Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18167-2024 proposto da:
SOCIETÀ SEMPLICE COGNOME RAGIONE_SOCIALELLI COGNOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, INPSISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI, RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA, NOME COGNOME e COGNOME NOME QUALE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI;
– intimati – avverso il DECRETO n. 2650/2024 del TRIBUNALE DI CREMONA, depositato il 3/6/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 28/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Cremona, con decreto del 12/8/2019, ha omologato l ‘ accordo di composizione della crisi proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a norma dell ‘ art. 12 della l. n. 3/2012.
1.2. Nel corso dell ‘ esecuzione dell ‘ accordo, il giudice delegato, con decreto del 14/2/2024, a fronte delle istanze di due creditori compresi nell ‘ accordo e dell ‘ opposta istanza della società debitrice di ‘ riformulazione del piano ‘, ha dichiarato la cessazione degli effetti dell ‘ accordo.
1.3. La Società RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato.
1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che la società debitrice era incorsa in un ‘ inadempimento qualificato ‘ rispetto agli impegni assunti nell ‘ accordo.
1.5. Il tribunale ha, sul punto, rilevato che: -‘ l ‘ accordo di composizione della crisi omologato prevedeva espressamente il pagamento rateale ‘ di cinque cartelle di pagamento ‘ secondo i termini di pagamento determinati dalla Agenzia delle Entrate, in accoglimento delle domande di definizione agevolata ‘ ordinaria ‘ presentate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, con provvedimenti del 20.6.2017 e del 11.6.2018 ‘; – la società debitrice, tuttavia,
come emerge dalla nota dell ‘ Agenzia delle entrate del 4/10/2023, è ‘ incorsa in un ritardo di oltre 90 gg rispetto ai termini di pagamento previsti dal provvedimento di ammissione alla definizione agevolata ‘ ex Rottamazione ter ‘ del 4.1.2019 ‘; -la società istante , infatti, ‘ anche a seguito delle proroghe legislative dovute all ‘ esplosione dell ‘ emergenza pandemica del febbraio/marzo 2020’, ‘a far data dal 14.12.2021 ‘ era ‘ decaduta dalla definizione agevolata ‘ ex Rottamazione ter ‘ ‘, non avendo provveduto al pa gamento di ‘ tutte le rate per il 2020 e per il 2021 ‘ entro i termini previsti dall’ art. 68, comma 3, del d.l. n. 18/2002, conv. nella l. n. 27/2020, così come novellati dal d.l. n. 146/2021; – il termine per eseguire i pagamenti in favore dell ‘ Agenzia delle entrate-Riscossione ed evitare l ‘ automatico effetto della cessazione degli effetti dell ‘ accordo, era, dunque, di novanta giorni dal 14/12/2021; – soltanto il 9/3/2023, la società debitrice ha presentato una nuova domanda di definizione agevolata ‘ ex Rottamazione quater ‘ per pagare il debito portato da quattro avvisi, chiedendo, in sostanza, di essere riammessa al pagamento di quanto doveva in forza della ‘ Rottamazione ter ‘ da cui era decaduta; – non risulta, infine, provato alcun pagamento prima della richiesta di definizione agevolata ex ‘ Rottamazione quater ‘, avanzata nei primi mesi del 2023, e, dunque, oltre un anno dopo il termine prescritto.
1.6. Il tribunale, inoltre, dopo aver rilevato che, relativamente ad altre quattro ( rectius , tre) cartelle, la società non aveva nemmeno richiesto le agevolazioni della ‘ Rottamazione ter ‘ e che ‘ i termini di pagamento … rilevanti erano ‘, pertanto, ‘ quelli originariamente stabiliti dalle cartelle, dagli avvisi di pagamento e dalle rateizzazioni già in essere ‘, ha ritenuto che, relativamente a tali debiti, l ‘ inadempimento era
ancor più chiaro posto che: – le notifiche di tali cartelle sono state operate rispettivamente l ‘ 8/11/2018, il 10/11/2018 e il 25/1/2020; – fino al 2023, come emerge dal fatto che la società ha presentato per tali cartelle domanda di definizione agevolata ex ‘ Rottamazione quater ‘, il pagamento non è mai intervenuto; – era, dunque, decorso il termine di novanta giorni prescritto dall ‘ art. 11, comma 5, della l. n. 3/2012.
1.7. Il tribunale, dunque, una volta accertato l ‘ inadempimento qualificato agli impegni assunti con l’accordo , ha trattato la questione se il debitore, onde ovviare all ‘ effetto negativo dello stesso, può proporre una modifica del piano.
1.8. Il tribunale, sul punto, dopo aver rilevato che: -la facoltà di modifica del l’accordo è espressamente prevista dall ‘ art. 13, comma 4 ter , della l. n. 3/2012, per il solo caso di impossibilità sopravvenuta di esecuzione per ragioni non imputabili al debitore; – la cessazione degli effetti dell ‘ accordo di ristrutturazione dei debiti opera, tuttavia, ‘ di diritto ‘ e , dunque, con decorrenza dal momento in cui si è verificata la relativa causa; – l ‘ eventuale riammissione del debitore ad una procedura di rateizzazione dei debiti tributari non influisce sulla ‘ valutazione della permanenza o meno degli inadempimenti che si siano verificati prima dell ‘efficacia dei … provvedimenti legislativi di favore per il debitore erariale ‘; ha, in sostanza, ritenuto che non è possibile ‘ dare prevalenza al diritto del debitore di sottoporre ai creditori una proposta modificata rispetto all ‘ accertamento ufficioso dell ‘ intervenuta cessazione degli effetti dell ‘ accordo per inadempimenti qualificati ‘ e che il rimedio previsto dall ‘ art. 13, comma 4 ter , cit., può, dunque, trovare giustificazione solo nel caso in cui il mancato adempimento sia sanabile in quanto ‘ l ‘ accordo sia comunque ancora foriero di effetti ‘ , ma non anche nel caso in cui l ‘ accordo
non produce più alcun effetto ‘ dato che il venir meno della sua efficacia già si è prodotto ipso iure in un momento antecedente ‘.
1.9. D ‘ altra parte, ha aggiunto il tribunale, la situazione emergenziale che ha nuovamente colpito il territorio in cui si trova la società reclamante e i provvedimenti assunti di conseguenza dalle autorità locali e nazionali, non hanno alcun rilievo dato che l ‘intera ‘ architettura dell ‘ accordo ‘ così come omologato nel 2019 è venuta meno ben prima che si verificassero gli eventi metereologici esposti dalla stessa.
1.10. Le istanze proposte dalla reclamante in ordine alla ‘ nuova modulazione temporale dei pagamenti previsti in piano ‘ risultano, del resto, generiche poiché, a fronte del loro diverso tenore testuale, non consentono di comprendere ‘ quale sia realmente l ‘ istanza avanzata ‘ dalla società debitrice , la quale, in effetti, ha chiesto: – in alcune, di essere ammessa a godere di un ‘ nuova sospensione ‘ di 12/24 mesi del termine di scadenza del piano in coerenza con le nuove scadenze previste dalla legge per la rateizzazione e la rottamazione quater e per lo stato di emergenza e calamità proclamato dallo Stato; – in altre, di essere ammessa ad una ‘ nuova modulazione’ del termine di scadenza del piano in coerenza con le nuove scadenze previste dalla legge per la rateizzazione e la rottamazione quater ; – in altre, ancora, la concessione di un termine ‘ per rimodulare la proposta ed il piano’ .
1.11. La modifica dell ‘ accordo, ha concluso il tribunale, ‘ deve ‘, dunque, ‘ seguire la procedura di cui agli artt. 10, 11 e 12 della L. n. 3/2012 ‘ dal momento che, a fronte della natura negoziale dell ‘ accordo di composizione della crisi, ‘ la modificazione dell ‘ accordo ‘, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, ‘ deve necessariamente coinvolgere tutti i soggetti interessati ‘.
1.12. Il tribunale ha, quindi, rigettato il reclamo.
1.13. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 7/8/2024, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.14. La RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con distinti controricorsi.
1.15. Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE, InpsIstituto Nazionale Previdenza Sociale, l ‘ Agenzia delle EntrateRiscossioni, l ‘ Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, NOME e NOME NOME, quale organismo di composizione della crisi, sono rimasti intimati.
1.16. Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 13, comma 5 ( rectius , 4) ter , della l. n. 3/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la società debitrice non poteva procedere, attraverso la rimodulazione dei termini di pagamento previsti dal piano, ad ovviare all ‘ effetto negativo dell ‘ inadempimento qualificato in cui era incorsa rispetto agli impegni assunti, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il debitore, quando sopravvenga una causa allo stesso non imputabile che renda impossibile l ‘ esatta esecuzione dell ‘ accordo omologato, come l ‘ emergenza epidemiologica da Covid-19, può procedere, come previsto dall ‘ art. 13, comma 4 ter , della l. n. 3 cit., alla rimodulazione dei modi e dei tempi dell ‘ esecuzione, con l ‘ ausilio dell ‘ organismo di composizione della crisi e, dunque, senza che sia necessario sentire i creditori; – quando l ‘ adempimento sia
diventato impossibile per una ragione non imputabile al debitore, non può, infatti, trovare applicazione la norma prevista dall ‘ art. 14 bis , comma 2, lett. b) della l. n. 3 cit., poiché la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta prevale sulla volontà dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti del piano omologato; – il rispetto delle misure di contenimento di cui al d.l. n. 18/2020, è, d ‘ altra parte, sempre valutato, in tutti i contratti, ai fini dell ‘ esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all ‘ applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame delle prove dei pagamenti eseguiti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la società debitrice non aveva adempiuto gli impegni assunti con l ‘ accordo omologato, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la società reclamante non era incorsa in alcun inadempimento qualificato rispetto a tali impegni, posto che: – la proclamazione dello stato di emergenza, con la conseguente legislazione emergenziale, ha derogato, nel periodo pandemico (febbraio 2020-giugno 2022), alla tempistica del piano, la cui esecuzione era diventata impossibile per causa non imputabile; – il piano stesso, del resto, è stato modificato ex lege per effetto delle nuove scadenze previste, in continuità logico-giuridica con le agevolazioni fiscali in essere, dalla normativa sulla ‘ rottamazione quater ‘ delle cartelle di cui alla l. n. 197/2022, la quale ha disposto che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dall ‘ 1/1/2000 al 30/6/2022 possano essere estinti versando la quota capitale e le spese maturate.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 13, comma 5, e 14, comma 4, della l. n. 3/2012, in relazione all ‘ art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza motivazione e/o con motivazione inesistente o solamente apparente, ha ritenuto che la debitrice era incorsa nell ‘ inadempimento degli impegni assunti, travisando, però, le informazioni probatorie oggettivamente risultanti dalla documentazione prodotta in giudizio in ordine ai pagamenti eseguiti dalla stessa, l’ultimo dei quali, i n realtà, risale, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, al l’anno 2021.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la sussistenza di un inadempimento qualificato da parte della debitrice, senza, tuttavia, considerare la puntuale descrizione che la stessa aveva svolto – nelle memorie illustrative depositate nel corso del giudizio – delle cause di forza maggiore che avevano determinato l ‘ impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell ‘ accordo, come la proclamazione dello stato di emergenza e di calamità assunte dalla Regione Lombardia e dal Governo ‘ nei mesi di agosto e settembre ‘, e lo stato di emergenza richiesto dalla Regione Lombardia il 5/12/2023 per l ‘ alluvione del fiume Adda.
2.5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
2.6. La società ricorrente, infatti, non si confronta realmente con il decreto che ha impugnato: il quale, con statuizioni non specificamente censurate, dopo aver rilevato, in fatto, che: -‘ l’accordo di composizione della crisi omologato prevedeva espressamente il pagamento rateale ‘ di cinque
cartelle di pagamento ‘ secondo i termini di pagamento determinati dalla Agenzia delle Entrate, in accoglimento delle domande di definizione agevolata ‘ordinaria’ presentate dall’RAGIONE_SOCIALE; -la società debitrice, tuttavia, era ‘ incorsa in un ritardo di oltre 90 gg rispetto ai termini di pagamento previsti dal provvedimento di ammissione alla definizione agevolata ‘ex Rottamazione ter’ del 4.1.2019 ‘; – la società istante, infatti, ‘ anche a seguito delle proroghe legislative dovute all’esplosione dell’emergenza pandemica del febbraio/marzo 2020 ‘, non ave va provveduto al pagamento di ‘ tutte le rate per il 2020 e per il 2021 ‘ entro i termini previsti dall’art. 68, comma 3, del d.l. n. 18/2002, conv. nella l. n. 27/2020, così come novellati dal d.l. n. 146/2021, ed era, pertanto, ‘ decaduta ‘, ‘a far data dal 14.12.2021 ‘, ‘ dalla definizione agevolata ‘ex Rottamazione ter’ ‘; – il termine per eseguire i pagamenti in favore dell’Agenzia delle entrate -Riscossione ed evitare l’automatico effetto della cessazione degli effetti dell’accordo, era, dunque, di novanta gi orni dal 14/12/2021; – non risulta, tuttavia, che, entro tale termine, sia stato eseguito alcun pagamento; ha, in sostanza, ritenuto, a fronte di tale inadempimento qualificato a norma degli artt. 14 bis , comma 1, e 11, comma 5, della l. n. 3 cit., che: a) la cessazione degli effetti dell ‘ accordo di ristrutturazione dei debiti, nell’ipotesi (come quella in esame) di mancato pagamento integrale dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazione pubbliche entro il termini di novanta giorni dalla scadenze previste, opera ‘ di diritto ‘ e decorre, dunque, dal momento in cui si è verificata la relativa causa; b) il rimedio costituito dalla facoltà di modifica del piano, previsto dall ‘ art. 13, comma 4 ter , della l. n. 3 cit., può, dunque, operare soltanto nel caso (non riscontrabile, evidentemente, nella vicenda) in cui
‘ l ‘ accordo sia … ancora foriero di effetti ‘ (compreso, in ipotesi, quello suscettibile di essere revocato, ai sensi dell’art. 14 bis , comma 2, lett. b della l. n. 3 cit., per l’inadempimento agli obblighi derivanti dal piano) ma non anche nel caso (come quello di specie) in cui, al contrario, anche rispetto agli esposti eventi metereologici, ‘ il venir meno della sua efficacia già si è prodotto ipso iure ‘, a norma dell’art. 11, comma 5, cit., ‘ in un momento antecedente ‘ .
2.7. Il tribunale, del resto, con statuizioni parimenti incensurate, ha ritenuto che le istanze proposte dalla reclamante in ordine alla ‘ nuova modulazione temporale dei pagamenti previsti in piano ‘ erano generiche poiché, a fronte del loro diverso tenore testuale, le stesse non consentono di comprendere ‘ quale sia realmente l’istanza avanzata ‘ dalla società debitrice, la quale, in effetti, aveva chiesto: – in alcuni atti, di essere ammessa a godere di un ‘ nuova sospensione ‘ di 12/24 mesi del termine di scadenza del piano in coerenza con le nuove scadenze previste dalla legge per la rateizzazione e la rottamazione quater e per lo stato di emergenza e calamità proclamato dallo Stato; – in altri atti, di essere ammessa ad una ‘ nuova modulazione’ del termine di scadenza del piano in coerenza con le nuove scadenze previste dalla legge per la rateizzazione e la rottamazione quater ; – in altri atti, ancora, la concessione di un termine ‘ per rimodulare la proposta ed il p iano’ .
2.8. Sono, poi, inammissibili, oltre alle censure proposte per la prima volta in memoria, quelle con cui la ricorrente ha lamentato il travisamento delle risultanze probatorie in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti, non avendo in alcun modo provveduto a riprodurne l ‘ effettivo tenore in ricorso. Ed è, invece, noto che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena
d ‘inammissibilità, dall’art. 366, comma 1°, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la pronuncia impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (Cass. n. 29093 del 2018). Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, pertanto, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricor so, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; Cass. n. 2966 del 2011). Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), se, in effetti, non dev ‘ essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel
ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022). Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).
2.9. Le censure svolte in ordine alla invocata modifica ex lege del piano per effetto delle nuove scadenze previste dalla normativa sulla ‘ rottamazione quater ‘ di cui alla l. n. 197/2022, risultano, invece, prive della necessaria specificità. Ed infatti, sebbene l’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 cit. abbia introdotto la ‘ definizione agevolata ‘ (cd. ” Rottamazionequater ‘) dei carichi affidati all’ agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con esclusione (tra l’altro) dei carichi affidati allo stesso prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022, la ricorrente non chiarisce in alcun modo se ed in quale misura i debiti esposti nelle cartelle investite dall’accordo sono effettivamente riconducibili all’ambito di applicazione della norma.
2.10. Risulta, infine, senz’altro condivisibile il principio che il tribunale ha affermato: lì dove, a fronte della cessazione ‘ di diritto ‘ degli effetti dell’accordo di ristrutturazione per il caso previsto dall’art. 11, comma 5, della l. n. 3 cit., ha, in sostanza, ritenuto che non era possibile ‘ dare prevalenza al diritto del debitore di sottoporre ai creditori una proposta modificata
rispetto all’accertamento ufficioso dell’intervenuta cessazione degli effetti dell’accordo per inadempimenti qualificati ‘ e che il rimedio previsto dall’art. 13, comma 4 ter , cit., poteva, dunque, trovare applicazione soltant o nel caso in cui ‘ l’accordo sia comunque ancora foriero di effetti ‘ ma non anche nel caso (previsto, appunto, dall’art. 11, comma 5, cit.) in cui l’accordo non produce più alcun effetto ‘ dato che il venir meno della sua efficacia già si è prodotto ipso iure in un momento antecedente ‘.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev ‘ essere, dunque, dichiarato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € . 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle controricorrenti; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima