Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10900/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in CALTAGIRONE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato
MONTEROSSO
NOME
(MNTTTI62P05C351D)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 137/2021 depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con sentenza nr 137/2021 la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile ex art 342 c.p.c. l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di Unicredit s.p.a..
Osservava che il Tribunale aveva ritenuto che le parti avessero stipulato un contratto di conto corrente con apertura di credito, ed un contratto di mutuo, avevano inoltre previsto che il mutuo accedesse al conto corrente e che i due contratti erano teleologicamente collegati sicche le sorti dell’uno si riverberavano sull’altro.
Rilevava, sempre secondo il Giudice di merito, che la risoluzione di diritto del contratto di mutuo era giustificata dalla clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento anche parziale di una sola rata, come era avvenuto nel caso di specie; che in base all’art 3 del contratto di conto corrente era stata prevista la clausola risolutiva espressa al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidessero negativamente sulla situazione economico- patrimoniale del cliente; che la Banca aveva esercitato il recesso dal contratto di conto corrente per la violazione dell’art 3 a causa dell’ inadempimento delle obbligazioni
derivanti dal contratto di conto corrente con la conseguenza che la risoluzione del primo non poteva travolgere l’intera operazione negoziale; che era tardiva la specificazione del danno subito, effettuata nella memoria ex art 183, comma sesto, nr 2; per di più, limitata alla mera enunciazione del pregiudizio subito in ‘ difetto financo di allegazione del danno, oltrechè di prova dello stesso’.
Evidenziava che a fronte di tale motivazione l’appellante aveva svolto censure generiche contestando, da un lato, il ritenuto collegamento negoziale sulla base della natura diversa delle cause e dall’altro, la ritenuta tardività della specificazione del danno subito senza aggredire l’altra ragione posta a fondamento della decisione afferente la totale mancanza di prova del danno.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi cui ha resistito con controricorso Unicredit s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1813 c.c., degli articoli 1842-1852 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto un collegamento negoziale fra due contratti, apertura di conto corrente e contratto di mutuo caratterizzati da diversa natura e disciplina.
Si sostiene pertanto che il giudice del gravame non avrebbe potuto applicare l’art 3 delle condizioni contrattuali regolanti l’apertura di credito anche al contratto di mutuo non essendovi alcun collegamento negoziale fra le due figure contrattuali.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 132 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma
nr 4 c.p.c. per non avere la Corte di appello reso percepibile il fondamento della decisione.
Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli art 2267-2291 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l’impugnativa della sentenza di primo grado fosse stata proposta in proprio senza spendere il nome della società della quale si affermava amministratore e nei confronti della quale era stata emessa la pronuncia in questione trascurando di considerare che in base al documento allegato al fascicolo di parte al socio NOME COGNOME erano stati attribuiti i poteri di gestione e di rappresentanza della società.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 183 VI comma c.p.c. e dell’art 132 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere il Giudice del gravame ritenuto che l’appellante non avesse contestato con riferimento alla tardività della specificazione nella memoria ex art 183, sesto comma l’altra ragione posta fondamento della decisione del tutto autonoma rispetto a quella relativa al collegamento negoziale, afferente la mancanza di prova del danno.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La Corte di merito ha rilevato che con l’appello non erano state formulate argomentazioni specifiche che si contrapponessero alla motivazione della sentenza impugnata. In tal modo la corte territoriale ha rilevato il difetto di specificità dell’appello tale da giustificare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. dell’impugnazione.
Al cospetto di una pronuncia siffatta, il ricorrente avrebbe dovuto, per consentire di poter riesaminare il merito della domanda, ancor
prima contestare la correttezza della valutazione di inammissibilità, adducendo l’erronea applicazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., di cui ha in sostanza fatto applicazione la sentenza impugnata, e ciò in quanto solo la previa denuncia dell’eventuale error in procedendo commesso dal giudice di appello, avrebbe permesso, una volta rimossa la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello, di riproporre queste ultime, se del caso, al giudice del rinvio.
I motivi in esame investono invece l’apprezzamento di merito circa l’insussistenza di un legame teleologico fra il contratto di apertura di conto corrente e quello di mutuo e la portata della censura svolta nella memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c., censure che i giudici di appello non hanno a loro volta valutato, avendo ritenuto che fosse ostativa a tale valutazione l’irrituale formulazione dei motivi di appello che difettavano di specificità quanto all’individuazione delle ragioni di critica alla pronuncia del Tribunale.
La sola denuncia della violazione delle norme sostanziali che avrebbero dovuto regolare il rapporto intercorso tra le parti, senza che sia altresì sviluppata, nemmeno in maniera embrionale, una critica alla soluzione in rito cui è pervenuto il giudice di appello, che ha coerentemente assunto in dispositivo la formula di inammissibilità del gravame, denota come anche il ricorso si palesi inammissibile.
Tale conclusione, che impone la necessità di dover in ogni caso attingere la statuizione di inammissibilità con specifici motivi, si rende necessaria anche nel caso di specie, in cui la sentenza si è limitata alla sola declaratoria di inammissibilità in rito, omettendo ogni valutazione sul merito della controversia.
Il ricorso va invece dichiarato inammissibile.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate in complessivi € 8000,00 oltre 200,00 per esborsi e accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma 29.05.2025