Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35983 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
sul ricorso n. 27569/2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 599/2017 depositata il 18/08/2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi del padre NOME COGNOME COGNOMEdeceduto il 7/02/2007), proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2007 emesso nei confronti di ques t’ultimo dal Tribunale di Perugia in favore di NOME COGNOMECOGNOME titolare dell’omonima impresa ed ìle, per il pagamento di euro 27.849,55, oltre accessori e spese, quale corrispettivo di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di alcuni lavori e opere ed ìli presso la proprietà di NOME COGNOME, e chiesero la revoca del decreto ingiuntivo, e la risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’ appaltatore o la risoluzione di diritto per inadempimento di quest’ultimo ;
il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1074/2014, in parziale accoglimento dell’opposizione, condannò gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a ll’opposto la somma residua di euro 18.223,47, oltre Iva e accessori;
NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello di Perugia, nel contraddittorio di NOME COGNOME, in via pregiudiziale, ha dichiarato inammissibile l’appello (testualmente) «stante il tenore dell’art. 342 cpc novellato, con conferma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Perugia», e ha regolato le spese del grado;
la Corte territoriale ha rilevato, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’a tto di appello, per violazione dell’art. 342, cod. proc. civ., in quanto generico, non motivato e carente di specifici motivi;
la Corte di Perugia è quindi passata ad esaminare il merito della controversia e, (cfr. pag. 4 della sentenza) «accorpando per ragioni di opportunità espositiva» lo scrutinio dei motivi di gravame, in adesione alla pronuncia di primo grado, alla luce dell’attività
istruttoria svolta (interrogatorio formale delle parti, escussione di testimoni ed espletamento di una c.t.u., volta a individuare i lavori eseguiti dall’impresa RAGIONE_SOCIALE presso la proprietà RAGIONE_SOCIALE, il corrispettivo per i lavori eseguiti, gli atti amministrativi necessari per l’esecuzione e ultimazione dei lavori, i danni o il degrado subiti dall’immobile in conseguenza dell’interruzione dei lavori), ha escluso l’inadempimento e l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa appaltatrice , quali prospettati dall’appellante ; infine, ha respinto l’eccezione di quest’ultima circa l’ eccessività del corrispettivo per i lavori appaltati;
NOME COGNOME ha proposto ricorso, con due motivi, con atto notificato in data 28/09/2018, per la cassazione della sentenza d’appello; NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 14278/2023, emessa all’esito dell’a dunanza in camera di consiglio del 27/04/2023, questa Corte, in diversa composizione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria (che ha provveduto al relativo incombente in data 13/09/2023) per l’avviso alla parte NOME COGNOME del decesso del suo difensore, avvocato NOME COGNOME, con invito all’eventuale nomina di un proprio difensore; la parte, ricevuto il detto avviso, non si è ‘ costitu ita’ nel presente giudizio;
in prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso , la ricorrente assume che la Corte di Perugia ha ritenuto l’atto di gravame inammissibile perché non avrebbe indicato i passi non condivisibili della sentenza del Tribunale, non avrebbe esposto gli specifici motivi di dissenso, né indicato gli errori anche di diritto e le omissioni della pronuncia appellata; infine,
non avrebbe indicato, sulla base di questi ultimi, un ragionato progetto alternativo di decisione, sicché, in definitiva, non sarebbe autosufficiente;
1.1. richiamata la giurisprudenza di legittimità sul tema della forma dell’appello , la ricorrente sostiene che l’atto d’impugnazione , nonostante la sua oggettiva sinteticità, era comunque ammissibile. Rileva che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Perugia, il gravame non deve contenere un progetto alternativo di decisione, e aggiunge che nella specie la citazione in appello soddisfaceva, per le seguenti ragioni, i requisiti degli artt. 342, 434, cod. proc. civ.:
1.2. in primo luogo, erano indicate le parti impugnate della sentenza di primo grado; segnatamente:
(a) con il motivo di impugnazione di cui alle pagg. 4 e 5 (fino al rigo 16), si impugnano i capi della sentenza presenti a pag. 4 («da rigo 9 in fondo») e in tutta la pagina 5;
(b) con il motivo di impugnazione di cui a pag. 5 («da rigo 17 in fondo») e a pagina 6 («righe da 1 a 7») s’impugna il capo della sentenza presente a pag. 6 («righe da 1 a 20») e pag. 7 («righe 3, 4 e 5»);
(c) con il motivo di impugnazione di cui a pag. 6 («righe da 8 a 18») si impugnano i capi della sentenza presenti a pag. 6 («righe da 21 a 25») e a pag. 7 («righe da 6 a 11»);
1.3. l’impugnazione precisava le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, come desumibile dall’elenco dei motivi di appello che precede (lettere a, b, c), e specificava le circostanze correlate alla lamentata violazione di legge, oltre a precisare la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In dettaglio, la motivazione dell’appello faceva riferimento : alla circostanza che la sospensione dei lavori posta in essere da controparte era illegittima e arbitraria, nonché tale da determinare la
risoluzione del contratto per fatto e colpa esclusivi dell’appaltatore ; al fatto che il Tribunale aveva erroneamente quantificato il credito dell’appaltatore sommando il corrispettivo determinato dal c.t.u. a quello del subappalto (non autorizzato) stipulato con una ditta terza; alle circostanze che avevano indotto il Tribunale a rigettare la domanda di risarcimento dei danni di parte committente basandosi esclusivamente sul contenuto della c.t.u.;
con il secondo motivo , la ricorrente censura la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata che prima dichiara l’atto di appello inammissibile e successivamente pronuncia sul merito della causa e conferma la decisione di primo grado;
il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;
3.1. le Sezioni unite (Cass. Sez. U. 16/11/2017, n. 27199; conf.: Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Cass. 30/05/2018, n. 13535) hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l ‘ impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»;
3.2. ciò premesso sul piano dei princìpi, nella fattispecie concreta, come si evince dalla narrativa del primo motivo di ricorso per cassazione (cfr. punti 1.2., 1.3.), i motivi di appello proposti dalla ricorrente erano sufficientemente specifici e attingevano la ratio decidendi della sentenza di primo grado: in sostanza, criticavano tutto quanto l’ impianto argomentativo della decisione del Tribunale di Perugia al fine di ottenere il rigetto della domanda dell’appaltatore , la declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa o per inadempimento di quest’ultim o e la condanna dell’appellato al risarcimento dei danni;
3.3. in realtà, sembra che lo stesso giudice di appello abbia comunque stimato sufficientemente chiari e precisi i motivi di gravame, come attestato dalla circostanza che ha deciso la causa nel merito, nonostante la precedente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione , per effetto della quale si era privato della potestas iudicandi ;
il ricorso va quindi accolto, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.