Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12307 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
VENDITA
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere Ud. 09/04/2024
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29753/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 749/2019 depositata il 07/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso; udito l’AVV_NOTAIO per la Società controricorrente;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 33000, oltre interessi e rivalutazione a titolo di pagamento del residuo prezzo per la fornitura di una macchina fardellatrice nonché di dollari 15.747 quale corrispettivo per gli interventi effettuati dai propri tecnici.
La società RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi in giudizio eccepiva l’inadempimento della società attrice per l’inidoneità del macchinario all’uso cui era destinato presso il cliente finale americano RAGIONE_SOCIALE e, inoltre, svolgeva domanda riconvenzionale per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice con condanna della medesima alla restituzione di quanto corrisposto, nonché al pagamento delle spese accessorie di recupero e deposito del macchinario, al risarcimento del mancato guadagno e al risarcimento del danno alla reputazione e all’immagine.
Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta dalla COGNOME e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
La COGNOME si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto.
La Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello. In particolare, evidenziava che la prova dell’inadempimento gravava sul debitore e che, per la verifica dell’idoneità della macchina all’uso cui era destinata, doveva farsi riferimento alle pattuizioni intervenute tra le parti. Il rapporto trovava la sua fonte negoziale nella conferma dell’ordine n.NUMERO_DOCUMENTO. Tale documento prevedeva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE alcuni specifici adempimenti necessari per consentire la regolazione, l’adattamento della macchina fardellatrice alle specifiche richieste del cliente RAGIONE_SOCIALE relativamente alla campionatura per lo studio formati mentre erano espressamente esclusi l’installazione e collaudo. Emergeva dunque la consapevolezza da parte dei contraenti della necessità della cooperazione di entrambi ai fini del raggiungimento dello scopo prefisso, trattandosi nella fattispecie di un macchinario necessitante di specifici adattamenti progettuali ed esecutivi ai fini della sua funzionalità e della necessità di procedere alla verifica del corretto funzionamento in continuo una volta inserita la macchina nel ciclo produttivo.
Alla luce di tali considerazioni, posto che l’esito positivo del pre-collaudo in officina non poteva assurgere a piena accettazione del bene con esclusione della garanzia per i vizi assumeva rilievo decisivo l’ampiezza dell’obbligazione deAVV_NOTAIOa nel contratto con la clausola franco fabbrica o comprendente la verifica della piena funzionalità in esercizio della macchina.
Secondo la Corte d’Appello, la pattuizione franco fabbrica era estranea alla struttura tipica del sinallagma del contratto di compravendita e non poteva derogare i principi generali sui vizi e sulle funzionalità della cosa compravenduta nel limitare la responsabilità del venditore nei confronti dell’acquirente. Detta clausola nella condivisa consapevolezza delle parti della necessità di procedere a verifica e messa a punto del macchinario in esercizio nella linea di produzione al fine di testare l’effettiva funzionalità del dispositivo non poteva mutare l’ampiezza dell’obbligazione deAVV_NOTAIOa nel contratto lasciando intatta la garanzia del venditore nei confronti dell’acquirente. In conclusione, doveva ritenersi che la RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta a garantire il funzionamento del macchinario una volta inserito nella linea produttiva del cliente finale.
Sulla base di tale premessa, assumeva rilievo decisivo stabilire la legittimità del rifiuto posto da COGNOME ad intervenire in loco sul presupposto dell’allegato mancato pagamento da parte di COGNOME del residuo prezzo della fornitura del macchinario
Secondo la Corte d’Appello, il mancato intervento di COGNOME presso la stabilimento del cliente finale per mettere in atto le prevedibili operazioni di settaggio per adeguare i parametri di funzionamento del macchinario alla linea produttiva interferiva sul sinallagma contrattuale in modo più grave del mancato pagamento da parte dell’acquirente del residuo saldo, con un’incidenza maggiore in ragione dell’importanza rivestita dall’adempimento per COGNOME in relazione al cliente finale americano. Pertanto, il rifiuto opposto da COGNOME doveva ritenersi non in linea con il paradigma di cui all’articolo 1460, secondo comma, c.c. configurando la conAVV_NOTAIOa tenuta dalla COGNOME inadempimento contrattuale la cui
gravità era tale da impedire la realizzabilità dell’intento perseguito dalle parti con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte d’Appello, infine, rigettava i motivi di appello relativi alla richiesta di pagamento di somme a titolo di intervento extra contratto e di risarcimento del danno.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza.
La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e, con memoria depositata in prossimità dell’udienza , ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1492 e 2697 c.c.
Con la censura in esame parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione del riparto dell’onere probatorio e richiama la sentenza delle Sezioni Unite che ha evidenziato come gravi sul compratore, che eserciti anche in via riconvenzionale l’azione di risoluzione del contratto ex articolo 1492 c.c., l’onere di puntualmente dimostrare l’esistenza degli specifici vizi e difetti del bene oggetto di compravendita. Nella specie le domande formulate da COGNOME non avevano alcun supporto probatorio, non essendo in alcun modo dimostrato la sussistenza di difetti della macchina LFT tali da comprometterne la funzionalità.
A parere della ricorrente le risultanze istruttorie hanno dimostrato il buon funzionamento della macchina e l’avvenuta esecuzione con successo degli aggiustamenti dei settaggi necessari nella fase iniziale di messa a punto. In tal senso parte ricorrente
richiama la consulenza tecnica i certificati di collaudo e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di interrogatorio libero.
1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.3 Il collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura che in via preliminare ha evidenziato come il caso di specie riguardi un macchinario necessitante di specifici adattamenti ai fini della corretta funzionalità e di verifiche da effettuare continuamente una volta inserito nella linea produttiva. Tali verifiche, ai sensi della clausola 6.8 contenuta nel contratto, potevano essere realizzate soltanto dalla ricorrente (venditrice) obbligata ad intervenire per eventuali malfunzionamenti.
Nelle sue conclusioni il P.G., premette che la controversia ha avuto origine da ll’omesso intervento manutentivo della ricorrente motivato dal mancato pagamento del prezzo residuo da parte dell’acquirente , la Corte territoriale ha dovuto soppesare i reciproci inadempimenti, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., accertando la maggior rilevanza della conAVV_NOTAIOa realizzata dalla ricorrente, in ragione della natura del bene e degli accordi delle parti (pagina 5, quarto cpv, della sentenza).
Infatti , all’esito degli accertamenti peritali effettuati per verificare la funzionalità del macchinario e l’esistenza dei vizi lamentati dal compratore, il giudice di merito ha ritenuto più grave il mancato intervento della ricorrente, motivando la propria decisione, sul presupposto che «il rifiuto opposto da COGNOME (ricorrente) deve ritenersi non in linea con il paradigma di cui all’art. 1460, secondo comma, c.c., configurando la conAVV_NOTAIOa tenuta dall’odierna appellata inadempimento contrattuale, la cui gravità,
tale da impedire la realizzabilità dell’intento perseguito dalle parti con il contratto, raggiunge l’intensità richiesta dall’art. 1455 c.c., con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto, e conferma dell’impugnata sentenza sul punto .
Rileva l’Ufficio di Procura che t ale motivazione è conforme alla regola exceptio non rite adimpleti contractus , secondo cui in tal caso l’inadempimento contrattuale si fonda su due caratteristiche: l’inadempimento (anche) dell’altra parte e la loro oggettiva proporzionalità rispetto al sinallagma contrattuale (ord. 26 maggio 2022, n. 17020).
Sulla base di tali premesse, il P.G. ritiene che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata dal ricorrente non trovi riscontro nel caso di specie dal momento che, all’esito degli accertamenti peritali e del contenuto degli accordi raggiunti dalle parti, la ricorrentevenditrice risulta l’unico soggetto avente la disponibilità e il diritto di intervenire sul bene oggetto di causa, anche per verificare l’esistenza dei vizi lamentati dal compratore. Dunque, la decisione della Corte territoriale si presenta conforme alla disciplina dell’onere della prova e all’insegnamento della Suprema Corte, di cui alla ord. Cass. 13 novembre 2023, n. 31491, secondo la quale «in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver
consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente proAVV_NOTAIOo, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore» (richiamata, di recente, da ord. 22 novembre 2023, n. 32514).
Sul punto, va osservato che la Corte territoriale, essendo stata promossa la medesima doglianza anche in sede di gravame, ha ritenuto che «il motivo è infondato, risultando dagli atti l’esistenza di vizi di funzionamento del macchinario, peraltro riconosciuti dalla stessa appellante, che li ha addebitati alla mancata possibilità di intervenire sulla macchina in linea (inibendo altresì controparte ad intervenire per la risoluzione dei vizi)» (pagina 6, quarto cpv, della sentenza).
A ciò si aggiunga che, come espressamente ritenuto dalla Corte distrettuale, nemmeno l’ampiezza dell’obbligazione contratta dalle parti, contenente la clausola c.d. ex works , consente di immaginare una deroga alla disciplina ordinaria, lasciando intatti gli obblighi e le garanzie in favore dell’acquirente, trovando applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale « la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma » (Cass. 19 agosto 2020, n. 17313).
1.4 Il collegio, come si è già detto, condivide le conclusioni del P.G.. Nella specie non vi è stata alcuna erronea inversione dell’onere probatorio a carico della parte venditrice quanto
piuttosto la valutazione in termini di inadempimento degli obblighi contrattuali del rifiuto da parte della ricorrente COGNOME ad intervenire il presso il cliente finale americano RAGIONE_SOCIALE per riparare e regolare la macchina fardellatrice risultata inidonea all’uso cui era destinata ; rifiuto giustificato in base al mancato pagamento da parte di COGNOME del residuo prezzo della fornitura del macchinario.
La Corte d’Appello ha esaminato la fonte negoziale e in particolare la conferma dell’ordine n.NUMERO_DOCUMENTO. Tale documento prevedeva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE alcuni specifici adempimenti necessari per consentire la regolazione e l’adattamento della macchina fardellatrice alle specifiche richieste del cliente RAGIONE_SOCIALE relativamente alla campionatura e ha ritenuto che le parti contraenti fossero consapevoli della necessità della cooperazione di entrambi ai fini del raggiungimento dello scopo prefisso, trattandosi nella fattispecie di un macchinario necessitante di specifici adattamenti progettuali ed esecutivi ai fini della sua funzionalità e della necessità di procedere alla verifica del corretto funzionamento in continuo una volta inserita la macchina nel ciclo produttivo.
Sulla base di tali premesse la Corte territoriale, nella comparazione dei comportamenti delle parti contrattuali, ha valutato che la conAVV_NOTAIOa inadempiente della RAGIONE_SOCIALE rispetto all’obbligo di garantire il funzionamento del macchinario una volta inserito nella linea produttiva del cliente finale fosse quella di maggiore gravità sì da legittimare l’inadempimento della controparte. Deve ribadirsi in proposito che in tema di inadempimento contrattuale l” exceptio non rite adimpleti
contractus “, di cui all’articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l’esistenza dell’inadempimento anche dell’altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (Sez. 2, Sentenza n. 3455 del 12/02/2020, Rv. 657100 – 01).
In conclusione, la censura di violazione del riparto dell’onere probatorio è del tutto infondata non essendovi stata alcuna erronea applicazione degli artt. 1492 e 2697 c.c.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura ha ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine al quarto motivo di appello circa l’erronea omessa applicazione degli articoli 1490 e 1494 c.c. La risposta della C orte d’ Appello sarebbe del tutto generica richiamando non meglio identificati atto dai quali risulterebbe l’esistenza di non meglio specificati vizi di
funzionamento del macchinario peraltro asseritamente riconosciuti dalla stessa appellante. Si tratta di una motivazione meramente apparente e, dunque, incomprensibile, fondata su non meglio precisati, e comunque genericamente richiamati, atti di causa.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c.
La censura ha ad oggetto l’omessa pronuncia sui motivi di appello proposta da COGNOME volti a censurare l’omessa valutazione delle prove deAVV_NOTAIOe. La C orte d’ Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui documenti proAVV_NOTAIOi dalla RAGIONE_SOCIALE che puntualmente dimostrerebbero come gli interventi di installazione di collaudo della macchina fardellatrice eseguiti da RAGIONE_SOCIALE nei mesi di luglio agosto 2006 erano stati concordati tra le parti solo dopo la consegna dell’accettazione di tale macchina sicché nessun obbligo a carico di COGNOME di intervenire presso distributori o clienti poteva configurarsi in epoca antecedente alla stipulazione di tali contratti, né tantomeno desumersi dal contratto di compravendita del 3 agosto 2005. La ricorrente riporta il contenuto di tali documenti dai quali emergerebbe l’obbligo della COGNOME nei confronti della sola COGNOME di consegnare una macchina fardellattrice rispondente alle caratteristiche indicate nella conferma d’ordine e funzionante ex se , a prescindere dall’inserimento nella linea produttiva di qualsivoglia cliente americano della controparte. Tutti i documenti citati nel ricorso sono stati ritualmente proAVV_NOTAIOi in giudizio e invocati dalla difesa ma non valutati in alcun modo dal Tribunale di Bologna. Per tale motivo sono stati oggetto di appello nel senso che il Tribunale aveva
omesso la loro valutazione e la C orte d’ Appello anche in violazione dell’articolo 112 c.p.c. non ne ha tenuto conto.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La C orte d’ Appello avrebbe omesso di valutare le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio e la sua integrazione successiva. I ricorrenti precisano che la consulenza può essere considerata un fatto storico oggetto di discussione tra le parti la cui omissione è rilevante ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e che nella specie ha carattere decisivo avendo il consulente accertato che la macchina consegnata corrisponde alle caratteristiche richieste dall’ordine di COGNOME a COGNOME ; macchina visionata ed accettata con un verbale sottoscritto dalle parti. Peraltro si legge nella consulenza che il sistema di ‘ lancio film ‘ è idoneo anche per la cosmetica ed è condiviso anche da altri costruttori così come il sistema di taglio con molla seghettata e la soluzione delle cinghiette è funzionale. Secondo il consulente le prestazioni di avviamento fuori dell’officina RAGIONE_SOCIALE erano escluse dall’ordine di acquist o di COGNOME che, infatti, ha emesso ordini separati per tale attività. La sentenza avrebbe omesso del tutto di considerare tali risultanze.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza sarebbe intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui da un lato espressamente riconosciuto che COGNOME conveniva in giudizio COGNOME per sentirla condannare al pagamento di due distinte somme e, dall’altro , ha valutato illegittimo il rifiuto opposto da COGNOME non considerando quale
inadempimento di COGNOME il suo mancato pagamento del cosiddetto residuo del prezzo dovuto per l’acquisto della macchina. In sostanza, i pagamenti richiesti da COGNOME avevano ad oggetto il residuo del prezzo dovuto per l’acquisto della macchina pari ad euro 33.000 e i corrispettivi degli interventi di installazione e collaudo effettuati nei mesi di luglio agosto 2006 presso il distributore presso il cliente finale di COGNOME complessivamente ammontante a dollari 15.747. La C orte d’ Appello ha avuto riguardo ad uno solo dei tre gravi distinti inadempimenti ascrivibile al COGNOME in modo del tutto contraddittorio.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
In via subordinata si censura la sentenza per l’omesso esame del mancato pagamento da parte di COGNOME del corrispettivo pattuito per l’esecuzione da parte della COGNOME di due specifici interventi di installazione, settaggi e collaudo della macchina presso il distributore del cliente finale di COGNOME pari complessivamente ad ulteriori dollari 15.747. Tale fatto storico oggetto di discussione dalle parti e provato in giudizio avrebbe carattere decisivo perché sposterebbe il giudizio di bilanciamento tra i due diversi inadempimenti a favore della ricorrente.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso e in particolare dei motivi dal secondo al sesto. Nelle sue conclusioni l’Ufficio di Procura rileva che, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., la sentenza impugnata presenta un contenuto decisorio riconducibile all’ipotesi di c.d.
‘doppia conforme’ che rende inammissibili il quarto e sesto motivo di ricorso, per forma e contenuto.
Quest’ultimi, infatti, sollevando l’omesso esame di circostanze attinenti al fatto ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., contrastano con la chiara volontà legislativa di precludere, in ipotesi di tal genere, l’impugnazione in sede di legittimità per vizio motivatorio. In tale ipotesi di c.d. “doppia conforme” è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse» (ord. Cass. 20 settembre 2023, n. 26934). Tale onere, nel caso di specie, non risulta soddisfatto dal ricorrente che, al contrario, con riferimento al quarto e sesto motivo di ricorso si limita a contestare genericamente le valutazioni probatorie effettuate della Corte distrettuale (pagina 20 del ricorso) e il contenuto della decisione (pagina 24 del ricorso) la quale, ex art. 360, IV comma, cod. proc. civ., si motiva in virtù delle medesime ragioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado (pagine 4 e 5 della sentenza). Per tali ragioni, in assenza della indicazione e dimostrazione di diversità tra le precedenti pronunce di merito, il quarto e sesto motivo di ricorso devono ritenersi inammissibili.
Altresì privi di pregio risultano il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, ciascuno volto a far valere la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in virtù della violazione del requisito motivatorio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Il ricorrente, in particolare, ravvisa un vizio di motivazione nella decisione della Corte territoriale in merito a risultanze
probatorie (motivo n. 2 e 3), nonché in ragione della contraddittorietà della decisione in punto di diritto (motivo n. 5). Sul punto, deve trovare applicazione il principio ermeneutico secondo cui il requisito motivazionale previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. non è soddisfatto allorquando la decisione impugnata riveli una carenza del criterio logico e argomentativo utilizzato dal giudice al fine di giustificare il proprio convincimento (Cass. 14 febbraio 2022, n. 3819).
Ad esempio, affinché possa configurarsi una motivazione apparente (quindi una violazione dell’art. 132, II comma, n. 4, cod. proc. civ.), la Suprema Corte richiede un’adesione acritica del giudice alle ragioni contenute in un diverso atto, che può essere un atto di parte, un elemento probatorio ovvero la sentenza di primo grado (la c.d. motivazione per relationem ) (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20648). 12. Sul punto, inoltre, si consideri quanto ribadito in ord. Cass. 5 novembre 2018, n. 28139, secondo la quale «la sentenza d’appello può essere motivata ” per relationem “, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame».
Quest’ultimo principio di diritto, secondo il P.G., è compiutamente applicabile al caso di specie, atteso che la Corte
territoriale motiva e palesa le ragioni sottese alla decisione di confermare la sentenza di primo grado, intanto basandosi sulle medesime ragioni di fatto (integrando così la c.d. ‘doppia conforme’) in quanto giustificate sulla base di ragioni di diritto sorrette da una motivazione priva di vizi nella forma e nel contenuto, agevolmente individuabile alle pagine 5 e 6 della sentenza ivi impugnata. 14. Va esclusa altresì la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà dell’iter argomentativo dal momento che, sulla base delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, questa si verifica allorquando la motivazione non renda percepibili le ragioni argomentative e giuridiche della decisione che, invece, nel caso di specie risultano precisamente individuate in fatto e in diritto (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016, n. 22232).
7.2 Il Collegio condivide anche in questo caso le conclusioni del P.G.
7.3 I motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono in parte inammissibili in parte infondati.
Le censure di cui ai motivi secondo, terzo e quinto proposte sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sono infondate. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); – nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sull’inadempimento della ricorrente al suo obbligo nascente dal contratto, ritenendo illegittimo il suo rifiuto a fornire la prestazione per il mancato pagamento del saldo della controparte.
Risulta evidente, pertanto, che la motivazione, come sopra riportata, sia ampia e approfondita e contenga una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum .
La corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. La valutazione della gravità dell’inadempimento – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
La complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di
fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Infatti, come si è più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
7.4 Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta anche la violazione dell’art.112 c.p.c. e sotto questo profilo la censura è inammissibile.
La Corte d’Appello ha esaminato complessivamente tutti i motivi di appello e ha valutato tutte le risultanze istruttorie sicché la censura non si confronta con la sentenza impugnata e anche in questo caso pur deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. tende
ad ottenere una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione aAVV_NOTAIOata». (Sez. 1, Sent n. 16056 del 2016).
La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sul complessivo assetto contrattuale. Come si è detto la valutazione delle prove, il gi udizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice
della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).
7.5 Quanto ai motivi quarto e sesto, le censure proposte sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sono inammissibili. Infatti, nel caso in esame la sentenza della Corte d’Appello è conforme a quella di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’) .
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare l e ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento nella specie non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introAVV_NOTAIOi con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introAVV_NOTAIOi dal giorno 11 settembre 2012).
Peraltro ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è
interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 – 01)
Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
9 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 5600 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione