Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23104/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL, EMAIL ;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1379/2024 depositata il 28/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza n. 1379/2024 della Corte d’appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. il gravame dal medesimo proposto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 10552/2022 e condanna dell’appellante alle spese di lite
Il contenzioso trae origine dalla domanda di accertamento negativo della legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE rispetto al credito dell’RAGIONE_SOCIALE per la restituzione di euro 9.239.089,76, sorto a seguito dell’annullamento definitivo del c.d. Lodo Greco (2004).
Il RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto di aver agito ‘in nome e per conto’ della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, infine RAGIONE_SOCIALE), unica affidataria dei lavori ex lege 219/81, e che in virtù della contemplatio domini (art. 1388 cod. civ.), l’unico soggetto obbligato alla restituzione sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE, non il RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che, sebbene il RAGIONE_SOCIALE avesse operato nell’esecuzione dell’appalto per conto della RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta successivamente RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE), affidataria dei lavori, doveva ritenersi, comunque, solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell’art. 2615, comma 2, cod. civ., riconoscendo al RAGIONE_SOCIALE la forma di ‘consorzio con rilevanza esterna’.
La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello per carenza di specificità ex art. 342 cod. proc. civ, dal momento che il gravame non svolgeva alcuna critica alla suddetta ratio decidendi sulla responsabilità solidale del RAGIONE_SOCIALE nei confronti della stazione appaltante, limitandosi a reiterare argomentazioni già formulate in primo grado.
Peraltro, la Corte territoriale osservava che l’appello risultava pure infondato, dal momento che da nessuno degli atti depositati il
RAGIONE_SOCIALE risultava aver agito quale semplice mandatario della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (divenuta successivamente RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE), ma che era il concessionario dei lavori (pur affidati in via esclusiva all’esecuzione della RAGIONE_SOCIALE) nonché attore del giudizio arbitrale e parte dei successivi gradi di giudizio, nei quali il RAGIONE_SOCIALE aveva agito ‘in proprio’ , seppure per conto della RAGIONE_SOCIALE.
La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal RAGIONE_SOCIALE con un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere delegato ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che in relazione all’impugnazione in esame svolge le seguenti considerazioni:
« Con il primo ed unico motivo di ricorso -rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. ex art. 360 n. 4 e 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1322 c.c. con riferimento agli artt. 2615 e 2602 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., il tutto con riguardo alla mancata ponderata valutazione del principio della contemplatio domini da applicarsi nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE affidataria unica dei lavori e concedente che ha instaurato con la prima un rapporto pubblicistico – violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione apparente e, comunque, per impossibilità di ricostruire la ratio decidendi’ il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del fatto che esso aveva agito in rappresentanza dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, spendendone il nome nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è per più ragioni inammissibile.
Anzitutto, il tema del decidere nella presente sede non è costituito dal merito della controversia (ossia se le somme pagate da RAGIONE_SOCIALE in base ad un titolo, il lodo, poi venuto definitivamente meno, debbano essere restituite dal RAGIONE_SOCIALE o dalla sua Consorziata), ma dalla ammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, che, per
contro
, è stata esclusa dalla Corte territoriale in base ad una prima ratio decidendi che non è stata sottoposta a critica.
La Corte, infatti, ha osservato che l’art. 342 cod. proc. civ. preclude la proposizione di appelli fondati, come nel caso della RAGIONE_SOCIALE, su una ‘confusa e generica congerie di considerazioni e doglianze, già prospettate in modo identico nelle difese di primo grado’.
A fronte di tale preliminare motivo di inammissibilità dell’appello, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la sua impugnazione di secondo grado era invece chiara e conteneva una specifica critica al percorso logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
Tale dimostrazione, ovviamente, avrebbe potuto aver luogo solo mediante la trascrizione della sentenza di primo grado e dell’appello, o -almeno -tramite l’illustrazione del contenuto rilevante di tali atti (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).
La totale carenza di tali elementi rende il motivo di ricorso inammissibile già ad una prima lettura.
In ogni modo, il motivo sembra anche non aver colto l’intera ratio decidendi della Corte territoriale, giacché quest’ultima, come si è sopra visto nella parte narrativa della presente P.D.A., ha ritenuto che il fondamento della decisione del tribunale -poggiante sulla constatazione che il RAGIONE_SOCIALE fosse caratterizzato da ‘attività esterna’ con conseguente applicabilità della solidarietà passiva prevista dall’art. 1615, secondo comma, cod. civ. -non era stato contrastato dall’appellante.
Anche questo passaggio logico della seconda decisione di merito avrebbe dovuto essere sottoposto a critica mediante la trascrizione -o, almeno, l’illustrazione del contenuto -degli atti processuali rilevanti, ossia della sentenza di primo grado e dell’appello.
La carenza rende, di nuovo, inammissibile il motivo di ricorso.
Da ultimo, la Corte -con una seconda ratio -ha anche rigettato nel merito l’appello, osservando che nessun atto o documento di causa comprovava che il RAGIONE_SOCIALE avesse agito in nome della RAGIONE_SOCIALE (pur agendo nel suo interesse).
Anche questa ulteriore percorso logico non risulta impugnato dal ricorrente, il quale -come si può notare dalla semplice lettura dell’impugnazione -si è limitato a ribadire la sua tesi, ossia di aver agito in nome della RAGIONE_SOCIALE, successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE
In conclusione, il ricorso appare manifestamente inammissibile ».
A seguito della comunicazione della suddetta proposta, parte ricorrente ha tempestivamente chiesto con memoria la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., e parte controricorrente ha a sua volta depositato memoria illustrativa.
Premesso che l’istanza di rinvio avanzata dalla ricorrente va rigettata, posto che, in relazione alla sopravvenuta dichiarazione della liquidazione giudiziale (procedura che ha sostituito il fallimento), il giudizio di cassazione è retto dall’impulso d’ufficio, sicché il curatore della liquidazione giudiziale può spiegarvi intervento, al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciutegli dalla legge (Cass. 6642/2024; id.30785/2023), si osserva quanto segue.
Con riguardo alla delibazione del ricorso, ritiene il Collegio di decidere in conformità alla proposta, la quale evidenzia come parte ricorrente non si sia confrontata con la ratio decidendi posta dalla Corte di merito a fondamento della declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 cod. proc.civ.
12.A questo riguardo occorre, altresì, richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzan-
dosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. 17182/2020; id.5102/2024).
Ciò posto, i rilievi evidenziati nella proposta danno conto che, al di là del riferimento formale all’art. 342 cod. proc. civ., il ricorso non spiega le ragioni di illegittima applicazione dell’art. 342 cod. proc civ., né si confronta con la seconda ratio decidendi con cui la Corte napoletana ha comunque ritenuto infondato nel merito il gravame (cfr. pag. 6, terzo cpv.).
Il ricorso è quindi inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
Inoltre -come previsto dall’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. -va de plano (cfr. Cass. 19641/2025) disposta a carico della parte ricorrente la condanna al pagamento di un analogo importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché dell’importo di euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc, civ. in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente, liquidate in euro 25.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di ulteriori euro 25.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e di euro 2.500,00 a favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME