Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6379-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1553/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 952/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2024
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Milano con la sentenza in atti ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali per la novità delle censure proposte rispetto alla motivazione della pronuncia di primo grado, posto che in primo grado la COGNOME aveva agito impugnando il recesso sull’unico presupposto della lamentata violazione della sospensione dei licenziamenti stabilita dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, laddove invece in appello la stessa ricorrente aveva sostenuto per la prima volta la natura discriminatoria del licenziamento.
Ciò secondo la Corte non era ammissibile in quanto il combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede la specifica censura delle ragioni poste a base della decisione impugnata, mentre nessuna confutazione delle motivazioni adottate dal tribunale era stata svolta nel caso di specie dalla COGNOME la quale anziché criticare la sentenza aveva introdotto in appello una nuova impostazione della domanda.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME con un motivo al quale ha resistito NOME con controricorso.
Successivamente, con atto depositato in data 28.06.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione.
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse; tanto a seguito della
rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, che non risulta tuttavia ritualmente notificata al controricorrente.
Le spese vanno poste a carico della parte rinunciante in ragione dei principi di causalità e soccombenza virtuale, ravvisandosi la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.9.2024.