e la violazione dei principi in materia di onere della prova.
L’odierno ricorrente lamentava con l’atto di appello come il Tribunale, pur avendo accertato e dichiarato che tutte le notule erano state vistate dal Segretario Generale e che il Comune opponente non aveva mai disconosciuto le attività svolte a suo favore nè contestato le singole voci contenute nelle notule di liquidazione, avesse poi erroneamente ritenuto sua sponte e in assenza di qualsivoglia contestazione del Comune di verificare se i compensi liquidati fossero effettivamente quelli previsti dal regolamento.
5.3 Con riguardo al quarto motivo di appello si censurava specificamente la mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla legittimità della indebita doppia decurtazione degli
oneri riflessi nonché della pretesa del Comune di far pagare al dipendente anche l’Irap, pur trattandosi di un onere fiscale pacificamente gravante sul datore di lavoro.
5.4 Con il quinto ed ultimo motivo di appello l’odierno ricorrente lamentava l’erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado in quanto del tutto inadeguate ed inferiori ai minimi di legge.
Ciò posto, l’odierno ricorrente contestava la pronuncia di appello per carenza di motivazione e cumulativa dichiarazione di inammissibilità in ordine a tutte le censure oggetto di gravame. 6. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in
quanto intimamente connessi.
Va premesso che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Orbene, si osserva come la corte di merito abbia apoditticamente rilevato la inammissibilità dell’appello proposto dall’odierno ricorrente con una motivazione assolutamente scollegata dalle censure in concreto dedotte dall’appellante, eccependo la genericità delle stesse in quanto inidonee a contrastare le motivazioni della sentenza di primo grado. Si riporta testualmente la scarna motivazione della sentenza di secondo grado: ‘5. che nel caso in esame, il ricorso in appello proposto dall’appellante non muove specifiche censure alla
sentenza gravata, non indicando, se non molto genericamente, le ragioni delle proposte verso la motivazione del tribunale che ha ritenuto parzialmente fondata la domanda limitandosi a argomentazioni relative al merito delle pretese già espresse in primo grado, senza sviluppare alcuna specifica e puntuale argomentazione idonea a contrastare le motivazioni della sentenza in punto di rilevata parziale infondatezza. 6. Nella specie pertanto l’appellante non ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata e le sue specifiche motivazioni in ordine a quelle parti ritenute dal giudice fondamentali per l’accoglimento dell’opposizione e conseguente parziale accoglimento della domanda nonché più in generale le ragioni del dissenso che, dalla sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle’.
Ciò posto, non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata sia da considerare apparente, nella misura in cui, seppur graficamente esistente, non è in grado di rendere percepibile il fondamento della decisione in relazione agli specifici motivi di appello come riportati nel ricorso per cassazione.
Ed invero, i motivi di gravame come dedotti in sede di ricorso, in disparte il giudizio di fondatezza degli stessi, sono stati specificamente proposti e comunque non sono state individuate neppure sinteticamente le puntuali ragioni di inammissibilità dei medesimi ricorrendo ad una motivazione generica e dagli stessi totalmente scollegata.
In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per quanto riguarda il regime delle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche con riferimento alle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione