Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21788-2019 proposto da:
NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 554/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 1074/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 15.1.2019, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dei
R.G.N. 21788/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
benefici spettanti ai familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere;
che i giudici territoriali hanno rilevato che l’appello si era limitato a riproporre le deduzioni di primo grado, senza affiancare alla parte volitiva alcuna parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a supporto del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che il RAGIONE_SOCIALE, peraltro irregolarmente intimato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non ha svolto attività difensiva;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 15.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266/2005, nonché degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per non avere i giudici te rritoriali deciso il merito RAGIONE_SOCIALE lite ancorché l’appello avesse ritualmente contestato la pronuncia di primo grado; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 414 e 432 c.p.c. e 1362 ss. c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per avere i giudici territoriali errato nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., nonché di omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere i giudici territoriali accolto la sua
domanda conformemente al principio di diritto espresso da Cass. n. 4238 del 2019;
che, con riguardo ai primi due motivi, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. nn. 23834 del 2019 e 3612 del 2022);
che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia di inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare l’idoneità delle seconde ad inficiare la prima e il conseguente errore in procedendo commesso dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.);
che, nella specie, parte ricorrente ha per contro riportato in ricorso solo brevi stralci del proprio atto di appello, senza nemmeno indicare dove la sentenza di primo grado e l’appello medesimo sarebbero in concreto reperibili;
che, anche a voler prescindere dalla conseguente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., la lacunosità del riassunto RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure che emerge dagli stralci del contenuto del gravame non permette a questa Corte di giudicare RAGIONE_SOCIALE
sussistenza o meno dell’ error in procedendo ascritto alla sentenza impugnata;
che i primi due motivi, pertanto, vanno ritenuti inammissibili; che l’inammissibilità dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo, siccome concernente il merito RAGIONE_SOCIALE statuizione di prime cure;
che la conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE sua notificazione, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (così da ult. Cass. n. 6924 del 2020);
che, nulla dovendo conseguentemente pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, va invece dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.2.2024.