Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7118 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31513/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
BCC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 1722/2021 depositata il 10/12/2021.
Oggetto: Appello Inammissibilità
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 11/03/2026 CC
–
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ed NOME COGNOME impugnano la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1722/2021, pubblicata in data 10 dicembre 2021, la quale, nel contraddittorio con l’appellata BCC –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2272/2017, pubblicata in data 10 maggio 2017.
La Corte territoriale, infatti, ha giudicato il gravame ‘generico e scarno di motivazione’ , senza neppure indicare ‘in che modo la Corte dovrebbe riformare la sentenza’ , limitandosi nelle conclusioni a chiedere la riforma della decisione di prime cure.
La Corte d’appello, quindi, richiamati i principi in tema di ammissibilità dell’appello, ha rilevato che il gravame degli odierni ricorrenti era privo di specificità, ‘mancando in sostanza la parte argomentativa a confutazione e che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice’ .
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c.
Argomenta il ricorso che l’atto di appello presentava i necessari requisiti di specificità e che lo stesso individuava con chiarezza i motivi di censura, come desumibile dal fatto che l’odierna intimata avrebbe predisposto una difesa completa.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata darebbe assistita da una motivazione meramente apparente e per relationem rispetto alla decisione di primo grado.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Si deve, invero, osservare che il motivo di ricorso non risulta rispettare minimamente il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Infatti, nel momento in cui il ricorso veniva a contestare il vaglio di inammissibilità dell’appello operato dalla Corte territoriale, sarebbe stato onere dei ricorrenti procedere alla riproduzione quantomeno dei passaggi fondamentali dell’atto di appello, in modo da comprovare che lo stesso conteneva ‘una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice’ , secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame, invece, il ricorso si limita ad una riproduzione assolutamente sommaria dell’appello ci si riferisce a quanto riportato alle pagine terza e quarta del ricorso, e cioè, verosimilmente, alla mera rubrica dei motivi di gravame -offrendo quindi una scarna ed insufficiente sintesi che preclude a questa Corte la possibilità di operare quella verifica che viene sollecitata con lo stesso motivo di ricorso.
L’assoluta genericità del motivo va aggiunto -vale a precludere anche la possibilità per l’esercizio del potere -dovere di esame diretto degli atti da parte di questa Corte, in quanto, come reiteratamente chiarito, tale esercizio presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., per quanto modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
È, quindi, necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere -dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto
(Cass. Sez. U – Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).
Esercizio che -si ribadisce -nella specie risulta precluso in radice, essendosi il ricorso sottratto all’onere di operare un’adeguata riproduzione dell’insieme di censure formulate con l’appello e sostanziandosi le censure formulate in questa sede nell’apodittica contestazione della valutazione espressa dal giudice di appello.
L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, essendo evidentemente radicalmente precluso ogni vaglio delle deduzioni del ricorso riferite al merito del giudizio.
Quanto al terzo motivo, questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. -risalente all’art. 54, D.L. 83/2012 -il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio
percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili.
Risultando ulteriormente infondata l’altrettanto apodittica tesi contenuta nel ricorso -per cui la motivazione del provvedimento per relationem , essendo evidente -anche sul piano logico -che la Corte territoriale ha valutato non già il merito della decisione di prime cure ma la specificità ed ammissibilità dell’atto di gravame.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte evocata col ricorso.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026. Il Presidente NOME COGNOME