Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5639 R.G. anno 2023 proposto da:
LI VOTI SERGIO, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza n. n. 1820/2022 emessa da CORTE D’APPELLO
PALERMO
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
E’ stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell’8 novembre 2022 che ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza del Tribunale di Trapani. Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l’opposizione a un decreto ingiuntivo cui aveva resistito RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
La C orte territoriale, dopo avere ritenuto l’opposizione a decreto ingiuntivo procedibile, manifestando, sul punto, un convincimento contrario rispetto a quello del Giudice di prima istanza, ha reputato che l’atto di appello fosse generico , ai sensi dell’art. 342 c.p.c., visto che gli appellanti si erano limitati a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo e la nomina di un c.t.u..
– E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi sono memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La proposta ha il tenore che segue:
«’ unico motivo ─ che denuncia la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale compreso che la richiesta di c.t.u. era fondata sull’incertezza in ordine all’ammontare del credito, avendo gli appellanti lamentato che fosse mancata la prova della avversa pretesa ─ è inammissibile: esso, infatti, è a sua volta non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., neppure riportando il contenuto dell’atto d’appello, e deduce impropriamente la violazione
dell’art. 2697 c.c., posto che questa in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti ( e multis , Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), nel caso di specie neppure operata, avendo ancor prima il giudice del merito ritenuto l’atto di appello proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c., pronuncia dal motivo in nessun modo adeguatamente censurata».
2. Tali rilievi sono condivisibili. I ricorrenti, a fronte della pronuncia di inammissibilità dell’appello ─ statuizione in rito ─ , erano onerati di censurare la sentenza per un error in procedendo . E se è vero che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo , faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (cfr. Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862): riferimento nel caso in esame del tutto assente. La deduzione del vizio sopra richiamato avrebbe dovuto poi essere sorretta dall’autosufficienza, di cui il ricorso è carente: va qui rammentato che il ricorrente, ove censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice del gravame e sufficientemente specifico, invece, il motivo di impugnazione sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n.
22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).
─ Il ricorso è in conclusione inammissibile .
─ Le spese processuali seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 3.5 00,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.500,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione