Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15629 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4488/2023 R.G. proposto da : avvocato COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso da sé medesimo e da ll’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
COGNOME NOMECOGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE dal quale sono rappresentati e difesi;
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4865/2022 depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che :
1.l’avvocato NOME COGNOME ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per l’importo di 50 .554,89 euro per residuo compenso per prestazioni professionali rese nei confronti degli ingiunti, NOME, NOME e NOME COGNOME. Il decreto fu opposto e fu revocato per avere il giudice adito accertato che la documentazione prodotta dall’avvocato -una serie di email scambiate con gli opponenti – non costituiva prova del fatto che vi fosse stato un accordo sulla quantificazione del residuo compenso per l’importo indicato in decreto. Il Tribunale rideterminò il credito sulla base delle tariffe di cui al dm n. 55/2014 in 10.439,34 euro. L’appello dell’avvocato COGNOME è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza in epigrafe, in riferimento all’art. 342 c.p.c., con la seguente motivazione: ‘L’appellante COGNOME ha prodotto per via telematica una enorme quantità di documenti omettendo di individuare e indicare specificamente anche attraverso la necessaria indicizzazione al fine di consentire la ricerca del coacervo delle produzioni documentali quei documenti soli rilevanti al fine della decisione dai quali si desumerebbero le manifestazioni di volontà dei fratelli COGNOME (di tutti e tre) rivestite dalla necessaria forma scritta (art. 2233, 3° comma, c.c.) tendenti in maniera inequivoca ad accettare le richieste del professionista in ordine alla misura del compenso spettantegli’; COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa
2.l’avvocato sentenza con due motivi su cui ha poi insistito con memoria;
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso.
Considerato che :
1.con il primo motivo di ricorso si denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma n.4, c.p.c. e la
violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il ricorso in dichiarata applicazione dell’art. 342 c.p.c. malgrado che l’atto di appello contenesse la chiara indicazione della parte contestata della sentenza di primo grado e della censura sollevata;
con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto deciso nonché motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, i documenti dai quali emergeva l’accordo sul compenso erano chiaramente elencati a pagina 12 dell’atto di appello e che nell’atto di appello era pure specificato che si trattava dei documenti di cui all’allegato 11 del ricorso per ingiunzione. Si deduce altresì che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non vi era necessità di alcuna ulteriore indicizzazione dei suddetti documenti.
Va preliminarmente osservato che i controricorrenti ripropongono l’eccezione di tardività dell’appello su cui la Corte di Appello si è espressamente pronunciata in termini di infondatezza. L’eccezione, come tale, è inammissibile. I controricorrenti avrebbero potuto contestare tale pronuncia mediante apposito motivo di ricorso incidentale.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati in modo congiunto in quanto, al di là delle rispettive rubriche, convergenti nel denunciare che la Corte di Appello si è sottratta all’obbligo di pronunciarsi sul merito della impugnazione attraverso un ingiustificato riferimento ai requisiti imposti dall’art. 342 c.p.c. ai fini della ammissibilità dell’impugnazione stessa
4.1. I motivi sono fondati.
Ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (nella versione di riferimento ratione temporis ) l’appello doveva, a pena di inammissibilità, contenere ‘l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata’.
Questa Corte (sez. 2 – , ordinanza n.2320 del 25/01/2023) ha precisato che ‘Essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall’art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure’.
La Corte di Appello non ha dichiarato che l’appello sottopostole non conteneva queste indicazioni. Ha dato anzi conto del contrario. Ha tuttavia applicato la sanzione di inammissibilità sul motivo che l’appello non indicava ‘specificamente, anche attraverso la necessaria indicizzazione’, i documenti rilevanti rispetto alla questione controversa costituita dal se fosse stato raggiunto o meno un accordo sulla quantificazione del compenso spettante all’attuale ricorrente.
La norma non impone a pena di inammissibilità che i documenti su cui l’appello si fonda e che, come nella specie, erano stati indicati come documenti prodotti nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione, siano indicati specificamente, tanto meno con apposita indicizzazione.
La Corte di Appello, ingiustificatamente dichiarando l’appello inammissibile, si è di fatto sottratta all’obbligo di pronunciare sul merito dell’appello .
Il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in