Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30637 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3135/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3607/2020 depositata il 24/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME ricorre per cinque mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro l’ordinanza del 24 novembre 2020 con cui la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 348 bis e ter c.p.c. il suo appello avverso sentenza del 9 maggio 2019 resa tra le parti dal locale Tribunale, con la quale quest’ultimo aveva accolto la sola domanda dell’odierno ricorrente volta allo scomputo degli interessi anatocistici ed alla rideterminazione del saldo debitorio concernente il conto corrente numero 22.533, con rigetto di tutte le altre domande che il COGNOME aveva proposto.
– Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria, deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO CHE
3. – Questi i motivi.
Primo motivo di ricorso. Violazione e falsa interpretazione e applicazione degli artt. 61, 115, 116 e 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e dei principii espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza del 15.03.2016 n. 5091 – Erronea interpretazione dei fatti di causa e delle prove documentali in atti – Carenza ed illogicità della motivazione per avere la Corte d’Appello erroneamente rigettato l’istanza di C.TU. contabile richiesta da parte attrice.
Secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge n. 108/1996, dell’art. 644 c.p. e dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza del
19.01.2019 n. 26286. Errata e falsa interpretazione delle Istruzioni della Banca d’Italia e del D.M. del MEF 24.06.2013 contenente la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge c.d. «antiusura».
Terzo motivo di ricorso. Violazione e falsa interpretazione e applicazione dell’art. 1418 cod. civ., dell’art. 117, commi 1, 3 e 6, TU.B. e dei principi espressi dalla Suprema Corte, Sez. I^ Civ, nella sentenza del 24.03.2016 n. 5919 in relazione alle violazioni riscontrate nei rapporti di c/c n. 22053, n. 22203 e n. 22533.
Quarto motivo di ricorso. Violazione e falsa interpretazione e applicazione degli artt. 1418, 1325 e 1346 cod. civ., dell’art. 2bis del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in Legge 28.01.2009,n. 2 e dei principi della Suprema Corte espressi nella sentenza n. 9695/2011 nonché violazione, erronea interpretazione e applicazione degli artt. 116, 117, 118 e 119 T.U.B.
Quinto motivo di ricorso. Erronea interpretazione e valutazione della fattispecie giuridica sub judice . Violazione e falsa interpretazione e applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375 e 1337 cod. civ., violazione e falsa interpretazione e applicazione degli art. 116 e 117 T.U.B., degli artt. 2, 6 e 8 della Delibera CICR del 4.03.2003 e dell’art. 3 delle Istruzioni della Banca d’Italia.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile.
Stabiliva l’articolo 348 ter c.p.c., oggi abrogato, nella formulazione applicabile, al comma terzo, che: « Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione ». L’inammissibilità del ricorso discende dunque dalla violazione di detta norma, dal momento che il ricorrente ha impugnato non la sentenza di primo grado ma l’ordinanza d’appello, avendo anche recentemente questa Corte ribadito l’insegnamento in forza del
quale « secondo le Sezioni Unite l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. (Sez. U, n. 1914 del 2.2.2016) » (Cass. 4 luglio 2023, n. 18818).
Nel caso di specie è palese che i motivi, prima elencati, non attingono alcuna violazione processuale propria dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata in appello, ma fanno valere, contro l’ordinanza, asseriti errori di giudizio della decisione adottata in primo grado.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquiate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 7 settembre 2023.