Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28297 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28297 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 1618/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliato ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, nonché in INDIRIZZO INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO), difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 26 ottobre 2021 n. 3937;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2021 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2002 NOME COGNOME si separò dal coniuge NOME COGNOME.
Il Tribunale di Benevento, nello stabilire le condizioni della separazione, assegnò l’abitazione familiare a NOME COGNOME.
Nel 2003 quest’ultima, assumendo che l’immobile a lei assegnato fosse occupato da NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME, iniziò l’esecuzione forzata per il rilascio.
Oggetto:
esecuzione per
rilascio – inammissibilità
del ricorso
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 615 c.p.c. all’esecuzione, sostenendo di essere proprietaria di ‘ vani autonomi rispetto a quelli disciplinati’ dal provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Il Tribunale di Benevento con sentenza 14 gennaio 2014 n. 45 rigettò l’opposizione, ritenendo indimostrata da parte dell’opponente la qualità di proprietaria. La sentenza fu appellata da NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, nelle more deceduta.
Con sentenza 26 ottobre 2021 n. 3937 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile il gravame ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., per estraneità delle censure ivi contenute rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla decisione di primo grado.
La sentenza d’appello è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che agli eredi di NOME COGNOME, ulteriori rispetto a NOME COGNOME (e cioè NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), parti del giudizio di appello e litisconsorti necessari, non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione.
E’ tuttavia inutile ordinare l’integrazione del contraddittorio, dal momento che il ricorso è, come si dirà, in larga parte manifestamente inammissibile, e per la parte restante manifestamente infondato ( ex plurimis , per la superfluità degli adempimenti preliminari di rinnovazione della notifica nel caso di ricorso manifestamente inammissibile, Sez. 2 – , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01).
Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 numero 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 352 c.p.c..
Sostiene che la Corte d’appello, incurante della sua istanza di discussione orale ex articolo 352 c.p.c., ha deciso la causa senza fissare l’udienza per la suddetta discussione.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Come esattamente rilevato da parte controricorrente, l’istanza fu tardiva, in quanto contenuta in una memoria di replica tardivamente depositata.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello non procedette alla fissazione dell’udienza di discussione.
Non meritevoli di considerazione sono, al riguardo, le deduzioni svolte nella memoria di replica del ricorrente, secondo il quale ‘ la sentenza di primo grado (esecutiva per legge) fa ritenere superata la disposizione che impone la non sospensione dei termini processuali nel mese di agosto. Ed, invero, non ha senso continuare a privare il difensore del legittimo diritto alle ferie agostane, tanto necessarie dopo un anno di lavoro.
Del resto, quale danno subirebbe la parte esecutante se, superata la fase esecutiva, il procedimento viene deciso con il ritardo di un mese? Sta di fatto che, se la avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente eseguire la sentenza di primo grado, in qualunque mese ed anche nel mese di agosto. Perché è rimasta inoperosa?’ .
La violazione d’un termine perentorio rileva infatti di per sé, a prescindere da qualsiasi considerazione su chi e come possa trarne vantaggio. Né è sostenibile che l’esonero dalla sospensione feriale dei termini valga solo per i giudizi pendenti in primo grado, alla luce dell’inequivoco testo dell’art. 1 l. 7.10.1969 n. 742 (‘ il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno’ )-
Col secondo motiv o il ricorrente chiede la dichiarazione di ‘ estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ‘.
Deduce che, essendo divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio il figlio dei due coniugi separati, tale circostanza avrebbe comportato ipso facto la caducazione del titolo posto a fondamento della esecuzione per rilascio iniziata da NOME COGNOME. Aggiunge che in
ogni caso NOME COGNOME e il figlio ‘ hanno liberato gli ambienti abitativi loro concessi’ al momento della separazione coniugale.
3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni, e comunque infondato.
Innanzitutto, è inammissibile per la sua incompletezza (art. 366, n. 4, c.p.c.), dal momento che il ricorrente non spiega quando sarebbe avvenuta la liberazion e dell’immobile oggetto del contendere. Questa Corte, dunque, non è in grado di stabilire se tale circostanza fosse già avvenuta al momento della proposizione del giudizio d’appello, con conseguente onere del ricorrente di farla valere in quella sede.
In secondo luogo, il motivo è inammissibile, in quanto alla Corte d’appello, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, non era consentito revocare o modificare un provvedimento del giudice della cognizione.
Il motivo, infine, sarebbe comunque infondato nel merito, dal momento che la circostanza dedotta dal ricorrente è stata contestata da NOME COGNOME (la cui difesa ha definito ‘ipotetica’ l’ipotesi dell’abbandono della ex casa familiare), e non risulta altrimenti dimostrata. E va da sé che nessuna cessazione della materia del contendere potrebbe mai essere dichiarata in base alla mera allegazione della parte che vi ha interesse.
Il terzo motivo è così rubricato: ‘ Ai sensi dell’art. 360 nn 3 -4-5 c.p.c., in relazione all’art. 170 c.p.c., nonché art. 16 co. 6 D.L. 179/12 conv. in legge 221/12 e decr. Min. Giust. 19/01/2016, correlati agli artt. 115, 116 c.p.c., nonché artt. 3-24-101111 della Costituzione’.
La scarna illustrazione del motivo, dopo avere annunciato che con esso si intende lamentar e la ‘violazione del diritto di difesa’, espone che il giudice di primo grado avrebbe:
-) ‘ ignorato la nomina’ di un codifensore da parte di NOME COGNOME;
-) ‘ consentito il deposito dell’incarto processuale presso la cancelleria del Tribunale di Benevento, dove ha emesso la sentenza senza che fosse stata conclusa l’istruttoria presso la sede del giudice naturale ‘.
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per due indipendenti ragioni.
In primo luogo, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., per la totale ed insuperabile oscurità delle censure.
Ad abundantiam, è inammissibile perché contiene censure che appaiono rivolte contro la decisione di primo grado, invece che contro quella d’appello.
Ed è a tutti noto che qualsiasi nullità della sentenza di primo grado, in virtù del principio di conversione della nullità in motivi di gravame, andava prospettata dinanzi alla Corte d’appello, non certo dinanzi alla Corte di Cassazione.
Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame.
Deduce che ‘ l’appello è stato redatto in maniera tale da essere agevolmente capito ed accolt o’.
5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché mostra di non aver nemmeno compreso per quale ragione l’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte partenopea.
Quest’ultima, infatti, ha dichiarato l’appello inammissibile non per la sua incomprensibilità, ma per la sua estraneità rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla decisione di primo grado.
Questa affermazione non viene nemmeno sfiorata dal ricorso per Cassazione.
Con l’ultimo motivo il ricorrente censura la regolazione delle spese sostenendo che:
-) la Corte d’appello ‘ ha basato il valore della causa su dati infondati, diversi da quelli di primo grado ‘;
-) ha liquidato le spese ‘ senza limitarsi all’impegno profuso fino alla prima
udienza, atteso che con la sentenza è stata dichiarata l’inammissibilità dell’atto d’appello ;
-) ha trascurato di considerare che le spese di lite dovevano essere poste a carico dei due figli di NOME, e cioè NOME e NOME COGNOME, in quanto eredi dell’originaria opponente.
6.1. La prima censura è inammissibile ex articolo 366 n. 4 c.p.c. per totale mancanza di esposizione.
La seconda censura è manifestamente infondata: non è infatti agevole comprendere da quale norma di legge il ricorrente intenda trarre la regola per cui, se un appello è dichiarato inammissibile, le spese dovute alla parte vittoriosa non potrebbero comprendere la fase di trattazione e quella decisionale.
La terza censura è del pari manifestamente infondata, avendo la Corte d’appello correttamente posto le spese di lite a carico dell’unico appellante e soccombente, NOME COGNOME.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
In considerazione della rara inconsistenza degli argomenti spesi dal ricorrente, la liquidazione delle spese andrà aumentata di un terzo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del d.m. 55/14.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già aumentata ex art. 4, comma 8, d.m. 55/14) di euro 7.332,29, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile