Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12792 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , quale ex socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE e terzo datore di ipoteca, COGNOME NOME e COGNOME NOME , quali terzi datori di ipoteca, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n.1988/2019 pubblicata il 13.12.2019, non notificata.
Oggetto:
mutuo interessi usurari
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La RAGIONE_SOCIALE stipulava un contratto di mutuo fondiario di € 105.000 assistito da garanzia ipotecaria, da rimborsarsi in dieci anni mediante un piano di ammortamento alla francese. Il contratto prevedeva il TAN al 5,840%; l’ISC al 6,23%; il tasso di mora pari al tasso vigente maggiorato di tre punti percentuali; l’indennità di estinzione anticipata pari al 2%.
A garanzia del rimborso la banca otteneva una garanzia rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE e un’ipoteca volontaria rilasciata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-A seguito dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 12.1.2016 la banca comunicava la risoluzione del contratto. Con atto di citazione notificato il 10.10.2017 gli attuali ricorrenti, quali garanti della società debitrice, convenivano in giudizio la banca dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendo accertarsi:
-la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola del contratto relativa alla determinazione degli interessi, con conseguentemente gratuità del mutuo;
-in via subordinata, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi per contrarietà alla normativa sulla trasparenza bancaria, con ricalcolo del piano di ammortamento applicando gli interessi al tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB; -in via ulteriormente subordinata, la nullità della clausola relativa al computo degli interessi ex art. 1283 e 1284 c.c.;
-l’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, con condanna della banca al risarcimento dei danni.
3 . -Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva le domande.
Gli attuali ricorrenti proponevano gravame, dinanzi alla Corte di Appello di Torino che, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
il primo motivo di appello, riguardante la denuncia dell’usurarietà del tasso moratorio, era inammissibile per difetto di censura della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva statuito che gli attori non avevano «fornito la dimostrazione della obbligatorietà per legge ovvero della contestualità cronologica, indispensabilità o imposizione da parte della banca ai fini dell’erogazione creditizia delle spese assicurative e degli altri oneri, con la conseguenza che non possono essere considerati oneri collegati alla concessione del credito bancario», e nella parte in cui aveva statuito che l’allegazione degli attori, poi appellanti, quanto alle spese «è in sé generica ed inattendibile oltre che esplorativa, perché parte attrice non ha spiegato quale sia stato il procedimento logico e di calcolo utilizzato per ottenere la percentuale risultante dal computo delle varie spese relative all’erogazione del finanziamento e come esse abbiano inciso sul computo del tasso soglia» giungendo quindi ad affermare -condivisibilmente, ad avviso della Corte -che la richiesta di CTU aveva carattere esplorativo;
l’interpretazione letterale della clausola di previsione degli interessi moratori prevede uno spread di tre punti sul tasso degli interessi corrispettivi che sono stati pattuiti senza prevedere alcuna maggiorazione in ragione delle spese collegate all’erog azione del mutuo. Pertanto, il tasso di interessi corrispettivi al 5,840% con la maggiorazione di tre punti genera un tasso di interessi di mora pari a 8,840% inferiore al tasso soglia pari in quel periodo all’8,865 %;
l e censure in ordine all’anatocismo e all’indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese erano state considerate dal Tribunale generiche e prive di fondamento oltre che tardive e la censura sulla tardività non è stata in alcun modo censurata in appello per cui la censura si appalesa inammissibile non essendo rivolta a censurare una delle autonome rationes decidendi sul punto.
–COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi. RAGIONE_SOCIALE, ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
5. Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 2 l.n.108/1996 e dell’art. 644 c.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. La Corte non ha correttamente applicato la normativa indicata e gli orientamenti giurisprudenziali che nel calcolo del TEG non ha incluso le spese sostenute per istruttoria e ottenimento della garanzia RAGIONE_SOCIALE per un totale di € 3.612. In tal modo il tasso degli interessi moratori avrebbe una percentuale pari al 10,014% superiore al tasso soglia di 8,865%.
5.1 -Il motivo è inammissibile per difetto di censura della ratio decidendi di inammissibilità del corrispondente motivo di appello -il primo -per difetto di censura della statuizione del tribunale di difetto di prova del collegamento in questione, nonché di genericità della deduzione del calcolo del maggior tasso di interesse. I ricorrenti, infatti, si limitano a censurare la -ulteriore ed autonoma -statuizione di infondatezza nel merito del motivo di gravame e a richiamare il contenuto dei documenti da cui risulterebbe il collegamento delle spese in questione con la concessione del mutuo; sarebbe stato invece loro onere, rimasto però inadempiuto, contestare la statuizione di omessa censura in appello della statuizione di inammissibilità assunta dal Tribunale.
6 . -Con il secondo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 117, comma 4, 120 e 127 TUB in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Si contesta l’applicazione del piano di ammortamento alla francese che genera un tasso di interessi a
regime composto e non semplice, facendo lievitare il costo del finanziamento. Nel caso di specie l’ammontare della rata di € 3.484,30 è maggiore di quella calcolabile con il criterio del regime di capitalizzazione semplice (che è pari a € 3.265,55) ed è in contrasto con quanto previsto dall’art. 1284 c.c. La complessità del calcolo doveva indurre la Corte ad ammettere la richiesta di CTU quale unico mezzo per ricostruire un rapporto che si è sviluppato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti in giudizio.
6.1 -Il motivo è inammissibile per difetto di censura della ratio decidendi di inammissibilità del motivo di gravame per difetto di contestazione della statuizione di tardività della deduzione delle relative questioni, assunta dal Tribunale. I ricorrenti, infatti, si limitano a sostenere che le questioni di cui trattasi erano state tempestivamente dedotte in primo grado, ma non censurano la statuizione della Corte d’appello di omessa censura, in appello, della corrispondente statuizione di tardività del Tribunale.
7 . -Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione