Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2202/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2514/2017 depositata il 07/06/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 626/13 del 15.01.2013, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, struttura provvisoriamente accreditata con il SRAGIONE_SOCIALES.RAGIONE_SOCIALE, diretta ad ottenere la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 26.012.815,20 oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002, per le prestazioni di medicina nucleare, laboratorio e radiologia rese dal mese di Dicembre 2007 al Dicembre 2008, accoglieva parzialmente detta domanda, revocava le ordinanze ex art. 186 ter cod. proc. civ.., depositate in data 16.12.2009 ed in data 27.04.2010, e riconosceva all’attrice un residuo importo di € 2.199.649,63, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda al soddisfo, condannando l’RAGIONE_SOCIALE convenuta al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 2514/2017, pubblicata in data 07.06.2017, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ. il primo motivo di appello proposto avverso la citata sentenza dal RAGIONE_SOCIALE, concernente la prova del superamento del tetto di spesa e l’illegittimità della regressione tariffaria unica applicata per le prestazioni erogate negli anni 2007 e 2008, ritenendo l’atto di impugnazione meramente reiterativo delle argomentazioni al riguardo svolte dall’appellante nel giudizio di primo grado, riferite sostanzialmente alla tardività del provvedimento regionale di determinazione del tetto di spesa per gli anni fiscali di riferimento (2007 e 2008) e, di conseguenza, la legittimità delle modalità anche temporali di accertamento e comunicazione alla struttura interessata del superamento del tetto di spesa e della regressione tariffaria unica
applicati. La Corte di merito accoglieva l’appello in relazione al riconoscimento degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 2.199.649,63 ( indicata nella sentenza appellata) oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, da computarsi su ciascuna frazione del credito riferibile alle singole mensilità di ciascuna branca (ossia dicembre 2007 e da gennaio a dicembre 2008) a decorrere dalla scadenza del termine indicato nel contratto (trenta giorni successivi al deposito della rendicontazione mensile effettuata entro il giorno 10 del mese successivo all’erogazione delle prestazioni rendicontate) e fino al soddisfo, mentre rigettava la pretesa del riconoscimento anche degli interessi legali codicistici e della rivalutazione, compensando le spese del doppio grado per un quarto e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei residui tre quarti.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a sei motivi, resistito con controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 c.p.c. n. 4, violazione e falsa applicazione di legge art. 342 c.p. c. comma 1, con riferimento al D.L 83 DEL 2012 ART. 54 comma 1 lett. a); II. Eccezione di giudicato esterno ex artt. 324, 366, comma 1 n. 6 c.p.c., art. 2909 c.c., a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Napoli, 1 sez. civile, n. 2352/2017 tra le medesime parti sul principio regolatore dell’onere della prova in materia di applicazione della regressione tariffaria unica; III. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex artt. 112 c.p.c., 132 secondo comma n. 4 c.p.c.. e 118 disp. Att. c.p.c. . Nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda decisiva della controversia; IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.’, per omesso esame di una delle questioni decisive sottese al motivo di gravame in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost come attuato in via ordinaria dall’art. 132 n, 4 c.p.c.; V. la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c in relazione agli artt. 2697 c.c., art. 132, secondo comma, n. 4 e 118 disp,. Att. c.p.c., nonché degli artt. 8 quater e quinquies del D.Lgs. 502/1992 e Delibere attuative Regione Campania nn. 517/2017 e 1268/2008; VI. Nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c , 132, secondo comma, n. 4, c.p.c e 118 delle disp. di attuazione al c.p.c., violazione dei principi civilistici codificati agli artt. 1175, 1218, 1337, 1366 e 1375 c.c. con riferimento anche ai principi pubblicistici di buona amministrazione, razionalità, ragionevolezza e proporzionalità ». Con il primo motivo la ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’a ppello ha ritenuto inammissibile il primo motivo d’appello, ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., che concerneva la prova del superamento del tetto di spesa e l’illegittimità della regressione tariffaria unica applicata per le prestazioni erogate negli anni 2007 e 2008, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto il suddetto motivo di impugnazione meramente reiterativo delle argomentazioni al riguardo svolte dall’appellante nel giudizio di primo grado. Deduce, invece, la ricorrente che il motivo d’appello, che trascrive in ricorso nelle parti di interesse, era sufficientemente specifico e consentiva di individuare chiaramente le censure, riferite alla tardività del provvedimento regionale di
determinazione del tetto di spesa per gli anni fiscali di riferimento (2007 e 2008) e, di conseguenza, alla illegittimità delle modalità anche temporali di accertamento e comunicazione alla struttura interessata del superamento del tetto di spesa e della regressione tariffaria unica applicati, in assenza di monitoraggio costante e tempestivo, sì da impedire il controllo della spesa remunerabile. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che sul principio regolatore dell’onere della prova in materia di applicazione della regressione tariffaria unica vi è il giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2352/2017 relativa all’anno 2009, riporta il testo della sentenza nella parte in cui assume costituire giudicato (pag. da 22 a 26) e deduce di allegare il titolo con la certificazione di passaggio in giudicato, rilevando che il tetto di spesa oggetto di contestazione nel presente giudizio trova fonte normativa, come per l’anno 2009, nella medesima delibera regionale n.1268 del 24-7-2008. Con gli altri motivi la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia in ordine alla lamentata assenza, nelle comunicazioni della regressione tariffaria unica ad istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, dei criteri di calcolo determinativi delle percentuali di sforamento per gli anni 2007 e 2008 (terzo motivo), l’omessa motivazione in ordine alle questioni fondamentali sottese all’esame del motivo d’appello (quarto motivo), l’erronea applicazione del principio dell’onere della prova in tema di operatività del meccanismo della regressione tariffaria, subordinata ad una serie di adempimenti (quinto motivo), nonché l’omessa pronuncia in ordine al lamentato inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE consistito in modalità di comunicazione della regressione tariffaria unica avvenuta in spregio dei principi di buona amministrazione, razionalità, ragionevolezza e proporzionalità (sesto motivo).
Il primo motivo è fondato.
2.1. Occorre premettere che il Tribunale aveva ritenuto che la determinazione del tetto di spesa, quale espressione del potere di
contenimento della spesa pubblica a carico del servizio sanitario regionale, potesse avvenire anche successivamente alla richiesta e all’esecuzione delle prestazioni, in via sostanzialmente retroattiva e che l’operatività dei limiti prescindesse dalla tempestiva comunicazione ai fornitori delle prestazioni sanitarie, non essendo prevista dal sistema una decadenza dal relativo potere.
2.2. Orbene, il primo motivo di appello, che la ricorrente trascrive nel ricorso nelle parti di interesse, era per l’appunto diretto a censurare la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova del superamento del tetto di spesa e l’appellante, odierna ricorrente, deduceva, a tal fine, l’inidoneità del meccanismo di regressione tariffaria fatto valere dall’RAGIONE_SOCIALE a dimostrazione del fatto estintivo della pretesa.
La censura è specifica, ai sensi dell’art.366 n.6 cod. proc. civ., posto che la ricorrente trascrive nel ricorso le parti dell’atto di appello che qui interessano, peraltro sintetizzate anche nella sentenza impugnata . In particolare con il primo motivo d’appello, dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., l’odierna ricorrente, nel contestare che la prova del superamento del tetto di spese per gli anni 2007 e 2008 fosse stata fornita dall’RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al giudice d’appello la verifica della correttezza dell’analisi e efficacia probatoria della documentazione prodotta dall’ASL, deducendo l’erroneità del percorso argomentativo del Tribunale sotto svariati profili (insufficiente l’esibizione dei verbali del tavolo tecnico della determinazione tariffaria e delle note di addebito, omessa comunicazione nei termini previsti dei volumi di affari e dei numeri di prestazioni effettuate dalla totalità dei centri convenzionati nel territorio di interesse, omessa spiegazione dei criteri di calcolo e via dicendo; cfr. anche pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).
A sostegno dell’inammissibilità del motivo, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che le doglianze dell’appellante erano mera
riproposizione della tesi propugnata in primo grado, da ciò facendo discendere, per l’appunto, la ritenuta inammissibilità del mezzo, nonché si è limitata a riportare nella sentenza stralci della pronuncia del Tribunale senza indicare alcuna delle ragioni di condivisione della decisione del primo Giudice, né tanto meno esaminare i vari profili di doglianza prospettati. Invece, il giudizio d’appello ha natura di revisio prioris instantiae ed era compito del giudice d’appello proprio di procedere ad una rivalutazione del merito, denunciata come errata, e ciò in base ai principi reiteratamente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte. E’ stato infatti chiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le tante Cass.SU 36481/2022). Come già evidenziato e come risulta, peraltro, dalla stessa sintesi del motivo d’appello in questione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4 e 5), erano chiaramente individuati dalla parte appellante le questioni e i punti contestati della sentenza del Tribunale, vale a dire, in principalità, la prova del superamento del tetto di spesa per gli anni 2007 e 2008, che si assumeva non fornita dall’RAGIONE_SOCIALE, tanto che si chiedeva al giudice d’appello nuovo esame su lla correttezza dell’analisi e d efficacia probatoria della documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, lamentando l’appellante e
odierna ricorrente l’erroneità del percorso argomentativo del Tribunale sotto gli svariati e specifici profili sopra elencati, e in particolare, tra gli altri, sotto l’aspetto della rilevanza, nell’operatività del meccanismo della regressione tariffaria, del costante monitoraggio della spesa e della sua tempestiva comunicazione alla struttura privata accreditata.
2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che la Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi, nello scrutinio dell’ammissibilità del motivo d’appello di cui trattasi.
In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, restando di conseguenza assorbiti gli altri, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.