Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35790 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13768/2021 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, domiciliate per legge in Roma, alla INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA, alla INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO CAMPOBASSO n. 116/2021 depositata il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio di merito venne proposto, dinanzi al Tribunale di Campobasso, da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che si difese in proprio dalla domanda di risarcimento danni per inadempimento professionale.
Il Tribunale adito rigettava la domanda.
La COGNOME e il COGNOME proposero appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 116 del 23/03/2021, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha accolto parzialmente la loro domanda, riconoscendo agli appellanti una somma di oltre diecimila euro (€ 10.578,00) a titolo di danno patrimoniale, per le spese per i giudizi illegittimamente incardinati dall’AVV_NOTAIO .
AVV_NOTAIO ha impugnato in cassazione, con atto affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, su nove motivi.
AVV_NOTAIO ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
I ricorrenti incidentali NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto e depositato ricorso per la riassunzione del processo interrotto a seguito del decesso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , con l’allegazione del certificato di morte del professionista legale.
All’adunanza camerale del 18/05/2023 il Collegio , rilevato non esser vi prova che gli eredi dell’AVV_NOTAIO COGNOME, già difeso in proprio, fossero venuti a conoscenza della data dell’adunanza camerale di questa Sezione civile, ha emanato l’ordinanza interlocutoria n. 14659 del 25/05/2023, con la quale ha disposto la notifica personalmente agli eredi dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del controricorso contenente il ricorso incidentale, unitamente al
provvedimento stesso, rinviando il processo all’adunanza del 22/09/2023.
Con atto, recante data 18/09/2023, depositato in via telematica, denominato «Costituzione di nuovo difensore», si sono costituite in giudizio NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, per averne accettato espressamente l’eredità .
La causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del 22/09/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’originario ricorrente principale COGNOME propose i seguenti motivi di ricorso, che sono stati fatti propri dalle eredi NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con la loro costituzione in giudizio in questa fase di legittimità.
«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminati, avrebbero comportato l’inammissibilità per mancanza di legittimazione, dell’azione sporta da NOME COGNOME COGNOME all’eredità sin dal 12/05/2005, in relazione a ll’ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. con cui converge anche il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione ad art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.». Con il motivo si censura la sentenza appellata per aver affermato la legittimazione attiva dell’appellante NOME COGNOME e il diritto al risarcimento dei danni in solido «in qualità di coerede del genitore», ritenendo erroneamente che la qualità di successore non fosse stata oggetto di discussione.
«Violazione della soglia di prezzo derivante dalla legge n. 117 del 01/11/1965, in artt. 5 – 8 -12 bis , per il medio della convenzione stipulata fra la sezione mutuante ed il RAGIONE_SOCIALE di concerto con quello dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 5
della legge n. 1179 del 1965, nonché per il medio dei tre contratti di mutui agevolati stipulati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , pertanto: nullità della sentenza e del procedimento per lesione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost., 113 Cost. e del diritto al giusto processo ex art. 111 Cost. che ha recepito l’art. 6 della convenzione CEDU; violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4 n. 117 ed art. 159, secondo comma, cod. civ.; violazione degli artt. 1418 e 1419, secondo comma, cod. civ.; violazione della legge n. 1179 del 1965; in specie artt. 5, 8, 12 bis ; violazione clausola nn. 1 e 9 del mutuo agevolato di seicentotrentadue milioni di lire e clausola n. 1 degli altri due mutui agevolati, di £ 94.836.000 e £ 450.000.000; violazione delle norme disciplinanti l’interpretazione dei contratti; art. 1362 e segg. cod. civ. ed art. 1377 cod. civ. violazione della giurisprudenza univoca di cassazione, in relazione ad art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.». Con il detto motivo sono poste censure di omessa motivazione in relazione ai rapporti di dare avere tra i RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, costruttrice degli immobili.
«Nullità della sentenza o del procedimento, per falsa interpretazione del giudicato favorevole all’RAGIONE_SOCIALE e del giudicato sfavorevole ai COGNOME
COGNOME formatosi sulla domanda di risoluzione del preliminare per mancato pagamento del maggior prezzo stabilito con la scrittura aggiuntiva del 04/08/1983; motivazione puramente apparente; vizio di attività, in relazione ad art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; in subordine art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. » Il mezzo contesta l’interpretazione del giudicato derivante da sentenza di questa Corte di legittimità per come fornita dalla Corte territoriale». Il motivo pure concerne, come il precedente, i rapporti di dare avere dei COGNOME
COGNOME e l’ asserita transazione con la ditta costruttrice.
«Erronea ricognizione e valutazione del giudicato (e delle conseguenze) formatosi tra le parti con la sentenza di Cassazione n. 14212 del 1999, e circa la asserita violazione del principio del ne bis in idem , violazione degli artt. 1176, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 2236 c od. civ . e dell’art. 1965 c od. civ. (contratto di transazione) in relazione a ll’ art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed in relazione al vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e se del caso n. 3 cod. proc. civ.». Con detto mezzo si reiterano censure all’interpretazione e alla portata del giudicato, dal quale la Corte distrettuale ha fatto, in parte, derivare la responsabilità dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
«Nullità della sentenza e del procedimento per mancata prova del danno e omessa pronunzia ed acquisizione agli atti del giudizio della transazione stipulata, con violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione ad art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. con cui concorre il vizio di violazione degli artt. 1965 cod. civ., 1176, secondo comma, cod. civ. 2222, 2236 cod. civ., 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione a ll’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. o, in subordine 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». Il motivo si incentra sulla mancata acquisizione della transazione tra i COGNOME e gli eredi del costruttore COGNOME, nonché la mancata prova dell’effettiva corresponsione da parte dei COGNOME delle somme dovute a titolo di spese.
Il ricorso incidentale si articola su nove motivi, contraddistinti da lettere e uno da una lettera e numero.
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1175 cod. civ., 1176 cod. civ. e 2236 cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per avere la Corte affermato che i fatti oggetto di causa fossero anteriori e quindi non soggetti al d.l.
1 del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24/03/2012 nonostante l’obbligo di informativa dell’AVV_NOTAIO nei confronti del cliente fosse già cristallizzato dalla giurisprudenza;
b) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 115, 116 e 117 cod. proc. civ . in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. I ricorrenti incidentali contestano la motivazione della sentenza d’appello per avere il giudice dell’impugnazione territoriale ritenuto non inficiata la testimonianza assunta in primo grado , pur in presenza della revoca dell’ordinanza ammissiva delle prove testimoniali;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1722 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per aver ritenuto efficace, anche per l’appello, il mandato del primo grado conferito da soggetto deceduto;
nullità della sentenza n. 116 del 2021 per violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 Costituzione in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ. I ricorrenti incidentali censurano la sentenza per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che risultava dal verbale di causa, successivo all’anno 2001, la presenza in udienza dei ricorrenti nel giudizio di appello, quando il ricorrente NOME COGNOME era già deceduto, nel 2001, per cui il verbale non poteva essere utilizzato;
violazione dell’art. 11 della Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza n. 116 del 2021 per motivazione apparente. I ricorrenti incidentali lamentano che l’eccezione di giudicato formulata dall’AVV_NOTAIO era inconferente poiché nel giudizio definito dalla Corte d’appello non si discuteva della fase esecutiva ;
f) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, secondo comma e 2059 cod. civ., nonché degli artt. 2 e 111 della Costituzione in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano che una volta accertata la responsabilità del professionista il danno doveva essere riconosciuto anche in termini di lucro cessante;
f/1) violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano la mancata condanna al risarcimento delle spese legali e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
g) nullità della sentenza n. 116 del 2021 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, e 11, comma sesto, Costituzione e degli artt. 1375, 2059, 2697, 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, primo comma, n. 3, 4, 5 cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano l’errore del la Corte di appello nel non riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale estrinsecando una motivazione apparente;
h) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043, 2056, 1223 cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza di appello per non aver considerato, ai fini della prova del danno morale, le dichiarazioni personali degli attori originari, fornendo una motivazione solo apparente.
Il primo motivo del ricorso COGNOME è inammissibile, in quanto la questione relativa alla qualità di erede di NOME COGNOME non risulta essere stata oggetto di appello incidentale dinanzi alla Corte territoriale, posto che su di essa il Tribunale nulla aveva statuito, in quanto il primo giudice aveva rigettato nel merito la domanda risarcitoria di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenendo, quindi, almeno implicitamente, che questi avesse piena legittimazione ad agire nella detta qualità.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, afferma che (Cass. n. 8389 del 07/04/2009 Rv. 607734 – 01) « Qualora l’effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel primo grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che in appello la contesti ha l’onere di fornire la prova del suo contrario assunto, rimettendo in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato ».
Nella specie l’AVV_NOTAIO COGNOME , a fronte dell’appello dei COGNOME–COGNOME, non intese proporre appello incidentale e la Corte territoriale non si è, pertanto, ritenuta investita della questione, cosicché sulla legittimazione di NOME COGNOME alla proposizione del giudizio, in qualità di erede, si è formato il giudicato.
Il primo motivo del ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile.
I tre successivi motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.
Essi concernono, tutti, i giudizi intercorsi tra la famiglia COGNOME (in particolare i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME) e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’asserita transazione alla quale i detti coniugi sarebbero addivenuti con la detta ditta costruttrice e si incentrano, altresì, sulla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 1412 del 17/12/1999.
I detti motivi sono inammissibili, in quanto: non sono attinenti al fulcro della decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto l’AVV_NOTAIO responsabile per avere intrapreso dei giudizi di opposizione all’esecuzione che in prima battuta apparivano manifestamente infondati, così causando la condanna dei COGNOME–
COGNOME al pagamento delle spese legali nei confronti delle controparti.
Essi, inoltre, attengono in massima parte a questioni di merito, ossia all’interpretazione del giudicato dato dalla Corte territoriale ponendosi in un’ottica di mera apodittica contrapposizione a ll’interpretazione fornita dal giudice d’appello, limitandosi a smentirne gli assunti sulla base di una riproposizione di affermazioni già ritenute infondate nelle sentenze di merito, che hanno statuito sulle opposizioni all’esecuzione proposta dall’AVV_NOTAIO per conto dei RAGIONE_SOCIALE e specificamente richiamate dalla Corte d’appello nella sentenza in questa sede impugnata (si veda pag. 11 della motivazione).
Il quinto motivo, relativo alla transazione stipulata tra i COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME e la RAGIONE_SOCIALE costruttrice COGNOME, o, meglio, con gli eredi del titolare della ditta, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata prende espressamente in considerazione detta transazione, escludendo che in base ad essa i COGNOME avessero inteso rinunciare ai loro diritti anche nei confronti dell’AVV_NOTAIO, oltre che nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE costruttrice , che, invero, non era parte dell’accordo né prese parte alla sua stesura.
Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il primo motivo del ricorso incidentale, contrassegnato dalla lett. a), è inammissibile: la Corte territoriale ha affermato che l’obbligo di informativa scritta venne introdotto dal d.l. n. 1 del 24/01/2012 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27. Il motivo, pertanto, non coglie nel segno. La Corte territoriale, ha, peraltro, ritenuto inadempiente il professionista legale, con riferimento a condotte comunque poste in essere prima dell’introduzione dell’obbligo di informazione scritta.
Il secondo motivo, di cui alla lett. b), è inammissibile, posto che esso concerne un tema che non risulta essere stato ritualmente posto i n fase d’impugnazione di merito ; tal motivo d’altro canto concerneva una valutazione di fatto in ordine all ‘utilizzazione della prova (nella specie: testimoniale) esperita in primo grado, ma rimessa in discussione dalla proposizione dell’impugnazione di merito, sulla quale il Collegio intende ribadire l ‘orientamento interpretativo in punto di poteri del giudice di circa la scelta del materiale probatorio (da ultimo, quale espressione di un orientamento oramai stabile, Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 -05; con riferimento alla riapertura della discussione sulle prove in fase di appello la risalente Cass. n. 681 del 10/03/1966 Rv. 321356 – 01).
Il terzo motivo dell’incidentale , di cui alla lett. c), è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla Corte d’appello, in punto di ultrattività del mandato defensionale (Sez. U n. 15295 del 04/07/2014 (Rv. 631467 – 01): secondo cui: « La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale -in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi
dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante ». A tanto consegue la legittimità dell’iniziativa defensionale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, essendo incontroverso che NOME COGNOME, quando ancora in vita e quindi prima del 18/06/2001, aveva conferito al detto difensore rituale mandato anche per l’eventuale giudizio di appello.
Il quarto motivo, indicato nel ricorso incidentale sub lett. d), è inammissibile, in quanto concerne questione di interpretazione del verbale di causa, ossia una questione di fatto e il riscontro dell’impossibilità che all’udienza del 09/11/2004, di cui il verbale documenta le attività compiute, non vi fosse NOME COGNOME, in quanto già deceduto (e risulta porre in dubbio che alla detta udienza non fosse presente anche la NOME COGNOME) non conduce alla nullità della sentenza d’appello , non concernendo un punto decisivo delle questio ni devolute al giudice d’impugnazione, non apparendo conferente ai fini della dimostrazione di un’ulteriore inadempienza professionale dell’AVV_NOTAIO .
I motivi contrassegnati dalle lett. f), f1) e g), che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sono inammissibili, in quanto viene con essi apoditticamente contestata la valutazione dei fatti operata dal giudice d’appello ai fini del risarcimento del danno.
Il risarcimento dei danni è stato riconosciuto, dalla Corte d’appello di Campobasso, ai COGNOME
COGNOME in relazione alle spese sostenute nei giudizi di merito, ossia con riferimento al danno emergente, con importo già maggiorato degli interessi, laddove risulta di difficile individuazione il nesso causale tra la proposizione illegittima delle cause da parte dell’AVV_NOTAIO e il lucro cessante lamentato dai COGNOME
COGNOME.
I ricorrenti si limitano ad indicare sul punto una serie di avvenimenti accaduti nel corso dei dodici anni di durata delle cause illegittimamente proposte, senza adeguatamente specificare quali siano le conseguenze negative derivate né risulta idoneamente contestato quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza di «prova di danni alla salute oggettivamente accertabili, né di rilevanti alterazioni di abitudini e scelte di vita» in conseguenza della proposizione delle cause di opposizione all’esecuzione da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME .
Con l’ultimo motivo, di cui alla lett. h) i ricorrenti incidentali censurano la decisione di seconde cure laddove essa ha escluso dal materiale probatorio, rilevante ai fini della prova degli ulteriori danni, le dichiarazioni unilaterali rese dagli stessi NOME COGNOME e NOME COGNOME, allegate alla memoria istruttoria depositata in primo grado.
Il motiv o è infondato, poiché l’esclusione delle dette dichiarazioni scritte è stata correttamente operata dalla Corte territoriale in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui: « nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio » (Cass. n. 37157 del 29/11/2021 Rv. 663129 – 01).
Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità possono compensarsi, stante la reciproca soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di