Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2979 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2979 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2328/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4051/2022 depositata il 30/5/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME, quale coniuge di NOME COGNOMECOGNOME deceduto nel 2011, conveniva in giudizio NOME COGNOMECOGNOME istituito erede universale dal de
cuius con testamento olografo, perché fosse accertata, sulla base di un accordo transattivo intervenuto tra i litiganti, la sua qualità di erede legittimaria pretermessa e le correlate quote ereditarie, con conseguente declaratoria di nullità della denuncia di successione presentata dal convenuto; il convenuto resisteva.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando la trascrizione della transazione nei Registri Immobiliari e dichiarando l’inefficacia della denuncia di successione.
L a Corte di appello dichiarava l’i nammissibili tà dell’interposto gravame per aspecificità, in quanto l’impugnante si era limitato a richiamare il contenuto delle disposizioni codicistiche in materia d’interpretazione dei contratti senza sottoporre a specifiche censure il contenuto della motivazione posta dal Tribunale a sostegno della sua decisione, affermando in modo apodittico che avrebbe dovuto essere dichiarata la permanente validità della denuncia di successione a suo tempo presentata, non essendosi ancora verificata la condizione sospensiva, apposta dalle parti all’accordo transattivo, rappresentata dall’avvenuta divisione dell’asse ereditario .
Ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi; è rimasta intimata NOME COGNOME.
Considerato che:
Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. poiché la Corte di appello non avrebbe pronunciato motivatamente sulla censura di ultrapetizione rivolta alla decisione di primo grado, essendo stata dichiarata l’inefficacia della discussa denuncia di successione, peraltro integrabile o emendabile ai fini fiscali, mentre era stata richiesta la sua sola rettifica, il tutto lamentando un inadempimento del deducente mai venuto in rilievo in lite.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando
in particolare di constatare che era stata censurata la statuizione del primo giudice con cui era stato escluso che l’accordo transattivo fosse sottoposto a condizione, obliterando anche la condotta successiva della controparte che aveva avviato un procedimento di mediazione, sia pure terminato senza esito positivo, proprio per la divisione immobiliare dell’asse cui era condizionata la transazione in questione determinandone, così, il differimento degli effetti.
Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., poiché la Corte di appello non avrebbe considerato che era stata richiesta la sospensione del giudizio per pregiudizialità in relazione ad altro processo sul trasferimento delle quote.
Con il quarto motivo si prospetta, in dichiarato subordine rispetto alla prima e seconda censura, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto decisivo costituito dalla domanda di mediazione volta alla divisione dell’asse ereditario, indicativa dell’ addotta condizione contrattuale.
Il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili.
5.1 Invero, le censure non si misurano con la ragione decisoria motivatamente espressa, come visto, nel senso della inammissibilità dell’appello , per violazione dell’art. 342 c.p.c., esplicitata nel senso che il gravame di merito non si era specificatamente confrontato con la motivazione del Tribunale. Parte ricorrente non riporta né illustra la sentenza del Tribunale e l’atto di appello in modo tale da consentirne il ragionato quanto compiuto apprezzamento nel rispetto del requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. come necessario anche nelle ipotesi di errores in procedendo .
Sul punto occorre ribadire che una tale censura – che, come tale, trattandosi di fatti processuali legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito –
presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità, che deve essere conformato, in rispetto delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c. Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione in misura essenziale degli atti e dei documenti per la parte di necessario interesse, in modo d’assicurare la corretta amministrazione della giustizia di legittimità salvaguardando, al contempo, la funzione nomofilattica di questa Suprema Corte e il diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non lederne la sostanza (Cass. 4/2/2022 n. 3612, e, in parte qua , Cass. Sez. U. 27/12/2019 n. 34469; cfr. anche Cass. 2/5/2023 n. 11325).
Nella presente causa , parte ricorrente riporta brevi segmenti dell’atto di appello relativi agli assunti del Tribunale, anch’essi parzialmente riportati, riferiti all’inadempimento della transazione e all’affermazione di negazione del valore di condizione del negozio, rappresentata, in opposta tesi, dalla divisione dell’asse ereditario: brevi segmenti che sono del tutto insufficienti a comprendere le ragioni decisorie quali compiutamente estese dal primo giudice e, a fronte di queste, come risultavano mosse le critiche a quelle, e si risolvono, quindi, nella proposizione di argomentazioni di merito rispetto all’originaria pretesa come pure nel caso del ritenuto valore ermeneutico della domanda di mediazione sopra menzionata -non funzionali però a dimostrare la specificità dell’appello rispetto alla sentenza di prime cure.
5.2 Il terzo motivo è manifestamente inammissibile: è del tutto incomprensibile sia quale fosse l’esatto oggetto delle domande nel giudizio asseritamente pregiudicante, sia, di conseguenza, perché sussisterebbe la pregiudizialità affermata, sia come tutto ciò si correli all’assorbente inammissibilità dell’appello statuita dalla Corte territoriale, in modo da poterla, in tesi, superare.
Il subordinato quarto motivo, infine, patisce una evidente genericità contenutistica che lo vincola anch’esso alla inammissibilità.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; non si deve disporre sulle spese in quanto parte intimata non si è difesa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo , a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME