Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8940/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliati per legge in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrente- nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1490/2022 notificata il 22 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2535/19, ha accertato il diritto di NOME COGNOME ad essere nominata dirigente RAGIONE_SOCIALE presso una RAGIONE_SOCIALEe sedi indicate nell’istanza di partecipazione alla procedura di mobilità per l’a.s. 2012/2013, a percepire le eventuali differenze retributive rispetto a quanto spettante ove fosse stata assegnata al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla data del ricorso fino al 31 agosto 2019, e ad ottenere la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, e ha condannato la P.A. a risarcire il danno patrimoniale.
In tale giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimate, mentre sono rimasti contumaci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le Amministrazioni coinvolte hanno proposto appello principale.
NOME COGNOME ha presentato appello incidentale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti contumaci.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1490/22, ha accolto in parte l’appello principale e quello incidentale, rideterminando la somma dovuta a NOME COGNOME ed escludendo l’accertamento del suo diritto a percepire le differenze retributive richieste.
Le Amministrazioni interessate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Affermano che la corte RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere inammissibile il suo primo motivo di appello.
La censura è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., SU, n. 36481 del 13 dicembre 2022).
Pertanto, ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l’onere di denunziare l ‘ errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d ‘ appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 342 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 18776 del 4 luglio 2023).
In particolare, la S.C. ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., integrante error in
procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, n. 3612 del 4 febbraio 2022).
Nella specie, la corte RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello premettendo che il tribunale aveva ritenuto l’operato RAGIONE_SOCIALEa P.A. illegittimo per violazione del criterio meritocratico, in quanto aveva avuto l’effetto di attribuire la preferenza in favore di personale con minore anzianità di servizio coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche sottodimensionate rispetto a quello con maggiore anzianità di servizio e, quindi, maggiore competenza professionale. Dopo avere fatto questa affermazione, ha definito il gravame al riguardo sostenendo che ‘Sul punto nessuna censura è stata avanzata, limitandosi il RAGIONE_SOCIALE a ribadire la correttezza del proprio operato in quanto conforme ai criteri fissati dalla contrattazione collettiva’.
Dalla lettura del ricorso per cassazione e di quello in appello, però, emerge una realtà ben differente.
Le Amministrazioni hanno indicato, innanzitutto, alle pagine 4 e 5 del ricorso per cassazione, la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado
impugnata in appello, riportata nell’atto di gravame nei seguenti termini:
« Nel merito, il ricorso appare fondato sotto il profilo, assorbente, RAGIONE_SOCIALEa violazione del criterio meritocratico sotteso, oltre che alle norme di rango costituzionale ex art. 3, 97 Cost., alla disposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 19 d.lgs. 165/2001 e 9 CCNL area V dirigenza scolastica del 15.7.2010, norme espressamente applicate dall ‘ Amministrazione nella procedura di mobilità impugnata (v. doc. 1,2, fase. parte ricorrente).
Ed invero, il criterio seguito dall ‘ Amministrazione di posporre, nell ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEe sedi disponibili, personale con maggiore anzianità di servizio, il cui contratto era in scadenza e che non aveva richiesto la conferma di sede (ma anzi l ‘ assegnazione di altro incarico, come l ‘ odierna parte ricorrente), in favore di personale con minore anzianità e coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche sottodimensionate -appare illogica e contraria al summenzionato criterio meritocratico, poiché altera illogicamente, violandolo, il criterio RAGIONE_SOCIALEa competenza professionale basato sull ‘ anzianità di servizio.
Nel caso di specie, infatti, è incontroverso che i controinteressati convenuti in giudizio, tutti con minore anzianità di servizio e minor punteggio RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, sono stati preferiti alla medesima nell ‘ assegnazione RAGIONE_SOCIALEe sedi da questa richieste, ubicate presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE (città di residenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente), poiché dapprima l ‘ Amministrazione ha dato precedenza ai dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento – e dunque ai possibili perdenti posto – e poi ha esaminato la posizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la cui domanda è stata valutata nell ‘ ambito di una RAGIONE_SOCIALEe fasi successive. L ‘ ordine di assegnazione previsto dall ‘ art. 11 del citato CCNL, infatti, non poteva essere interpretato nel senso di discriminare i dirigenti con scadenza cli contratto e con maggiore anzianità di servizio, che legittimamente confidavano nell’avvicinamento presso la sede di residenza, anche in considerazione dei principi di competenza
professionale di cui all ‘ art. 19 d.lgs. 165/2001, secondo cui ‘ Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità RAGIONE_SOCIALEa struttura interessata, RAGIONE_SOCIALEe attitudini e RAGIONE_SOCIALEe capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell ‘ amministrazione di appartenenza e RAGIONE_SOCIALEa relativa valutazione, RAGIONE_SOCIALEe specifiche competenze organizzative possedute, nonché RAGIONE_SOCIALEe esperienze di direzione eventualmente maturate all ‘ estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento RAGIONE_SOCIALE ‘incarico’, nonché di cui all’ art. 9 del CCNL – area V – Dirigenza Scolastica del 15.7.2010, in materia di mutamenti degli incarichi, espressamente richiamato, quale disciplina applicabile ai fini qui in esame, dalla nota RAGIONE_SOCIALEa Direzione Generale del RAGIONE_SOCIALE del 13.6.2012 (doc. 1, fase. ricorrente).
Quest ‘ ultima, peraltro, aveva evidenziato che i dirigenti scolastici RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche sottodimensionate avrebbero avuto titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interRAGIONE_SOCIALE successivamente agli altri dirigenti. Va pertanto accertato il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente di essere assegnata presso una RAGIONE_SOCIALEe sedi site in RAGIONE_SOCIALE indicate nell ‘ istanza presentata in data 2 luglio 2012 » .
Inoltre, nel ricorso per cassazione hanno indicato, alla pagina 5, il contenuto del l’intestazione del loro primo motivo di appello, concernente proprio il passaggio RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado sopra riportato, con il quale si erano dolute RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del CCNL RAGIONE_SOCIALE V, sottoscritto l’11 aprile 2006 – per la precisazione, detta intestazione così recita: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELLE DISPOSIZIONI NEGOZIALI CONTENUTE NEGLI ARTT. 6 E 9 DEL CCNL AREA V DEL 15.7.2010 E NELL’ART. 11 DEL CCNL DELL’11.4.2006 (ATTUALMENTE IN VIGORE), NONCHÉ NELLA NOTA MINISTERIALE PROT. N. 4488 DEL 13.6.2012 -così
evidenziando l’oggetto del gravame e imponendo alla corte RAGIONE_SOCIALE di valutare il significato RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del CCNL richiamate.
Dal ricorso per cassazione si ricava, poi, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe pagine da 6 ad 8, che esse avevano contestato in appello la sentenza di prime cure nei seguenti termini:
« Invero, le operazioni di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2012/2013 trovano la propria disciplina nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, nelle disposizioni negoziali contenute negli artt. 6 e 9 del CCNL RAGIONE_SOCIALE V del 15.7.2010 e nell’art. 11 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2006 (attualmente in vigore), nonché nella nota ministeriale prot. n. 4488 del 13.6.2012 (all. 2). Nello specifico, in conformità al disposto di cui al punto b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 5 del citato CCNL, la nota ministeriale prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 13.06.2012, ha precisato che i Dirigenti destinatari RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di razionalizzazione dovessero partecipare ad una fase prioritaria rispetto ai Dirigenti ricadenti nelle altre fasi.
Con circolare n. prot. 11458 del 28.6.2012 (all. 3), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha specificato le singole fasi dei movimenti, fornendo indicazioni circa modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande, criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, preferenze di sede e titoli di precedenza.
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la ricorrente, avendo presentato istanza di mutamento di incarico in scadenza di contratto al 31.8.2012, rientrava nella fase 4) indicata nella citata circolare (che a sua volta richiama le fasi previste nell’art. 11 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2006) e cioè ‘conferimento di nuovo incarico ed assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando e utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero’.
La stessa, dunque, avrebbe potuto ottenere la mobilità solo se, dopo l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe prime 3 fasi, fossero residuate sedi tra
quelle espressamente richieste, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
In particolare, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, tutte istituzioni scolastiche site in RAGIONE_SOCIALE, sono state assegnate rispettivamente ai Dirigenti scolastici COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto le stesse partecipavano alla fase 2 (‘assegnazione di nuovo incarico ai Dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche’) RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità.
Si evidenzia, peraltro, che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, originariamente assegnato alla AVV_NOTAIO.ssa COGNOME, è stato successivamente assegnato al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, anch’egli Dirigente RAGIONE_SOCIALE coinvolto nelle operazioni di dimensionamento, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riscontrata fondatezza del reclamo proposto dallo stesso.
I predetti Dirigenti, controinteressati, hanno dunque partecipato in una fase (n. 2) RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità precedente rispetto a quella in cui partecipava la AVV_NOTAIO.ssa COGNOME NOME (fase n. 4).
Al riguardo, si precisa quanto segue.
Le sedi di titolarità dei predetti Dirigenti Scolastici, per effetto RAGIONE_SOCIALEa L. n. 111/2011 relativa al piano di dimensionamento e razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa rete scolastica, hanno subìto, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, un processo di fusione con altre istituzioni scolastiche, con conseguente soppressione del relativo posto dirigenziale.
In conseguenza di ciò, i contratti dei AVV_NOTAIO.ri COGNOME, COGNOME e COGNOME sono stati risolti di diritto, con la conseguenza che gli stessi hanno dovuto presentare istanza di mobilità per l’a.s. 2012/2013, partecipando, come detto, alla fase 2) RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità (assegnazione di nuovo incarico ai Dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche).
Legittimame nte, pertanto, l’Amministrazione ha assegnato le istituzioni scolastiche richieste dall’odierna appellata ai predetti professori.
Non possono, dunque, condividersi le argomentazioni di parte ricorrente, accolte dal Giudice di prime cure, secondo cui ‘L’amministrazione resistente ha attuato un procedimento palesemente discriminatorio che non trova alcun fondamento normativo, né giustificazione’.
Le operazioni contestate con l’odierno ricorso sono state, infatti, compiute in piena conformità a quanto previsto dalla circolare ministeriale prot. n. 4488 del 13.6.2012 relativa alle operazioni di mobilità per l’anno RAGIONE_SOCIALE 2012/13 la quale, nel fornire indicazioni circa lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe stesse, ha precisato che l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – RAGIONE_SOCIALE V RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2006, con le specificazioni resesi necessarie a seguito RAGIONE_SOCIALEe operazioni di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa rete scolastica.
La predetta circolare, dunque, richiama quanto contenuto nell’art. 11, comma 5, del RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto l’11.4.2006, ancora in vigore non essendo stato modificato dal successivo.
Il comma 5 del citato art. 11 afferma testualmente che ‘L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
conferma degli incarichi ricoperti;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali (…);
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
nuovo incarico per mobilità professionale;
mobilità interRAGIONE_SOCIALE.’
In conformità al citato articolo del CCNL, che prevede una precedenza, nell’assegnazione degli incarichi, per i dirigenti soggetti a ristrutturazione e riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio dirigenziale (punto b), rispetto ai dirigenti in scadenza di contratto (punto c), il RAGIONE_SOCIALE ha specificato che i dirigenti destinatari RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di razionalizzazione (L. n. 111/2011) dovessero partecipare ad una fase prioritaria rispetto ai dirigenti in scadenza di contratto.
Ciò in quanto, rispetto a questi ultimi, i dirigenti destinatari RAGIONE_SOCIALEe norme in materia di razionalizzazione dovevano considerarsi perdenti posto per il venir meno RAGIONE_SOCIALEa propria sede di titolarità.
In considerazione RAGIONE_SOCIALEe citate indicazioni ministeriali, l’Amministrazione, nello specificare le singole fasi RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità nella più volte citata circolare prot. n. 11458 del 28.6.2012, ha, pertanto, inserito la categoria dei dirigenti coinvolti nelle operazioni di razionalizzazione (ipotesi di fusione e accorpamento RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche e ipotesi di sottodimensionamento RAGIONE_SOCIALEe stesse) nelle fasi 2 e 3, fasi antecedenti rispetto a quella in cui ha partecipato l’appellata e, come detto, relativa ai dirigenti in scadenza di contratto (fase 4). Come espressamente previsto nella predetta circolare, infatti, nella fase 4 avevano titolo a partecipare, tra gli altri, i dirigenti in scadenza di contratto al 31.8.2012 e proprio in tale fase è stata valutata la domanda RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente. Posta, dunque, la diversità di fasi, del tutto irrilevanti risultano le affermazioni contenute in sentenza in relazione alla propria maggiore esperienza professionale e correlativamente alla minore anzianità di ruolo dei controinteressati, atteso che, come espressamente chiarito dalla circolare nella sezione ‘criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALEa domanda’, l’anzianità di servizio nel ruolo e le competenze maturate costituivano, insieme ad altri elementi, criteri di valutazione solo ‘all’interno di ciascuna fase di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni’.
Allo stesso modo, ai beneficiari RAGIONE_SOCIALEa legge n. 104/92 (tra cui il AVV_NOTAIOCOGNOME COGNOME) è stata riconosciuta una priorità nella scelta RAGIONE_SOCIALEa sede solo nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa singola fase di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni,
per cui del tutto inconferenti risultano le eccezioni di controparte in merito alla precedenza riconosciuta al riguardo al predetto professore, stante la diversità di fasi.
I n considerazione RAGIONE_SOCIALEe diverse fasi a cui hanno partecipato l’appellata e i controinteressati, non sussisteva, inoltre, quella parità di condizioni ai fini del riconoscimento di una ‘priorità a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta’, cui fa riferimento parte ricorrente, senza considerare peraltro che anche la AVV_NOTAIO.ssa COGNOME e il AVV_NOTAIO. COGNOME avevano manifestato tale impegno.
Legittimamente, dunque, l’Amministrazione non ha proceduto all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO.NOME COGNOME, non residuando, come detto, sedi disponibili tra quelle richieste dopo l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe prime 3 fasi di mobilità, con conseguente conferma RAGIONE_SOCIALEa stessa nella propria precedente sede di titolarità (all. 4) al fine di garantire una continuità nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come l’RAGIONE_SOCIALE Scolastico, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe operazioni di mobilità, pur disponendo di quella discrezionalità che connota ogni attività amministrativa (la citata circolare sulla mobilità, infatti, fa salva ‘la facoltà di questa Direzione Generale di procedere comunque al mutamento di incarico per esigenze RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione’), si è attenuto alle indicazioni e ai criteri oggettivi fornite dalla citata circolare e del CCNL che stabilisce l’ordine di preferenza da seguire, con conseguente piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Per quanto sopra esposto, il Giudice RAGIONE_SOCIALEe prime cure è incorso in errore nel ritenere che in sede di mobilità di Dirigenti Scolastici l’RAGIONE_SOCIALE dovesse valutare prioritariamente la condizione di scadenza di contratto e la maggiore anzianità di servizio.
Invero, i predetti sono solo alcuni dei parametri che entrano in gioco nelle operazioni di mobilità.
Infatti, come lo stesso art. 11 del CCNL più volte citato, unitamente alle note ministeriali 4488 del 13.06.2012 e 11458 del 28.06.2012 danno priorità nelle operazioni di mobilità, ai Dirigenti scolastici i cui istituti scolastici risultano cessati ed accorpati a altre Istituzioni scolastiche, equiparando il trattamento di tali Dirigenti alla stregua di personale ‘perdente posto’ che pertanto gode di maggiore priorità nel ricollocamento per mobilità presso altra sede, scavalcando in tal modo dirigenti con maggiore anzianità di servizio.
Pertanto la sentenza di primo grado impugnata appare frutto di una errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa da parte del Giudice di primo grado ».
Si tratta di contestazioni complesse e articolate che, anche se, nella sostanza, riproducevano il contenuto RAGIONE_SOCIALEe difese di primo grado, imponevano alla corte RAGIONE_SOCIALE una risposta nel merito.
D’altronde, nessuna disposizione del codice di rito impedisce all’appellante di ‘ribadire la correttezza del proprio operato’ e il richiamo dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva, spiegato nei termini sopra indicati, precludeva una pronuncia di inammissibilità del motivo.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione