Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2241/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOMENOME NOMENOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casalnuovo di Napoli (NA), INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Cosenza, INDIRIZZO
-interventore – avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 981/2019, depositata l’11 giugno 2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata l’11 giugno 201 9, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, pronunciandosi sulla opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato di pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. la somma di euro 269.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitoro, la società, per rate non pagate di un prestito a medio lungo termine, e, gli altri opponenti, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società medesima con la conclusione di tale prestito, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento della minor somma di euro 163.300,01, oltre interessi legali;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva rideterminato la pretesa creditoria in ragione della rilevazione di indebite annotazioni sul conto corrente a estinzione del quale era stato concesso il prestito in oggetto, allegate dagli opponenti a sostegno della domanda riconvenzionale dai medesimi proposta;
ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado, le cui conclusioni erano state fatte proprie dal Tribunale, aveva negato che il tasso soglia in tema di usura fosse stato superato nel corso del rapporto e aveva
provveduto a escludere dal saldo accertato le commissioni di massimo scoperto;
ha, inoltre, aggiunto che le deduzioni degli appellanti concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e dei consumatori, nonché per violazioni della normativa bancaria erano tardive, in quanto proposte solo con la comparsa conclusionale, e, comunque, erano infondate;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, subentrata nelle more del giudizio di appello alla RAGIONE_SOCIALE;
interviene nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, a sua volta mandataria della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito in contestazione;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento nel presente giudizio della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito in contestazione;
infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 23 marzo 2016, n. 5759);
il diritto di intervenire può essere riconosciuto al successore a titolo particolare solo quando non sia costituito il dante causa, pena
un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (cfr. Cass. 1° marzo 2022, n. 6774; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423), ma una siffatta circostanza non ricorre nel caso in esame, in cui il dante causa risulta essersi ritualmente costituito e aver svolto le sue difese;
ciò posto, con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione o falsa applicazione dell’art. 281 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 primo co. n. 5) c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»;
con tale censura contestano la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio ;
sottolineano, in particolare, che, diversamente da quanto rilevato nella sentenza, avevano provveduto, mediante consulenza tecnica di parte, all’indicazione puntuale dei trimestri in relazione ai quali non era stata condotta correttamente la verifica del rispetto del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura;
con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, secondo e terzo commi, l. 10 ottobre 1990, n. 287, per aver la sentenza impugnata escluso la nullità delle clausole delle fideiussioni azionate , rilevabile d’ufficio, benché l’autorità garante avesse accertato la contrarietà alla disciplina antitrust del relativo schema contrattuale, in quanto espressivo di un’intesa restrittiva della concorrenza;
con il terzo motivo si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 33, primo comma, e 34, primo e secondo commi, cod. cons., per aver la Corte di appello omesso di valutare la validità delle fideiussioni alla luce della disciplina prevista a tutela del consumatore; – con il quarto motivo criticano la sentenza di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 116, commi primo e terzo, e 117, commi 1, 4, 6 e 7, t.u.b. e «C.I.C.R. artt. 6 e 7», nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità dei contratti di apertura di credito pur in assenza
della previa pubblicità del TAE e/o del TAEG e dell’indicazione del la periodicità di capitalizzazione di interessi;
-con il quinto motivo lamentano la violazione dell’art. 1, quarto comma, l. 7 marzo 1996, n. 108, e 644 cod. pen., per aver la Corte territoriale ritenuto valida la formula utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio nella verifica del rispetto del tasso soglia usurario e, inoltre, aver negato rilevanza, a tali fini, alla commissione di massimo scoperto;
con il sesto motivo censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 117 bis , commi 1, 2, 3 e 4, t.u.b., nella parte in cui ha ritenuto valida la commissione di massimo scoperto applicata al contratto benché indeterminata;
-con l’ultimo motivo deducono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il mutuo chirografario era stato concluso per azzerare lo scoperto di conto corrente, per cui andava «riclassificato» al tasso legale, e inoltre, era affetto da usura sia originaria, sia sopravvenuta;
il primo motivo è inammissibile, in quanto non è dato comprendere se i ricorrenti abbiano inteso far valere il vizio di violazione o falsa applicazione di legge o quello di omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio;
in ogni caso, può osservarsi che laddove la doglianza avesse a oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 281 cod. proc. civ. la stessa è inammissibile in quanto il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c onsulenza tecnica d’ufficio , atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass. 22 settembre 2017, n. 22799);
del pari inammissibile sarebbe la doglianza anche laddove intesa nel senso di veicolare un vizio motivazionale, stante la preclusione derivante dalla regola della cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348-
ter , quinto comma, cod. proc. civ. e, comunque, la mancata individuazione di un fatto storico asseritamente non esaminato;
il secondo, terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
la Corte di appello ha ritenuto che le questioni prospettate sul punto dagli appellanti non potessero trovare ingresso in quanto tardivamente proposte e, dunque, in contrasto con il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello cui all’art. 345 cod. proc. civ.,
-ha, quindi, osservato che, quand’anche ammissibili, tali considerazioni sarebbero state prive di pregio;
orbene, deve rammentarsi che allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità delle domande sottoposte al suo esame, così privandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito delle stesse, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali devono ritenersi inammissibili le doglianze avverso queste ultime formulate con il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam , senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; successivamente, Cass. 11 ottobre 2022, n. 29529; Cass. 8 giugno 2022, n. 18429);
il quinto motivo è inammissibile;
-la censura non aggredisce puntualmente la ratio decidendi , consistente nella mancata specifica impugnazione della statuizione resa sul punto dal giudice di primo grado, limitandosi a ribadire l’erroneità della formula utilizzata dalla consulente tecnico d’ufficio in primo grado;
in ogni caso, la doglianza si risolve in una critica all’accertamento operato dalla Corte di appello in ordine al fatto che al rapporto dedotto
in giudizio fosse stato applicato un tasso di interesse inferiore rispetto alla soglia prevista ai sensi della l.n. 108 del 1996;
un siffatto accertamento è riservato al giudice di merito e, pertanto, non può essere sindacato in questa sede in relazione al paradigma della violazione o falsa applicazione della legge;
il sesto motivo è inammissibile;
-la questione con esso dedotta relativa all’asserita indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto applicate non risulta essere stata devoluta al giudice di appello, né la stessa è stata oggetto di esame nella sentenza impugnata;
-l’ ultimo motivo è, del pari, inammissibile;
anche in questo caso non vi è sufficiente indicazione del fatto che l’aspetto dedotto dai ricorrenti, relativo alla necessità di valutare l’usurarietà del rapporto a seguito della «riclassificazione al tasso legale» del saldo del conto corrente, sia stato interessato dall’appello interposto;
in proposito, si rammenta che il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio, per cui questa Corte, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 8.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024.