Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Oggetto: contratto di interest rate swap
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37117/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 63/2019, depositata l’8 gennaio 2019 , e l’ordinanza della Corte di appello di Milano n. 347/2019, depositata il 3 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano che , oltre a dichiarare inammissibil e, ai sensi dell’art . 348 bis e ter cod. proc. civ., l’appello della RAGIONE_SOCIALE per la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del contratto di interest rate swap concluso tra le parti e condannato la banca alla restituzione della somma di euro 657.174,41, oltre interessi, aveva dichiarato inefficace il suo appello incidentale in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.;
dalle sentenze impugnate si evince che con l’atto introduttivo del giudizio la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto dichiararsi la nullità o l’inefficacia di tale contratto per assenza del diritto di recesso, indeterminatezza o indeterminabilità del contratto, violazione delle regole e dei principi in materia di intermediazione finanziaria e assenza di causa, con conseguente condanna restitutoria, e, in via subordinata, la risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento della banca e la condanna di que st’ultima al risarcimento dei danni;
la Corte di appello ha dato atto che il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità del contratto per oggetto indeterminabile, avuto riguardo alla mancata specificazione dei criteri di calcolo del cd. mark to market , giudicato elemento essenziale del contratto in quanto caratterizzante il suo oggetto, e condannato la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
ha, quindi, ritenuto che il gravame della RAGIONE_SOCIALE, vertente sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna alla restituzione dei flussi finanziari di debito, fosse manifestamente infondato e che tale ragione imponesse la sua declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis e ter cod. proc. civ., mentre ha dichiarato inefficace l’appello incidentale della banca in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
– le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis , 348 ter e 350 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello emesso l’ordinanza di inammissibilità non in occasione della prima udienza, ma solo all’esito di un’udienza successiva, dopo aver già esaurito i preliminari adempimenti processuali di cui all’art. 350, secondo comma, cod. proc. civ.;
il motivo è fondato;
-in virtù del disposto dell’art. 348 ter , primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., la facoltà per il giudice d’appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’ art. 348 bis cod. proc. civ., l’appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all’udienza di cui all’art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n. 14696);
in particolare, deve ritenersi che siffatta preclusione operi qualora, come nel caso in esame, il giudice di appello, dopo aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell’avvenuto scambio della relativa comparsa, rinvii la causa ad un’udienza successiva;
-l’ inosservanza da parte del giudice di appello di tale limite temporale costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis , primo comma, cod. proc. civ., deducibile per cassazione senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l’inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l’ordinanza predetta (cfr., altresì, Cass. 7 giugno 2021, n. 15786; Cass. 12 febbraio 2021, n.
3642);
-all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui poiché vertenti su questioni strettamente dipendenti, in particolare sulla violazione e falsa applicazione: degli artt. 12 preleggi, 333, 334 secondo comma, 348bis e 348ter , secondo comma, cod. proc. civ., e 3, 24 e 101 Cost, per aver la Corte di appello definito il giudizio con ordinanza di inammissibilità senza esaminare il merito dell’appello incidentale (secondo motivo); della violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 cod. civ. , nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, in relazione all’individuazione del contenuto del contratto dedotto in giudizio (terzo motivo); degli artt. 1325, primo comma, n. 3, e 1346 cod. proc. civ., per aver il Tribunale ritenuto che il cd. RAGIONE_SOCIALE to RAGIONE_SOCIALEet potesse teoricamente integrare l’oggetto del contratto di interest rate swap (quarto motivo); degli artt. 1218, 1321, 1325, 1372, primo comma, 1382 e 1453 cod. civ., 203 t.u.f., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione al ruolo attribuito al cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEet (quinto motivo); degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, nella parte in cui la sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità integrale del contratto e non già quella solo parziale (sesto motivo);
l ‘ordinanza della Corte di appello impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, a quest’ultima , in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 20 dicembre 2023.