Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30016 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30016 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 18676-2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE residente in INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (C.F. e P_IVA IVA P_IVA), in persona dei procuratori autorizzati rag. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO in forza dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO del foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso lo studio
AVV_NOTAIO sito in RomaINDIRIZZO, giusta procura speciale allegato al ricorso.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte di appello di Milano, depositata in data 2.4.2019;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2913/2018 emessa in data 13.3.2018, respingeva le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE volte ad ottenere: i) l’accertamento del carattere usurario e dunque la nullità di un contratto di finanziamento stipulato con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ii) la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con Unicredit s.p.a., del contratto di mutuo fondiario siglato con RAGIONE_SOCIALE; iii) l’accertamento AVV_NOTAIOa responsabilità extracontrattuale AVV_NOTAIOe parti convenute ex artt. 2043 e 2059 c.c., in ragione
AVV_NOTAIOe invalidità contrattuali, costituite dall’anatocismo, dall’indeterminatezza degli interessi corrispettivi e di mora, dalla violazione AVV_NOTAIO‘art. 38 TUB, oltre che AVV_NOTAIOa violazione AVV_NOTAIOa normativa antitrust di cui alla legge 287/90; rigettava tuttavia la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di Milano con la sopra richiamata sentenza n. 2913/2018, pubblicata il 13/3/2018, più precisamente statuiva, con riferimento alle domande svolte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , l’inammissibilità AVV_NOTAIOe domande.
Avverso la decisione di primo grado interponeva appello la NOME COGNOME, riproponendo le medesime doglianze ed evidenziando altresì la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. nella parte i cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione l ‘ esistenza di una procedura di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012 ed infine istava per la sospensione AVV_NOTAIO‘efficacia esecutiva AVV_NOTAIOa decisione gravata.
Gli istituti di credito appellati si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame, e la RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio quale successore a titolo particolare dei diritti ed interessi del RAGIONE_SOCIALE, in forza di contratto di cessione dei crediti concluso ai sensi degli artt. 1 e 4 AVV_NOTAIOa l. n. 130/1999.
4.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Milano, decidendo sul predetto gravame incardinato dalla COGNOME nei confronti dei predetti istituti di RAGIONE_SOCIALE e ha invece respinto il gravame nei confronti dei restanti istituti di credito, confermando pertanto la predetta
credito, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di sentenza n. 2913/2018 emessa in data 13.3.2018 dal Tribunale di Milano.
La corte del merito ha ritenuto che: a) in relazione al primo motivo di appello, incentrato sul mancato erroneo rilievo AVV_NOTAIO‘anatocismo, le doglianze presentate dall’appellante – mentre erano da considerarsi inammissibili, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 329, 2 comma, c.p.c., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata presentata alcuna censura AVV_NOTAIOa COGNOME, in ordine alla statuizione del primo giudice sul passaggio in giudicato AVV_NOTAIOa condanna contenuta nel decreto ingiuntivo n. 505/112 – per i restanti istituti di credito il gravame era invece da considerarsi infondato in quanto gli artt. 3 e 8 dei
contratti di mutuo, intrattenuti rispettivamente con Unicredit e RAGIONE_SOCIALE, espressamente escludevano la capitalizzazione degli interessi; b) quanto al secondo motivo di appello, relativo alla violazione AVV_NOTAIO‘art. 38 Tub, in relazione al superamento AVV_NOTAIOa s oglia di finanziabilità, le doglianze AVV_NOTAIO‘appellante non erano accoglibili, posto che, dovendosi comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello, mancavano, in relazione alle domande di nullità avanzate nei confronti degli altri istituti di credito, le necessarie indicRAGIONE_SOCIALE del valore degli immobili, elementi indispensabili per il riscontro del denunciato superamento del limite massimo di finanziamento; c) anche l’ulteriore motivo di gravame incentrato sul mancato rilievo AVV_NOTAIO‘usura doveva essere respinto, dovendosi comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello, dovendosi, anche qui, comunque, confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello, in quanto, in relazione alle domande avanzate nei confronti degli altri istituiti di credito, le doglianze erano state formulate in modo generico, senza neanche indicare i periodi nei quali si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia; d) in relazione al quarto motivo di appello, declinato come violazione del principio normativo AVV_NOTAIOa necessaria determinatezza degli interessi occorrendo comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello – le ulteriori censure articolate in ordine agli altri istituti di credito dovevano essere disattese in ragione AVV_NOTAIOa de terminazione contrattuale AVV_NOTAIO‘ entità del saggio di interesse applicato e perché comunque tale determinazione poteva anche essere desunta da elementi tratti aliunde e richiamati nei contratti di mutuo; e) anche l’ulteriore censura articolata in riferimento alla mancata considerazione da parte dei giudici del merito AVV_NOTAIOa procedura di sovraindebitamento doveva essere respinta, in mancanza AVV_NOTAIOa spiegazione di quali conseguenze
giuridiche sarebbero scaturite dall’adesione AVV_NOTAIOa COGNOME a tale procedura; f) l’ultimo motivo di gravame d oveva essere del pari disatteso – dovendosi comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello – perché per gli altri istituti di credito mancava la prova, non fornita dalla COGNOME, AVV_NOTAIO‘ esistenza di un patto anticoncorrenziale, al momento AVV_NOTAIOa stipula dei mutui de quibus .
La sentenza, pubblicata il 2.4.2019, è stata impugnata da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c., e contestuale violazione degli artt. 115 c.p.c., 1815 cod. civ. e 38 Tub.
1.1 Il motivo così articolato è inammissibile.
1.1.1 Occorre premettere che, in relazione alle doglianze proposte, non solo nel motivo qui ora in esame, ma anche in quelli successivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le censure avanzate dalla COGNOME risultano all’evidenza inammissibili per la preliminare ragione che la Corte di ap pello aveva già evidenziato un’acquiescenza AVV_NOTAIO‘appellante, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 329, 2 comma, c.p.c., alla dichiarazione di passaggio in giudicato AVV_NOTAIOa statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo ottenuto dal predetto istituto di credito, statuizione qui di nuovo non censurata, con il conseguenziale passaggio in giudicato ex art. 2909 cod. civ. AVV_NOTAIOa condanna così confezionata. 1.1.2 Nel resto le censure sono comunque inammissibili per convergenti ragioni.
Contesta, invero, il ricorrente, anche in questa ulteriore sede impugnatoria di legittimità, in modo del tutto generico le statuizioni del giudice di appello di irricevibilità dei motivi di gravame, avanzati dall’appellante in relazione alla questione AVV_NOTAIO‘anatocismo e AVV_NOTAIO‘usura, senza tuttavia spiegare ed indicare le
ragioni di tale denunciata erroneità AVV_NOTAIOa decisione impugnata e senza soprattutto allegare in modo autosufficiente ove le predette questioni sarebbero state invece dedotte in modo specifico nei motivi di gravame presentati innanzi alla Corte territoriale.
Le doglianze così proposte si presentano, pertanto, oltre che genericamente formulate, anche completamente decentrate rispetto alle rationes decidendi che sostengono la decisione impugnata, rationes che pertanto devono ritenersi resistenti rispetto ai motivi di impugnazione qui in esame.
ValutRAGIONE_SOCIALE quest’ultime che possono essere ripetute anche per il secondo motivo di ricorso che si andrà qui di seguito ad esaminare.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., AVV_NOTAIO‘art. 24 Cost. e AVV_NOTAIOa normativa antitrust di cui alla l. n. 287/1990 e AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c.
2.1 Le censure, anche in tal caso solo genericamente formulate e peraltro esposte in modo confusionario rispetto ai singoli profili di rigetto dei diversi motivi di appello presentati innanzi alla Corte di merito, non colgono nel segno, perché completamente decentrate rispetto alle rationes decidendi del provvedimento impugnato, in relazione alle quali il ricorrente non riesce a spiegare, ancora una volta, perché, in ordine alla questione AVV_NOTAIO‘avvio AVV_NOTAIOa procedura di so vraindebitamento, quest’ultima – come anche spiegato dal giudice di secondo grado – potesse dispiegare effetto sulla conduzione di un giudizio di cognizione volto all’accertamento del credito AVV_NOTAIOa banca, ed ancora, perché, in riferimento alla denunciata esistenza di un accordo di cartello tra gli istituti di credito, la ragione decisoria contenuta nella sentenza di appello, e cioè la mancata prova da parte AVV_NOTAIOa COGNOME (a ciò onerata) AVV_NOTAIO‘ esistenza di un accordo anticoncorrenziale, fosse errata in fatto ovvero in diritto, senza poi contare che comunque risulta improponibile la doglianza articolata sotto l’egida applicativa AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. , in relazione al motivo di appello articolato sul profilo del sovraindebitamento, in quanto una pronuncia sul punto era stata comunque adottata dalla Corte di appello, come già sopra spiegato e come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente nel motivo di ricorso qui in esame.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sull’ erronea condanna al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
3.1 Anche il terzo motivo -peraltro, di difficile comprensibilità giuridica -è inammissibile perché, quanto alla violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c., occorre evidenziare che una pronuncia sulle spese è stata adottata dal giudice di appello che, peraltro, ha correttamente applicato il principio di soccombenza sancito proprio dall’art. 91 c.p.c., statuizione in relazione alla quale non è neanche necessario un ulteriore supporto argomentativo, già fornito dall’accertamento AVV_NOTAIOa soccombenza processuale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte AVV_NOTAIOa ricorrente AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 AVV_NOTAIOa l. n. 228 del 2012, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIOo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 8.9.2023