Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22549/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Controricorrente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 290/2021 depositata il 09/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE convenne dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’Asp RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esponendo che, con distinti contratti rep. n. 45 sottoscritto il 7.11.08; rep. n. 83 sottoscritto il 19/02/2009 e contratto rep. n. 111 sottoscritto il 12/05/2009 aveva concesso in
locazione alla convenuta Asp le seguenti unità immobiliari: unità sita al piano terra fabbricato A palazzo Edilnova da destinare a sede ambulatori del RAGIONE_SOCIALE; unità sita al piano terra fabbricato (b) da destinare a sede RAGIONE_SOCIALE; unità posta al piano terra fabbricato (a) da destinare a sede ambulatori del laboratorio analisi.
La RAGIONE_SOCIALE comunicò il recesso da detti contratti con lettera del 20/07/2010, motivandolo ‘con la necessità di recedere anticipatamente rispetto al termine convenuto contrattualmente in seguito alla politica di razionalizzazione e riduzione dei costi e di cont enimento RAGIONE_SOCIALE spesa imposti dall’accordo per il piano di rientro del RAGIONE_SOCIALE ex art. 1 comma 180, l. 311/2004, sottoscritto tra il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE il 17.12.2009, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.845/2009′.
NOME lamentava: (i) La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 l. 392/1978 per insussistenza dei gravi motivi per la disdetta anticipata del contratto di locazione, sostenendo che il recesso dai contratti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato ingiustificato pe rché supportato da motivazioni del tutto generiche; (ii) il rilascio degli immobili in condizioni non conformi alle previsioni contrattuali (artt. 13 e 15), adducendo che, al contrario, gli immobili, in sede di sgombero, presentavano evidenti asportazioni, RAGIONE_SOCIALEe modifiche alle impiantistiche, strutturali ed ambientali, per come riportato nel verbale di riconsegna del 1°/02/2011 e giudizialmente accertato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 808/11 R.G.; (iii) il danno ex art. 1337 c.c. dov uto all’ingiustificata interruzione RAGIONE_SOCIALEe trattative ed al rifiuto di sottoscrizione di un accordo transattivo il 18/07/2012.
Istruita la causa con CTU, con sentenza n. 2568/2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarò l’inefficacia del recesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dai contratti di
locazione, condannandola al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE società locatrice RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di euro 761.298,00 (corrispondenti a canoni dovuti fino a scadenza naturale del rapporto), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, contenendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria per i danni arrecati dalla conduttrice agli immobili nella misura di euro 55.200,00 (in luogo del maggior importo quantificato dal CTU), importo necessario al ripristino dei locali nella misura riconosciuta dallo stesso consulente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, sostenendo la sussistenza dei gravi motivi ex art. 27 l. 27 luglio 1978 n.392, per il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione, alla luce RAGIONE_SOCIALEe esigenze di razionalizzazione e riduzione dei costi e di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa imposti dall’accordo per il piano di rientro tra la Regione RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE sottoscritto il 17/12/2004 e recepito dalla Regione RAGIONE_SOCIALE con deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale con deliberazione n. 845/2009.
La sentenza di primo grado venne, altresì, gravata con autonoma impugnazione, avente anzi natura di impugnazione principale, anche dalla RAGIONE_SOCIALE, limitatamente alla parte in cui non aveva riconosciuto la domanda risarcitoria nella esatta estensione quantitativa indicata dalla società attrice in primo grado.
Con sentenza n. 290/2021, depositata in data in data 9/3/2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro, previa riunione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni separatamente proposte dalle parti avverso la medesima sentenza, ha rigettato sia l’appello principale c he quello incidentale e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone di ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
11. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. Il motivo è così articolato: <<Il Collegio a pag. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (fascicolo Cassazione) ha testualmente eccepito ' E' inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché dà luogo ad una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALEe allegazioni già offerte al primo Giudice….' . L'azienda invero nel ricorso in appello a pag. 2 ha espressamente evidenziato la parte RAGIONE_SOCIALE sentenza da riformare nel modo di seguito riportato: <>. E di seguito ha spiegato le ragioni di contestazione all’assunto del giudice di primo grado. Pur trattandosi di riproposizione di allegazioni già offerte al primo Giudice, la circostanza non rende inammissibile il ricorso in quanto il secondo grado di giudizio ha come finalità quella di ripercorrere tutte le fasi del giudizio di primo grado. Per come già dichiarato dalla Onorevole Cassazione adita (Cass. 7675/2019) il vigente art. 342 deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere i punti contestati dalla sentenza e le relative doglianze , senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata. Tale principio era stato già affermato dalle S.U. RAGIONE_SOCIALE Cassazione con la sentenza n. 2719 del 16.11.2017. Nella fattispecie l’appello dichiarato inammissibile ha superato la soglia RAGIONE_SOCIALE specificità, avendo l’ASP individuato il punto
RAGIONE_SOCIALE decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica.>>.
Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 legge 27 luglio 1978 n. 392 in relazione all’art. 360 n. 3 ‘, per avere la Corte territoriale erroneamente censurato la carenza di motivazioni RAGIONE_SOCIALE‘intimato recesso anticipato dal rapporto di locazione. In particolare, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 l. 27 luglio 1978 n. 392, de ducendo che, a norma del menzionato articolo è sufficiente che il conduttore manifesti al locatore il grave motivo per cui intende recedere, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto ed economiche. La ricorrente sostiene che, per giurisprudenza conforme di legittimità ‘ il dissesto finanziario di un’amministrazione comunale, facendo sorgere a carico di questa rigidi obblighi di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa, costituisce giusta causa di recesso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALE legge n. 392 del 1978, dal contratto di locazione, stipulato nella qualità di conduttore ed avente ad oggetto un immobile non destinato allo svolgimento di attività istituzionale ‘ (Cass., sez. III, 28/06/2012 n. 10874).
Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.pc.’, deducendo che il fatto notorio va inteso come fatto acquisito alle conoscenze RAGIONE_SOCIALE collettività, sicché la Corte territoriale ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. dichiarando infondato l’appello per non avere l’RAGIONE_SOCIALE ‘spiegata la necessità d i razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘.
Sul primo motivo . Il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che omette di criticare l’intera motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ma ne assume ad oggetto di critica solo la parte iniziale. In tal modo il motivo è inammissibile, in quanto non solo non si correla alla motivazione effettiva (come esige il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, ex multis , in motivazione espressa, sebbene non
massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), ma difetta anche di specificità (come esige il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, ex multis , in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, sempre da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). La Corte territoriale, con riferimento all’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha, infatti, così motivato: ‘ È inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. perché dà luogo ad una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALEe allegazioni già offerte al primo giudice, senza una critica specifica alle motivazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e senza neppure che sia contestata la circostanza che, dopo la cessazione dei rapporti di locazione, la medesima Asp aveva assunto in locazione altri locali da privati nella medesima zona e per le identiche finalità istituzionali cui erano deputati gli immobili oggetto di causa nonostante i dispendiosi interventi di adeguamento effettuati in questi ultimi ‘ (così a p. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza). E’ di palese evi denza che, come emerge dalla riproduzione sopra effettuata il primo motivo non si cura in alcun modo RAGIONE_SOCIALE‘intera motivazione RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, ma solo del suo incipit .
Il secondo e terzo motivo, in quanto criticano la motivazione sul merito RAGIONE_SOCIALE‘appello, aggiunta dalla corte calabra dopo quella di inammissibilità, sono inammissibili, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., sent. n. 3840 del 2007, secondo il quale « Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato RAGIONE_SOCIALE “potestas iudicandi” in relazione al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata » (così Cass., sez. Un., sent. 20/02/2007, n. 3840; conformi Cass., sez. III, ord.
19/09/2022, n. 27388; Cass., sez. I, ord. 16/06/2020, n. 11675; Cass., sez. III, sent. 20/08/2015, n. 17004).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza