Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15290 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15290 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8940/2023 R.G. proposto da:
Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e Ambito territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOMECOGNOME -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1490/2022 notificata il 22 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2535/19, ha accertato il diritto di NOME COGNOME ad essere nominata dirigente scolastico presso una delle sedi indicate nell’istanza di partecipazione alla procedura di mobilità per l’a.s. 2012/2013, a percepire le eventuali differenze retributive rispetto a quanto spettante ove fosse stata assegnata al liceo COGNOME di Catania dalla data del ricorso fino al 31 agosto 2019, e ad ottenere la ricostruzione della carriera, e ha condannato la P.A. a risarcire il danno patrimoniale.
In tale giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimate, mentre sono rimasti contumaci NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME
Le Amministrazioni coinvolte hanno proposto appello principale.
NOME COGNOME ha presentato appello incidentale.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti contumaci.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1490/22, ha accolto in parte l’appello principale e quello incidentale, rideterminando la somma dovuta a NOME COGNOME ed escludendo l’accertamento del suo diritto a percepire le differenze retributive richieste.
Le Amministrazioni interessate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Affermano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il suo primo motivo di appello.
La censura è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., SU, n. 36481 del 13 dicembre 2022).
Pertanto, ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l’onere di denunziare l ‘ errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d ‘ appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell ‘ art. 342 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 18776 del 4 luglio 2023).
In particolare, la S.C. ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in
procedendo , che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, n. 3612 del 4 febbraio 2022).
Nella specie, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello premettendo che il tribunale aveva ritenuto l’operato della P.A. illegittimo per violazione del criterio meritocratico, in quanto aveva avuto l’effetto di attribuire la preferenza in favore di personale con minore anzianità di servizio coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate rispetto a quello con maggiore anzianità di servizio e, quindi, maggiore competenza professionale. Dopo avere fatto questa affermazione, ha definito il gravame al riguardo sostenendo che ‘Sul punto nessuna censura è stata avanzata, limitandosi il Ministero a ribadire la correttezza del proprio operato in quanto conforme ai criteri fissati dalla contrattazione collettiva’.
Dalla lettura del ricorso per cassazione e di quello in appello, però, emerge una realtà ben differente.
Le Amministrazioni hanno indicato, innanzitutto, alle pagine 4 e 5 del ricorso per cassazione, la parte della sentenza di primo grado
impugnata in appello, riportata nell’atto di gravame nei seguenti termini:
« Nel merito, il ricorso appare fondato sotto il profilo, assorbente, della violazione del criterio meritocratico sotteso, oltre che alle norme di rango costituzionale ex art. 3, 97 Cost., alla disposizione dell ‘ art. 19 d.lgs. 165/2001 e 9 CCNL area V dirigenza scolastica del 15.7.2010, norme espressamente applicate dall ‘ Amministrazione nella procedura di mobilità impugnata (v. doc. 1,2, fase. parte ricorrente).
Ed invero, il criterio seguito dall ‘ Amministrazione di posporre, nell ‘ assegnazione delle sedi disponibili, personale con maggiore anzianità di servizio, il cui contratto era in scadenza e che non aveva richiesto la conferma di sede (ma anzi l ‘ assegnazione di altro incarico, come l ‘ odierna parte ricorrente), in favore di personale con minore anzianità e coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate -appare illogica e contraria al summenzionato criterio meritocratico, poiché altera illogicamente, violandolo, il criterio della competenza professionale basato sull ‘ anzianità di servizio.
Nel caso di specie, infatti, è incontroverso che i controinteressati convenuti in giudizio, tutti con minore anzianità di servizio e minor punteggio della ricorrente, sono stati preferiti alla medesima nell ‘ assegnazione delle sedi da questa richieste, ubicate presso il Comune di Catania (città di residenza della ricorrente), poiché dapprima l ‘ Amministrazione ha dato precedenza ai dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento – e dunque ai possibili perdenti posto – e poi ha esaminato la posizione della ricorrente, la cui domanda è stata valutata nell ‘ ambito di una delle fasi successive. L ‘ ordine di assegnazione previsto dall ‘ art. 11 del citato CCNL, infatti, non poteva essere interpretato nel senso di discriminare i dirigenti con scadenza cli contratto e con maggiore anzianità di servizio, che legittimamente confidavano nell’avvicinamento presso la sede di residenza, anche in considerazione dei principi di competenza
professionale di cui all ‘ art. 19 d.lgs. 165/2001, secondo cui ‘ Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell ‘ amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all ‘ estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell ‘incarico’, nonché di cui all’ art. 9 del CCNL – area V – Dirigenza Scolastica del 15.7.2010, in materia di mutamenti degli incarichi, espressamente richiamato, quale disciplina applicabile ai fini qui in esame, dalla nota della Direzione Generale del MIUR del 13.6.2012 (doc. 1, fase. ricorrente).
Quest ‘ ultima, peraltro, aveva evidenziato che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche sottodimensionate avrebbero avuto titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale successivamente agli altri dirigenti. Va pertanto accertato il diritto della parte ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi site in Catania indicate nell ‘ istanza presentata in data 2 luglio 2012 » .
Inoltre, nel ricorso per cassazione hanno indicato, alla pagina 5, il contenuto del l’intestazione del loro primo motivo di appello, concernente proprio il passaggio della decisione di primo grado sopra riportato, con il quale si erano dolute della violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 11 del CCNL Area V, sottoscritto l’11 aprile 2006 – per la precisazione, detta intestazione così recita: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELLE DISPOSIZIONI NEGOZIALI CONTENUTE NEGLI ARTT. 6 E 9 DEL CCNL AREA V DEL 15.7.2010 E NELL’ART. 11 DEL CCNL DELL’11.4.2006 (ATTUALMENTE IN VIGORE), NONCHÉ NELLA NOTA MINISTERIALE PROT. N. 4488 DEL 13.6.2012 -così
evidenziando l’oggetto del gravame e imponendo alla corte territoriale di valutare il significato delle disposizioni del CCNL richiamate.
Dal ricorso per cassazione si ricava, poi, dalla lettura delle pagine da 6 ad 8, che esse avevano contestato in appello la sentenza di prime cure nei seguenti termini:
« Invero, le operazioni di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2012/2013 trovano la propria disciplina nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, nelle disposizioni negoziali contenute negli artt. 6 e 9 del CCNL Area V del 15.7.2010 e nell’art. 11 del CCNL dell’11.4.2006 (attualmente in vigore), nonché nella nota ministeriale prot. n. 4488 del 13.6.2012 (all. 2). Nello specifico, in conformità al disposto di cui al punto b) dell’art. 11, comma 5 del citato CCNL, la nota ministeriale prot. n. 4488 del 13.06.2012, ha precisato che i Dirigenti destinatari delle norme in materia di razionalizzazione dovessero partecipare ad una fase prioritaria rispetto ai Dirigenti ricadenti nelle altre fasi.
Con circolare n. prot. 11458 del 28.6.2012 (all. 3), l’Ufficio regionale ha specificato le singole fasi dei movimenti, fornendo indicazioni circa modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione delle stesse, preferenze di sede e titoli di precedenza.
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la ricorrente, avendo presentato istanza di mutamento di incarico in scadenza di contratto al 31.8.2012, rientrava nella fase 4) indicata nella citata circolare (che a sua volta richiama le fasi previste nell’art. 11 del CCNL dell’11.4.2006) e cioè ‘conferimento di nuovo incarico ed assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando e utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero’.
La stessa, dunque, avrebbe potuto ottenere la mobilità solo se, dopo l’espletamento delle prime 3 fasi, fossero residuate sedi tra
quelle espressamente richieste, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
In particolare, il Liceo Classico ‘Mario COGNOME‘, il Liceo Scientifico ‘Boggio Lera’ ed il Liceo Scientifico ‘INDIRIZZO‘, tutte istituzioni scolastiche site in Catania, sono state assegnate rispettivamente ai Dirigenti scolastici COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME in quanto le stesse partecipavano alla fase 2 (‘assegnazione di nuovo incarico ai Dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche’) delle operazioni di mobilità.
Si evidenzia, peraltro, che il Liceo Classico ‘Mario COGNOME‘ di Catania, originariamente assegnato alla Prof.ssa COGNOME, è stato successivamente assegnato al Prof. NOME COGNOME COGNOME anch’egli Dirigente scolastico coinvolto nelle operazioni di dimensionamento, a seguito della riscontrata fondatezza del reclamo proposto dallo stesso.
I predetti Dirigenti, controinteressati, hanno dunque partecipato in una fase (n. 2) delle operazioni di mobilità precedente rispetto a quella in cui partecipava la Prof.ssa COGNOME NOME (fase n. 4).
Al riguardo, si precisa quanto segue.
Le sedi di titolarità dei predetti Dirigenti Scolastici, per effetto della L. n. 111/2011 relativa al piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, hanno subìto, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, un processo di fusione con altre istituzioni scolastiche, con conseguente soppressione del relativo posto dirigenziale.
In conseguenza di ciò, i contratti dei Prof.ri COGNOME COGNOME e COGNOME sono stati risolti di diritto, con la conseguenza che gli stessi hanno dovuto presentare istanza di mobilità per l’a.s. 2012/2013, partecipando, come detto, alla fase 2) delle operazioni di mobilità (assegnazione di nuovo incarico ai Dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche).
Legittimame nte, pertanto, l’Amministrazione ha assegnato le istituzioni scolastiche richieste dall’odierna appellata ai predetti professori.
Non possono, dunque, condividersi le argomentazioni di parte ricorrente, accolte dal Giudice di prime cure, secondo cui ‘L’amministrazione resistente ha attuato un procedimento palesemente discriminatorio che non trova alcun fondamento normativo, né giustificazione’.
Le operazioni contestate con l’odierno ricorso sono state, infatti, compiute in piena conformità a quanto previsto dalla circolare ministeriale prot. n. 4488 del 13.6.2012 relativa alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2012/13 la quale, nel fornire indicazioni circa lo svolgimento delle stesse, ha precisato che l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. – Area V dell’11 aprile 2006, con le specificazioni resesi necessarie a seguito delle operazioni di razionalizzazione della rete scolastica.
La predetta circolare, dunque, richiama quanto contenuto nell’art. 11, comma 5, del C.C.N.L. Area V, sottoscritto l’11.4.2006, ancora in vigore non essendo stato modificato dal successivo.
Il comma 5 del citato art. 11 afferma testualmente che ‘L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
conferma degli incarichi ricoperti;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali (…);
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
nuovo incarico per mobilità professionale;
mobilità interregionale.’
In conformità al citato articolo del CCNL, che prevede una precedenza, nell’assegnazione degli incarichi, per i dirigenti soggetti a ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale (punto b), rispetto ai dirigenti in scadenza di contratto (punto c), il Ministero ha specificato che i dirigenti destinatari delle norme in materia di razionalizzazione (L. n. 111/2011) dovessero partecipare ad una fase prioritaria rispetto ai dirigenti in scadenza di contratto.
Ciò in quanto, rispetto a questi ultimi, i dirigenti destinatari delle norme in materia di razionalizzazione dovevano considerarsi perdenti posto per il venir meno della propria sede di titolarità.
In considerazione delle citate indicazioni ministeriali, l’Amministrazione, nello specificare le singole fasi delle operazioni di mobilità nella più volte citata circolare prot. n. 11458 del 28.6.2012, ha, pertanto, inserito la categoria dei dirigenti coinvolti nelle operazioni di razionalizzazione (ipotesi di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche e ipotesi di sottodimensionamento delle stesse) nelle fasi 2 e 3, fasi antecedenti rispetto a quella in cui ha partecipato l’appellata e, come detto, relativa ai dirigenti in scadenza di contratto (fase 4). Come espressamente previsto nella predetta circolare, infatti, nella fase 4 avevano titolo a partecipare, tra gli altri, i dirigenti in scadenza di contratto al 31.8.2012 e proprio in tale fase è stata valutata la domanda dell’odierna ricorrente. Posta, dunque, la diversità di fasi, del tutto irrilevanti risultano le affermazioni contenute in sentenza in relazione alla propria maggiore esperienza professionale e correlativamente alla minore anzianità di ruolo dei controinteressati, atteso che, come espressamente chiarito dalla circolare nella sezione ‘criteri di valutazione della domanda’, l’anzianità di servizio nel ruolo e le competenze maturate costituivano, insieme ad altri elementi, criteri di valutazione solo ‘all’interno di ciascuna fase di svolgimento delle operazioni’.
Allo stesso modo, ai beneficiari della legge n. 104/92 (tra cui il Prof. COGNOME) è stata riconosciuta una priorità nella scelta della sede solo nell’ambito della singola fase di svolgimento delle operazioni,
per cui del tutto inconferenti risultano le eccezioni di controparte in merito alla precedenza riconosciuta al riguardo al predetto professore, stante la diversità di fasi.
I n considerazione delle diverse fasi a cui hanno partecipato l’appellata e i controinteressati, non sussisteva, inoltre, quella parità di condizioni ai fini del riconoscimento di una ‘priorità a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta’, cui fa riferimento parte ricorrente, senza considerare peraltro che anche la Prof.ssa COGNOME e il Prof. COGNOME avevano manifestato tale impegno.
Legittimamente, dunque, l’Amministrazione non ha proceduto all’accoglimento della domanda della Prof.ssa COGNOME non residuando, come detto, sedi disponibili tra quelle richieste dopo l’espletamento delle prime 3 fasi di mobilità, con conseguente conferma della stessa nella propria precedente sede di titolarità (all. 4) al fine di garantire una continuità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come l’Ufficio Scolastico, nell’ambito delle operazioni di mobilità, pur disponendo di quella discrezionalità che connota ogni attività amministrativa (la citata circolare sulla mobilità, infatti, fa salva ‘la facoltà di questa Direzione Generale di procedere comunque al mutamento di incarico per esigenze dell’Amministrazione’), si è attenuto alle indicazioni e ai criteri oggettivi fornite dalla citata circolare e del CCNL che stabilisce l’ordine di preferenza da seguire, con conseguente piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Per quanto sopra esposto, il Giudice delle prime cure è incorso in errore nel ritenere che in sede di mobilità di Dirigenti Scolastici l’Ufficio dovesse valutare prioritariamente la condizione di scadenza di contratto e la maggiore anzianità di servizio.
Invero, i predetti sono solo alcuni dei parametri che entrano in gioco nelle operazioni di mobilità.
Infatti, come lo stesso art. 11 del CCNL più volte citato, unitamente alle note ministeriali 4488 del 13.06.2012 e 11458 del 28.06.2012 danno priorità nelle operazioni di mobilità, ai Dirigenti scolastici i cui istituti scolastici risultano cessati ed accorpati a altre Istituzioni scolastiche, equiparando il trattamento di tali Dirigenti alla stregua di personale ‘perdente posto’ che pertanto gode di maggiore priorità nel ricollocamento per mobilità presso altra sede, scavalcando in tal modo dirigenti con maggiore anzianità di servizio.
Pertanto la sentenza di primo grado impugnata appare frutto di una errata applicazione della normativa da parte del Giudice di primo grado ».
Si tratta di contestazioni complesse e articolate che, anche se, nella sostanza, riproducevano il contenuto delle difese di primo grado, imponevano alla corte territoriale una risposta nel merito.
D’altronde, nessuna disposizione del codice di rito impedisce all’appellante di ‘ribadire la correttezza del proprio operato’ e il richiamo dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva, spiegato nei termini sopra indicati, precludeva una pronuncia di inammissibilità del motivo.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione