Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4618 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 38298 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con i ndicazione dell’indirizzo pec;
– intervenuta avverso la sentenza n. 6458/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023
dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 6458 del 2019 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 8960 del 2019 con cui il Tribunale di Roma aveva, in accoglimento dell’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e dopo aver esteso il contraddittorio a NOME COGNOME, revocato il decreto ingiuntivo da lui ottenuto per l’importo di Euro 100.000, a titolo di restituzione di indebito; pronunciò altresì condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
2.Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con separati controricorsi, a mezzo dello stesso difensore.
In data 10 ottobre 2023 è pervenuta una memoria del Curatore della Liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, (liquidazione dichiarata in pendenza del presente giudizio di legittimità con sentenza del Tribunale di Roma del 16.03.2023 n. 178).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve esaminarsi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi , proposta da entrambi i controricorrenti, non risultando, a loro dire, il rilascio di una valida procura speciale.
L’eccezione è infondata.
Le sezioni unite (v. sentenza n. 36057 del 09/12/2022) hanno affermato che a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Non è rilevante, dunque, che la procura risulti soltanto materialmente congiunta, dovendosi unicamente verificare se sia impossibile, «per evidenza contraria», riferirla al ricorso cui è allegata.
E’ poi intervenuta la recentissima sentenza n. 2075 del 19/01/2024 con cui sempre le Sezioni unite hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla
pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
Venendo al caso in esame, il ricorso è stato notificato con un mandato alle liti rilasciato su foglio separato, ma materialmente congiunto.
La procura è priva di data e di riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimità ed è del seguente tenore:
« il sottoscritto , informato ai sensi dell’articolo 4 terzo comma del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto come da allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed eventuale esecuzione l’AVV_NOTAIO, conferendogli ampio mandato anche di chiamare terzi in causa e in garanzia, di transigere, quietanzare, incassare nella fase esecutiva, nominare sostituti e domiciliatari ».
Come si è detto, la procura comunque è stata notificata contestualmente al ricorso, sicché se ne deve certamente escludere il suo conferimento in un momento successivo alla notificazione del l’atto di impugnazione.
Il dubbio si pone, quindi unicamente sul conferimento in data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello , ma può, ad avviso del Collegio, agevolmente risolversi in senso favorevole alla validità proprio in base al principio di conservazione e al fatto che esiste, nella giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale». (così, in Sez. U n. 36057/2022 cit. e, da ultimo, Sez. U, n. 2077 del 2024).
Del resto -come ricordano sempre le sezioni unite con la sentenza n. 27199/2017 – è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo
costituiscono un’ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come le Sezioni Unite abbiano già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e RAGIONE_SOCIALE contro Italia).
Escluso, perciò, il difetto di ius postulandi , può passarsi all’esame delle singole censure.
3.1. Con il primo motivo, COGNOME ha denunciato, in relazione all’articolo 360 comma I numero 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 secondo comma cod. proc. civ.: la Corte d’Appello non avrebbe esaminato la censura di contraddittorietà e di mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al numero 4, il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per mancata valutazione della prova documentale ex articolo 116 cod. proc. civ..
3.3. Con il terzo motivo, sussunto nei n. 4 e 5, ha sostenuto la nullità della sentenza per violazione del 132 secondo comma per mancata ammissione della chiesta c.t.u.
3.4. Con il quarto motivo, ancora una volta sviluppato in riferimento al n. 4, COGNOME ha denunciato la nullità della sentenza, perché la Corte non avrebbe esaminato alcuni documenti prodotti (le mail).
3.5. Il quinto motivo, articolato in riferimento al numero 3, censura la sentenza per violazione degli art. 2702 e 1988 cod. civ. per mancata valutazione della promessa di pagamento e della ricognizione di debito del 2 febbraio 2012.
3.6. Tutti questi motivi sono evidentemente inammissibili perché il ricorrente omette di considerare che il suo atto di appello non è stato esaminato nel merito, ma è stato giudicato inammissibile per sua formulazione, ex art. 342 cod. proc. civ.
Per principio ormai consolidato, nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l’apprezzamento di merito operato dal giudice d’appello, senza censurare l’ error in procedendo cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello, determinano l’inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell’interesse della parte a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (in ultimo, Sez. 2 – , n. 24550 del 11/08/2023).
3.7 Conseguentemente, pure inammissibile è il sesto motivo, con cui si censura l’«inesatta applicazione dell’articolo 96 cod. proc civ. senza alcuna motivazione», perché la condanna ex art. 96 è stata motivata proprio in riferimento alla ritenuta inammissi bilità dell’appello ‘ le tesi già proposte in primo grado e dibattute in quella sede sono state reiterate in appello senza una specifica argomentazione, tanto da non consentire nemmeno una pronuncia nel merito ‘: v. pag. 6 sentenza impugnata) .
Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile .
Le spese seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del ricorrente COGNOME con unica liquidazione ed aumento in considerazione della sostanziale identità testuale dei due atti difensivi dei controricorrenti (ad eccezione delle pagine 7,8 e 9 del controricorso di COGNOME, proprie della sua posizione processuale); secondo un principio consolidato, infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, allo stesso AVV_NOTAIO che sia per loro costituito è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate); non rileva, invero, la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente soltanto delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a
numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 1, n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 1, n. 518 del 2022).
Va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente per entrambi i controricorrenti in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023 e, a seguito di riconvocazione,